Cassazione Civile, Ordinanza n. 11161/2026 del 25/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall'incarico di reggenza di un ufficio dirigenziale conferito a un dipendente del comparto ministeri, già coordinatore tecnico di 9° livello e poi inquadrato nella posizione economica C3. Il lavoratore aveva svolto la reggenza dell'Ufficio Tecnico di Benevento e Caserta dal 6 febbraio 2002 al 31 dicembre 2002, chiedendo il compenso corrispondente alle mansioni superiori. In primo grado il Tribunale aveva accolto la domanda e condannato il Ministero al pagamento di euro 18.367,51 oltre interessi. La Corte d'appello, su gravame del Ministero, ha invece rigettato la domanda ritenendo che la reggenza rientrasse nelle mansioni della qualifica e che comunque fosse intervenuta in un contesto di vacanza del posto e di riorganizzazione dell'ufficio. Il ricorso per cassazione del dipendente si fondava su due censure: 1) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, perché la Corte territoriale avrebbe ritenuto integrata la fattispecie di reggenza senza accertare che fosse stato effettivamente avviato il procedimento di copertura del posto vacante, requisito che il ricorrente riteneva necessario per escludere il diritto al trattamento da mansioni superiori ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 165/2001; 2) violazione dell'art. 69, comma 3, e dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, perché la reggenza di un ufficio dirigenziale non sarebbe stata ricompresa nelle mansioni proprie della posizione C3, sicché, in mancanza di procedura di copertura del posto, avrebbe dovuto essergli riconosciuto il trattamento economico corrispondente.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondata la pronuncia della Corte d'appello e ha accolto il ricorso. Ha affermato che la reggenza di un ufficio dirigenziale, per essere sottratta alla disciplina delle mansioni superiori, è legittimamente configurabile solo se ricorrano la straordinarietà e temporaneità dell'incarico e se sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante nei tempi ordinariamente previsti. Nel caso concreto la sentenza impugnata aveva erroneamente escluso la sussistenza della fattispecie senza verificare tale requisito e, inoltre, aveva applicato alla vicenda una declaratoria contrattuale non pertinente, richiamando la posizione C3 del CCNL ministeri 1998/2001 invece della disciplina vigente nel 2002. Per tali ragioni la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
comma 2; comma 4; lett. a)
La reggenza di un ufficio dirigenziale, per non produrre gli effetti delle mansioni superiori, è ammessa solo in presenza di straordinarietà e temporaneità dell'incarico e se sia stato avviato il procedimento di copertura del posto vacante; in difetto, l'utilizzazione integra adibizione a mansioni superiori con diritto al relativo trattamento economico.
art. 69, comma 3, d.lgs. n. 165/2001
La disciplina da applicare al rapporto va individuata in base al momento e al regime contrattuale vigenti, non potendosi sovrapporre indiscriminatamente una declaratoria contrattuale successiva o non pertinente alla fattispecie concreta.
La reggenza costituisce una specificazione della sostituzione del dirigente assente o impedito, contraddistinta da straordinarietà e temporaneità, e al di fuori dell'ipotesi di copertura del posto vacante nei tempi ordinari può comportare svolgimento di mansioni dirigenziali.
artt. 35 e 36 Cost.
Le norme sono richiamate come canoni di ragionevolezza e tutela del lavoro e della retribuzione proporzionata e sufficiente, a sostegno dell'interpretazione estensiva della tutela economica per le mansioni superiori.
È richiamato quale parametro generale di tutela contro l'adibizione a mansioni superiori senza il corrispondente trattamento economico.
CCNL comparto Ministeri 16 febbraio 1999 / 1998-2001
La declaratoria della posizione economica C3 non ricomprendeva espressamente la reggenza dell'ufficio dirigenziale, ma solo la sostituzione del dirigente temporaneamente assente e la collaborazione diretta all'attività di direzione.
Massime di principio
- La reggenza di un ufficio dirigenziale, nel pubblico impiego contrattualizzato, non è automaticamente una mera sostituzione interna: se manca l'apertura della procedura di copertura del posto vacante nei tempi ordinari, l'incarico può integrare svolgimento di mansioni superiori.
- Ai fini dell'esclusione del diritto al trattamento economico corrispondente alle mansioni superiori, non basta la sola vacanza del posto o un processo riorganizzativo in corso; occorre verificare in concreto che sia stato avviato il procedimento per la copertura della vacanza secondo la disciplina applicabile.
- Nell'interpretazione delle declaratorie contrattuali del pubblico impiego, il dato letterale è decisivo: se una funzione non è espressamente compresa tra le mansioni della qualifica, non può ritenersi inclusa per implicito quando ciò comporti l'attribuzione di compiti dirigenziali.
- La qualificazione giuridica dell'incarico va compiuta con riferimento alla disciplina vigente al momento dello svolgimento della prestazione, senza applicare in modo improprio declaratorie contrattuali successive o non pertinenti.
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