Parere n. 7/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto da Romano Maurizio, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giovanni Lo Presti, avverso il provvedimento comune di Scicli n. 17464 del 15 maggio 2025 di diniego SCIA e CILA; controinteressati: Bonincontro Ines e Bonincontro Puglisi Salvatore;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeDiniego del Comune di Scicli relativo a SCIA e CILA per interventi di ristrutturazione edilizia, realizzazione di un locale tecnico sopraelevato e di una tettoia vetrata funzionale a un impianto fotovoltaico
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, il provvedimento del Comune di Scicli n. 17464 del 15 maggio 2025, con cui è stato negato il titolo edilizio riferito a interventi realizzati nell’ambito del Superbonus 110%. Le opere comprendevano interventi di ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria sull’unità abitativa al piano terra, la realizzazione in sopraelevazione di un locale tecnico con struttura leggera in acciaio e pannelli in acquapanel, nonché una tettoia chiusa a vetri, di facile rimozione, destinata a ospitare un impianto fotovoltaico. Il ricorrente ha dedotto la violazione dei termini procedimentali della legge n. 241/1990, la lesione del legittimo affidamento, il difetto di motivazione, la mancata valutazione delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 10 della legge n. 241/1990, la violazione dell’art. 9 del d.m. n. 1444/1968, l’eccesso di potere per omessa applicazione delle disposizioni specifiche del PRG comunale e la violazione dell’art. 20 della legge regionale siciliana n. 4/2003. Il diniego comunale era motivato dal contrasto con l’art. 9 del d.m. n. 1444/1968 e con l’art. 35.B, punto 10.2, delle NTA del PRG. La questione cautelare concerneva, in particolare, la necessità di preservare la situazione esistente in attesa di chiarire se le strutture precarie realizzate potessero essere qualificate come nuove costruzioni ai fini dell’applicazione delle distanze legali tra edifici.
Il parere
Il Consiglio di giustizia amministrativa ha ritenuto sussistenti i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare. In questa fase, ha rilevato la necessità di approfondire nel merito la qualificazione delle strutture precarie e la loro eventuale riconducibilità al concetto di nuove costruzioni rilevante ai fini delle distanze legali tra edifici. Ha inoltre considerato rilevanti, ai fini cautelari, le deduzioni secondo cui il diniego sarebbe stato adottato oltre il termine di trenta giorni e senza adeguata considerazione delle osservazioni del ricorrente, nonché il pericolo di conseguenze pregiudizievoli connesse ai controlli dell’Agenzia delle entrate sulla regolarità delle opere realizzate nell’ambito del Superbonus 110%. Per preservare la res adhuc integra fino alla decisione di merito, il parere ha quindi ritenuto accoglibile la domanda di sospensione del provvedimento impugnato. Il testo non contiene la decisione definitiva sul merito del ricorso.
Osservazioni
Domanda cautelare
La domanda cautelare è accolta per la necessità di conservare la situazione esistente fino alla definizione del merito.
Qualificazione delle strutture precarie
Deve essere approfondito se il locale tecnico e la tettoia vetrata, descritti come strutture leggere, precarie e di facile rimozione, siano qualificabili come nuove costruzioni ai fini dell’applicazione delle distanze legali tra edifici.
Termine procedimentale e osservazioni del ricorrente
In sede cautelare assumono rilievo le deduzioni secondo cui il diniego sarebbe stato adottato oltre il termine di trenta giorni e senza tenere conto delle osservazioni presentate dal ricorrente.
Pericolo connesso ai controlli fiscali
È stato considerato il rischio di pregiudizio derivante dai controlli dell’Agenzia delle entrate sulla regolarità delle opere realizzate nell’ambito del Superbonus 110%, già ultimate prima dell’adozione del diniego.
Norme richiamate
art. 9 d.m. n. 1444/1968
La disposizione è richiamata quale parametro per la verifica del rispetto delle distanze legali tra edifici; il Consiglio ritiene necessario approfondire se le strutture realizzate rientrino nel concetto di nuove costruzioni rilevante ai sensi della disposizione.
art. 35.B, punto 10.2, NTA del PRG del Comune di Scicli
La disposizione urbanistica comunale è indicata dal Comune quale ulteriore fondamento del diniego e dal ricorrente quale disciplina specifica asseritamente non applicata.
art. 10 l. n. 241/1990
Il ricorrente deduce la mancata valutazione delle osservazioni presentate dopo il preavviso di diniego; il profilo è considerato rilevante nella valutazione cautelare.
l. n. 241/1990
Sono dedotte violazioni dei termini procedimentali, con particolare riferimento al termine di trenta giorni entro il quale il Comune avrebbe dovuto adottare il provvedimento.
art. 20 l. reg. Sicilia n. 4/2003
Il ricorrente deduce l’omessa applicazione della disciplina regionale richiamata con riferimento agli interventi edilizi oggetto di SCIA e CILA.
d.P.R. n. 1199/1971
Il ricorso è proposto nella forma del ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana; il testo non indica specifici articoli applicati.
