Cassazione Civile, Ordinanza n. 25755/2022 del 01/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per IVA, IRES e IRAP relative all'anno 2007. In appello era stata confermata la legittimità dell'atto, ritenendo regolare la notificazione alla società. Il ricorso per cassazione censurava tale esito, deducendo la violazione dell'art. 60, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973, perché la CTR aveva ritenuto efficaci solo dopo sessanta giorni le variazioni del domicilio eletto, con conseguente validità della notifica nonostante il mutamento del domicilio ai fini delle comunicazioni fiscali. L'Agenzia delle Entrate resisteva eccependo, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c., mentre la Corte rilevava preliminarmente il difetto di legittimazione del ricorrente quale liquidatore, per intervenuta estinzione della società.
La decisione
La Corte ha escluso la legittimazione del ricorrente a proporre il ricorso quale liquidatore della società ormai estinta, ma ha riconosciuto la sua legittimazione in proprio quale ex socio. Ha superato l'eccezione di inammissibilità e ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, affermando che la CTR aveva erroneamente applicato l'art. 60, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973, in contrasto con la declaratoria di incostituzionalità della sentenza n. 360 del 2003, che impone di riferire il termine di efficacia della variazione di indirizzo al limite di trenta giorni e non a sessanta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR della Lombardia in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 60, comma 3, d.P.R. n. 600 del 1973
La disposizione, nella parte relativa all'efficacia differita delle variazioni di indirizzo ai fini delle notificazioni fiscali, non può essere applicata nel senso di attribuire rilevanza a un termine di sessanta giorni, dovendosi invece considerare un limite compatibile con il diritto di difesa e quindi pari a trenta giorni.
Il ricorso, pur non indicando espressamente il paradigma corretto, è stato comunque ricondotto dalla Corte al vizio di violazione di legge.
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
L'eccezione di inammissibilità formulata dalla resistente è stata superata dalla Corte, che ha ritenuto enucleabile il motivo di ricorso.
Sentenza Corte cost. n. 360 del 2003
Ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 60, ultimo comma, d.P.R. n. 600 del 1973 nella parte in cui faceva decorrere dal sessantesimo giorno l'efficacia delle variazioni anagrafiche ai fini delle notificazioni, perché tale durata eccessiva compromette il diritto di difesa.
Massime di principio
- In materia di notificazioni fiscali, la disciplina che differisce l'efficacia della variazione dell'indirizzo del contribuente deve essere interpretata in modo conforme al diritto di difesa, non potendo introdurre un ritardo eccessivo tale da rendere irragionevolmente difficoltosa l'impugnazione dell'atto.
- Quando il ricorso per cassazione, pur formulato in modo non perfettamente tecnico, consente di individuare con chiarezza la censura di violazione di legge, l'eccezione di inammissibilità può essere disattesa.
- La cancellazione della società dal registro delle imprese determina il difetto di legittimazione del liquidatore ad agire o resistere in nome della società estinta, ferma restando l'eventuale legittimazione personale del socio ove ne ricorrano i presupposti.
- In sede di rinvio, il giudice di merito deve riesaminare la validità della notificazione dell'atto impositivo alla luce della corretta disciplina dei termini di efficacia del mutamento di domicilio ai fini fiscali.
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