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Parere

Parere n. 6/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto da Abbazia Agricola Sant’Anastasia s.p.a. in liquidazione, contro l’Assessorato risorse agricole e alimentari della Regione Siciliana - Dipartimento regionale dell’agricoltura, per l’annullamento: - del provvedimento n. prot. 100601 datato 8 maggio 2023 di rigetto del ricorso gerarchico proposto dall’odierna ricorrente avverso il provvedimento di esclusione del premio annuale PSR 2014/2020-bando 2019, misura 11- «agricoltura biologica» pagamenti di mantenimento ditta Abbazia Santa Anastasia CUAA 02682990821 domanda 14240117854; - del provvedimento di esclusione del premio annuale PSR 2014/2020- bando 2019, misura 11-«agricoltura biologica» pagamenti di mantenimento ditta Abbazia Santa Anastasia CUAA 02682990821 domanda 14240117854 con nota del 09/01/23 prot. 611 dell'Ispettorato agricoltura di Palermo Unità operativa Sl2.03 con cui veniva disposta «l'esclusione dal pagamento annuale del premio della domanda n. 14240117854, presentata dalla ditta Abbazia Santa Anastasia s.p.a. Agricola in liquidazione, con cui è avvenuta la chiusura negativa dell'istruttoria regionale sul portale SIAN.

Giustizia amministrativa202500194

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del rigetto del ricorso gerarchico e del provvedimento di esclusione dal premio annuale PSR 2014/2020, bando 2019, Misura 11, operazione 11.2, per il mantenimento dell’agricoltura biologica.

Esito

INAMMISSIBILITA

La questione giuridica

La ricorrente ha impugnato il provvedimento regionale che ha respinto il ricorso gerarchico contro l’esclusione dal pagamento annuale 2021 del premio previsto dalla Misura 11 del PSR 2014/2020. L’esclusione era stata motivata dall’assenza della notifica biologica relativa ai cavalli presenti in azienda, dalla tardiva presentazione del piano annuale di produzione zootecnico e dal mancato possesso del certificato di conformità al metodo biologico. La ricorrente ha dedotto violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., carenza di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, irragionevolezza e violazione della proporzionalità e dell’errore scusabile. Ha sostenuto che gli equini eccedenti fossero detenuti in ricovero e non appartenessero all’azienda, che la comunicazione non fosse possibile per il malfunzionamento del portale SIAN e che l’amministrazione non avesse adeguatamente considerato i tentativi di regolarizzazione. La questione preliminare esaminata dal Consiglio riguarda tuttavia la giurisdizione, ossia se la controversia relativa all’esclusione dal pagamento del premio, nella fase esecutiva del rapporto di sovvenzione, appartenga al giudice amministrativo o al giudice ordinario.

Il parere

Il Consiglio ha ritenuto il ricorso straordinario inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare nel merito i motivi relativi alla legittimità dell’esclusione. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di cassazione, ha affermato che, quando la controversia riguarda la fase di erogazione o ripetizione del contributo e si fonda sull’inadempimento del beneficiario alle condizioni previste per l’erogazione, il privato è titolare di un diritto soggettivo e la giurisdizione spetta al giudice ordinario. Nel caso concreto, le contestazioni riguardavano la fase esecutiva e successiva alla valutazione della domanda di concessione del contributo. Poiché l’art. 7, comma 8, c.p.a. ammette il ricorso straordinario soltanto per controversie devolute alla giurisdizione amministrativa, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con declinatoria della giurisdizione in favore del giudice ordinario e salvezza della riproponibilità della domanda ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a.

Osservazioni

Giurisdizione sulla fase esecutiva del contributo

Le doglianze riguardano la fase di erogazione del premio e l’accertamento dell’inadempimento alle condizioni previste per il pagamento. La relativa posizione del beneficiario ha natura di diritto soggettivo e la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario.

Ammissibilità del ricorso straordinario

Ai sensi dell’art. 7, comma 8, c.p.a., il ricorso straordinario è ammesso esclusivamente per controversie devolute alla giurisdizione amministrativa. Pertanto, la carenza di giurisdizione amministrativa determina l’inammissibilità del ricorso, senza esame dei motivi di merito.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 8, c.p.a.

    il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie altrimenti devolute alla giurisdizione amministrativa

    Il ricorso straordinario non è utilizzabile per controversie appartenenti alla giurisdizione ordinaria.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    La domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario, con salvezza degli effetti processuali nei sensi e nei termini previsti dalla norma.

  • art. 3, legge n. 241/1990

    Richiamato dalla ricorrente quale parametro relativo all’obbligo di motivazione del provvedimento.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione.