Massime di principio
- In sede cautelare, quando la qualificazione giuridica di opere edilizie leggere o precarie incide sull’applicazione delle distanze legali, è necessario preservare la situazione esistente fino all’accertamento definitivo della loro eventuale riconducibilità al concetto di nuova costruzione.
- La precarietà o la facile rimovibilità di una struttura non esclude, di per sé, la necessità di verificarne la rilevanza ai fini delle distanze tra edifici; tale qualificazione deve essere approfondita in rapporto alle caratteristiche concrete dell’opera e alla disciplina applicabile.
- La possibile adozione del provvedimento oltre il termine procedimentale e la mancata valutazione delle osservazioni presentate in risposta al preavviso di diniego possono concorrere a fondare l’esigenza cautelare di sospendere l’efficacia del diniego, quando siano prospettati concreti effetti pregiudizievoli.
- La tutela cautelare può essere accordata per conservare la res adhuc integra quando le opere siano già ultimate e siano prospettati ulteriori pregiudizi, anche connessi a controlli fiscali sulla fruizione di agevolazioni edilizie, nelle more dell’esame completo della legittimità del diniego.
Diniego edilizio relativo a SCIA e CILA e accoglimento della domanda cautelare
Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da un proprietario contro il Comune di Scicli, avente a oggetto il diniego relativo a interventi edilizi realizzati nell’ambito del Superbonus 110%. Il parere riguarda esclusivamente la fase cautelare e conclude per l’accoglimento della domanda di sospensione.
Premesse e interventi edilizi
Il ricorrente è proprietario di un immobile composto da due unità abitative, confinante con quello dei controinteressati. Nel 2021 aveva presentato una SCIA con CILA ai sensi dell’art. 20 della legge regionale siciliana n. 4/2003 e, successivamente, una CILA asseverata per interventi di ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria connessi al Superbonus 110%.
Le opere comprendevano, in particolare, interventi sull’unità abitativa al piano terra, la realizzazione in sopraelevazione di un locale tecnico con struttura leggera in acciaio e pannelli in acquapanel e una tettoia chiusa a vetri, descritta come struttura precaria e di facile rimozione, destinata all’installazione di un impianto fotovoltaico. La tettoia risultava collocata a una distanza inferiore a dieci metri dalla parete dell’edificio antistante dei controinteressati, per esigenze di allineamento verticale dei fronti; secondo il ricorrente, risultavano invece rispettate le altezze e le misure previste per la zona.
Provvedimento impugnato e motivi del ricorso
Il Comune aveva adottato un preavviso di diniego per contrasto con l’art. 9 del d.m. n. 1444/1968 e con l’art. 35.B, punto 10.2, delle NTA del PRG comunale. Dopo le osservazioni del ricorrente, era stato emanato il diniego definitivo n. 17464 del 15 maggio 2025.
Il ricorrente ha contestato il provvedimento deducendo:
- violazione dei termini procedimentali previsti dalla legge n. 241/1990;
- lesione del legittimo affidamento;
- difetto di motivazione;
- mancata valutazione delle osservazioni e dei chiarimenti presentati ai sensi dell’art. 10 della legge n. 241/1990;
- violazione dell’art. 9 del d.m. n. 1444/1968;
- eccesso di potere per omessa applicazione delle disposizioni specifiche del PRG comunale;
- omessa applicazione dell’art. 20 della legge regionale siciliana n. 4/2003.
Valutazione della fase cautelare
L’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana ha rilevato, in particolare, che il diniego sembrava essere stato adottato oltre il termine di trenta giorni e senza un’adeguata considerazione delle osservazioni del ricorrente, anche con riferimento alle opere realizzate dai controinteressati.
Il Consiglio ha individuato come questione centrale, da approfondire nella fase di merito, la qualificazione delle strutture precarie oggetto dell’intervento. Occorre stabilire se esse possano essere ricondotte al concetto di nuove costruzioni ai fini dell’applicazione delle distanze legali tra edifici previste dall’art. 9 del d.m. n. 1444/1968.
La questione non è stata definita in via conclusiva, ma è stata ritenuta sufficientemente rilevante per giustificare la conservazione della situazione esistente. A ciò si aggiunge il pericolo prospettato dal ricorrente in relazione ai controlli dell’Agenzia delle entrate sulla regolarità delle opere realizzate con il Superbonus 110%, opere che risultavano già ultimate prima dell’adozione del diniego.
Esito
Il Consiglio di giustizia amministrativa ha ritenuto sussistenti i presupposti cautelari e ha espresso parere favorevole all’accoglimento della domanda di sospensione del provvedimento impugnato. La decisione non definisce il merito del ricorso, che resta subordinato all’approfondimento della qualificazione edilizia delle strutture, della disciplina delle distanze e dei profili procedimentali dedotti dal ricorrente.
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