Cassazione Civile, Ordinanza n. 31204/2023 del 09/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (eredi)
La controversia
La controversia nasce da una successione testamentaria nella quale la testatrice aveva istituito eredi alcune persone e aveva attribuito ad altri discendenti un lascito in denaro collegato alla quota di gravame di due appartamenti. I ricorrenti, succeduti in rappresentazione del padre premorto, avevano domandato la riduzione delle disposizioni testamentarie ritenute lesive della loro legittima. Il tribunale aveva qualificato il lascito loro attribuito come legato in sostituzione di legittima, ritenendo conseguentemente necessaria la rinuncia al legato per poter esperire utilmente l'azione di riduzione. La corte d'appello aveva dichiarato inammissibili i primi motivi di gravame, ritenendoli non specifici perché non avrebbero adeguatamente confutato la qualificazione del lascito né la mancata rinuncia al medesimo, e aveva altresì ritenuto non necessario l'interrogatorio libero per dichiarare la rinuncia. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, la violazione degli artt. 132, n. 4, 342 c.p.c. e 24 Cost., sostenendo che l'appello conteneva una critica puntuale e sufficiente alla sentenza di primo grado, sia quanto alla qualificazione del lascito come legato in sostituzione di legittima, sia quanto alla asserita mancata rinuncia tacita; con il secondo motivo hanno denunciato l'omesso esame del fatto decisivo costituito dalla richiesta di interrogatorio libero per formalizzare la rinuncia al legato; con il terzo motivo hanno invocato gli artt. 654 e 551, comma 1, c.c., assumendo che anche la domanda di nullità del testamento fosse indice della volontà di rinunciare per facta concludentia al lascito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che l'appello fosse stato dichiarato inammissibile in modo erroneo, perché rispettoso dell'art. 342 c.p.c. nel testo applicabile: bastava una chiara individuazione dei punti contestati e una parte argomentativa idonea a confutare le ragioni del primo giudice, senza formule sacramentali né una formale indicazione delle parti della sentenza da riformare. La Corte ha quindi rilevato che gli appellanti avevano effettivamente censurato la qualificazione del lascito come legato in sostituzione di legittima e la mancata rinuncia tacita, proponendo una critica sufficiente e specifica. È stato rigettato il secondo motivo, perché il vizio di omesso esame non è configurabile per censure di carattere processuale e, in ogni caso, l'interrogatorio libero è rimesso alla discrezionalità del giudice ed era comunque inutile, potendo la rinuncia essere dichiarata fino alla rimessione della causa in decisione. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
La censura riguardava la motivazione della sentenza impugnata; la Corte non ha accolto la violazione dedotta, ma ha esaminato la corretta applicazione dell'art. 342 c.p.c. nel valutare la specificità dell'appello.
L'appello è ammissibile se contiene la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, con una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice; non servono formule sacramentali né un progetto alternativo di decisione.
art. 24 Cost.
La lettura restrittiva dei requisiti di specificità dell'appello non può comprimere il diritto di difesa quando l'impugnazione consenta di comprendere con certezza le censure mosse.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio di omesso esame del fatto decisivo non è configurabile rispetto a doglianze che investono violazioni processuali, le quali si collocano nell'errore in procedendo.
Richiamato dal terzo motivo per sostenere che la domanda di nullità del testamento fosse indice di rinuncia al legato; il motivo è stato però dichiarato assorbito.
Richiamato dal terzo motivo in tema di legato in sostituzione di legittima e rinuncia al legato; la questione resta assorbita per effetto dell'accoglimento del primo motivo.
Massime di principio
- Ai fini dell'ammissibilità dell'appello, l'art. 342 c.p.c. richiede una critica specifica e comprensibile alla decisione di primo grado, ma non impone formule vincolate, la formale indicazione delle parti della sentenza da riformare né la predisposizione di un progetto alternativo di pronuncia.
- La specificità del gravame va valutata in concreto: è sufficiente che l'impugnazione indichi i punti contestati e consenta al giudice di percepire con certezza le ragioni della censura, anche se le argomentazioni ripropongono tesi già disattese in primo grado.
- Il vizio di omesso esame del fatto decisivo non può essere utilizzato per censurare scelte processuali discrezionali del giudice, come la mancata ammissione dell'interrogatorio libero.
- La rinuncia a un legato sostitutivo di legittima può essere esercitata fino a quando la causa non sia stata trattenuta in decisione; non è necessario, di per sé, che il giudice disponga un interrogatorio libero per consentire la formalizzazione della rinuncia.
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