Massime di principio

  • Nelle controversie concernenti la fase di erogazione o ripetizione di un contributo pubblico, quando l’esclusione o la revoca si fonda sull’inadempimento del beneficiario alle condizioni previste per l’erogazione, la posizione del privato è di diritto soggettivo e la giurisdizione spetta al giudice ordinario.
  • La qualificazione formale dell’atto come revoca, decadenza o risoluzione non determina, di per sé, la giurisdizione amministrativa: rileva la natura sostanziale della controversia e, in particolare, se essa attenga alla fase esecutiva del rapporto di sovvenzione.
  • Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o al Presidente della Regione è ammesso soltanto per controversie devolute alla giurisdizione amministrativa; la carenza di tale giurisdizione comporta l’inammissibilità del ricorso.
  • Quando il ricorso straordinario è dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione amministrativa, la controversia può essere riproposta davanti al giudice ordinario nei limiti e secondo gli effetti previsti dall’art. 11, comma 2, c.p.a.

Esclusione dal premio per agricoltura biologica e difetto di giurisdizione

Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una società agricola privata in liquidazione contro l’Assessorato regionale delle risorse agricole e alimentari della Regione Siciliana. La controversia concerne il rigetto del ricorso gerarchico e il precedente provvedimento di esclusione dal pagamento annuale 2021 del premio previsto dal PSR 2014/2020, bando 2019, Misura 11, operazione 11.2, relativa al mantenimento dell’agricoltura biologica.

Premesse e provvedimenti impugnati

L’amministrazione aveva escluso la domanda dal pagamento del premio rilevando tre profili: l’assenza della notifica biologica relativa alla specie cavalli, nonostante la presenza di quattro capi; la mancata presentazione nei termini del piano annuale di produzione zootecnico; il mancato possesso del certificato di conformità al metodo biologico.

La ricorrente ha impugnato sia il provvedimento originario del 9 gennaio 2023 sia il successivo provvedimento dell’8 maggio 2023 di rigetto del ricorso gerarchico.

Motivi dedotti dalla ricorrente

La ricorrente ha lamentato, tra l’altro, la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 97 Cost., il difetto di motivazione e di istruttoria, il travisamento dei fatti e l’erroneità dei presupposti. Secondo la società, gli equini ulteriori rispetto a quelli dichiarati sarebbero stati semplicemente ricoverati presso la struttura e non appartenenti all’azienda, sicché non sarebbe stato necessario procedere alla relativa denuncia.

In subordine, la ricorrente ha sostenuto che il malfunzionamento del portale SIAN avrebbe impedito la tempestiva comunicazione della consistenza aziendale e che l’amministrazione avrebbe dovuto considerare i tentativi effettuati tramite il CAA, oltre alle circostanze concrete e all’asserito errore scusabile.

Questione preliminare di giurisdizione

L’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana ha prospettato l’inammissibilità del ricorso per estraneità della controversia alla giurisdizione amministrativa.

Il Consiglio ha applicato il criterio generale fondato sulla natura della situazione giuridica soggettiva azionata. Ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 11311/2023, nonché l’Adunanza plenaria n. 6 del 29 gennaio 2014, secondo cui la giurisdizione ordinaria sussiste quando l’amministrazione deve limitarsi a verificare l’esistenza dei presupposti del finanziamento senza esercitare un apprezzamento discrezionale sull’an, sul quid o sul quomodo dell’erogazione.

È stata inoltre richiamata Cass. civ., sezioni unite, n. 30604/2024, secondo cui appartengono alla giurisdizione ordinaria le controversie relative alla fase di erogazione o ripetizione del contributo fondate sull’inadempimento del beneficiario alle condizioni stabilite per l’erogazione, anche quando gli atti siano formalmente denominati revoca, decadenza o risoluzione.

Valutazione del Consiglio

Nel caso concreto, le contestazioni della ricorrente riguardavano la fase esecutiva del rapporto di sovvenzione, successiva alla valutazione della domanda di concessione del contributo. La controversia atteneva quindi alla verifica del rispetto delle condizioni necessarie per il pagamento del premio e non all’esercizio di un potere discrezionale di concessione.

Ne conseguiva che la posizione della società doveva essere qualificata come diritto soggettivo e che la giurisdizione spettava al giudice ordinario. Ai sensi dell’art. 7, comma 8, c.p.a., tale difetto di giurisdizione impediva l’utilizzo del ricorso straordinario.

Conclusioni

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato inammissibile per carenza di giurisdizione amministrativa, con declinatoria in favore del giudice ordinario. È stata fatta salva la possibilità di riproporre la domanda davanti a quest’ultimo, con gli effetti previsti dall’art. 11, comma 2, c.p.a. I motivi relativi alla motivazione, all’istruttoria, al malfunzionamento del SIAN e all’errore scusabile non sono stati esaminati nel merito.

Come è indicizzato

MaterieRevoca e recupero dei contributiRicorso straordinario al Presidente della RepubblicaGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrere

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