Parere n. 2/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dai signori Giuseppa Maggio, Gioacchino Cacioppo, rappresentato dal procuratore generale signor Joseph Cacioppo, Dario Antonino Cacioppo, rappresentato dalla procuratrice generale, signora Pasquala Cacioppo che interviene, anche nella veste di procuratrice del predetto Gioacchino Cacioppo, per l’annullamento, previa sospensiva, dei seguenti atti: - ordinanza del Comune di Santa Margherita di Belice n. 29 del 4 aprile 2024, avente ad oggetto «ingiunzione alla demolizione e ripristino dello stato dei luoghi per le opere realizzate in difformità al permesso di costruire (concessione edilizia)»; - ordinanza del predetto Comune n. 30 del 4 aprile 2024, avente ad oggetto «ingiunzione al pagamento della sanzione pecuniaria per le opere in difformità al permesso di costruire (concessione edilizia) non sanabili e assentibili mediante autorizzazione»; - ove occorra, delibera n. 43 del 14 dicembre 2023, emanata dalla commissione edilizia speciale che si occupa della ricostruzione privata post terremoto del gennaio 1968; - ove occorra, delibera della cennata commissione dell’11 aprile 2024, mai notificata e nemmeno rilasciata dopo espressa richiesta, e della comunicazione prot. n. 7184 del 17 aprile 2024, con la quale è stata data notizia di quanto sarebbe stato deliberato nella medesima seduta dell’11 aprile 2024; - silenzio-rigetto formatosi sulla richiesta di sopralluogo del 4 aprile 2024, con la quale è stato chiesto all’amministrazione di prendere atto che il «wc» del piano sottotetto è stato rimosso in data antecedente alle due cennate ordinanze n. 29 e n. 30; - silenzio-rigetto formatosi sulla richiesta formulata con pec del 6 maggio 2024, intesa ad ottenere il rilascio di copia della prefata delibera dell’11 aprile 2024 e della relativa relazione istruttoria richiamata nella comunicazione del 17 aprile 2024; - silenzio-rigetto formatosi sulla richiesta formulata con pec del 15 aprile 2024, finalizzata ad ottenere chiarimenti su quali fossero le somme pretese dai singoli destinatari della suddetta ordinanza n. 30/2024; - tutti gli atti pregressi, presupposti e connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario per l’annullamento delle ordinanze comunali di demolizione e di irrogazione di sanzione pecuniaria relative a opere edilizie realizzate in difformità dal permesso di costruire, nonché di atti presupposti, connessi e dei silenzi serbati sulle istanze di sopralluogo e di accesso.
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
I ricorrenti hanno impugnato le ordinanze comunali n. 29 e n. 30 del 4 aprile 2024, aventi rispettivamente a oggetto la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi per opere difformi dal titolo edilizio e il pagamento di una sanzione pecuniaria per opere non sanabili mediante autorizzazione, oltre a deliberazioni della commissione speciale per la ricostruzione post-terremoto del Belice e a diversi silenzi amministrativi. La controversia riguarda un fabbricato realizzato nel lotto 6 del comparto 5 del piano particolareggiato “vecchio centro”, sulla base della concessione edilizia n. 54 del 17 luglio 1992, con successive varianti non approvate. Le opere contestate comprendono un’eccedenza di superficie coperta di 2,94 mq, un wc nel sottotetto, una scala in calcestruzzo, un ripostiglio, un tramezzo e ulteriori opere assoggettate a fiscalizzazione. I motivi dedotti hanno riguardato: l’illegittima composizione o presidenza della commissione speciale; l’elusione di precedenti decisioni e provvedimenti; l’omessa considerazione delle tolleranze costruttive, dei progetti di variante e della rimozione del wc; la carenza di motivazione e di istruttoria; l’erronea qualificazione delle opere come difformità essenziali; la mancata notificazione delle ordinanze al Comune quale proprietario del lotto; l’illegittimità della sanzione pecuniaria; la rideterminazione del contributo; i silenzi sulle richieste di sopralluogo, di accesso e di chiarimenti. Sono stati proposti anche motivi aggiunti contro il rigetto di una richiesta di accesso a una pratica edilizia e contro l’ordinanza di demolizione.
Il parere
Il parere conclude per il rigetto del ricorso principale e dei motivi aggiunti. In via pregiudiziale, il ricorso è stato ritenuto tardivo nei confronti della ricorrente residente in Italia, poiché notificato oltre il termine di 120 giorni dalla notificazione delle ordinanze; è stato invece ritenuto ricevibile nei confronti dei ricorrenti residenti all’estero, sulla base delle loro dichiarazioni circa il perfezionamento della notificazione entro il termine. È stato inoltre dichiarato inammissibile il motivo aggiunto relativo al silenzio sulla richiesta di accesso alla pratica edilizia, poiché la tutela contro il diniego o il silenzio in materia di accesso deve essere esercitata esclusivamente davanti al TAR ai sensi dell’art. 116 c.p.a. Nel merito, il Consiglio ha ritenuto legittima la presidenza della commissione speciale da parte del delegato del Sindaco, poiché l’art. 5 della legge n. 178/1976 non prescrive una particolare qualifica del delegato e la disciplina speciale della ricostruzione prevale sulle disposizioni generali. Ha escluso l’elusione del precedente parere, rilevando che l’ordinanza n. 29/2024 ha espunto le opere già sanate o sottoposte a fiscalizzazione. L’eccedenza di superficie non è stata considerata tolleranza costruttiva, mancando la conformità alla normativa antisismica e risultando comunque superiore alla superficie coperta assentibile secondo il verbale di consegna del lotto. Il wc non è stato ritenuto rimosso, poiché il sopralluogo del 12 settembre 2025 ha accertato la permanenza del locale, con rimozione del solo sanitario. I progetti di variante erano stati esaminati e respinti dalla commissione speciale nel 1993 e nel 1995. È stata applicata la regola della valutazione complessiva e non atomistica dell’abuso edilizio. Il mancato trasferimento della proprietà del lotto è stato ritenuto legittimo, poiché l’art. 43, comma 2, della legge n. 166/2002 presuppone la conformità dell’intervento al progetto assentito. L’ordinanza n. 30/2024 è stata ritenuta legittima quale misura di fiscalizzazione di opere suscettibili di sanzione pecuniaria, con importo determinato secondo il regolamento comunale e prossimo al minimo edittale. È stata ritenuta motivata anche la rideterminazione del contributo disposta dalla commissione speciale nel 2024, in ragione delle opere abusive non sanate o regolarizzate.
Osservazioni
Ricevibilità e tardività del ricorso principale
Il ricorso è ricevibile nei confronti dei ricorrenti residenti all’estero, poiché essi hanno dichiarato che la notificazione degli atti si è perfezionata entro il termine utile. È invece tardivo nei confronti della ricorrente cui le ordinanze erano state notificate il 5 aprile 2024, essendo stato prodotto oltre il termine di 120 giorni.
Motivi aggiunti in materia di accesso
È inammissibile il ricorso per motivi aggiunti contro il silenzio serbato sulla richiesta di accesso a una pratica edilizia, poiché l’azione deve essere proposta esclusivamente davanti al TAR mediante il rito di cui all’art. 116 c.p.a.
Composizione e presidenza della commissione speciale
L’art. 5 della legge n. 178/1976 prevede che la commissione speciale sia presieduta dal Sindaco o da un suo delegato senza prescrivere una specifica qualifica del delegato. La disciplina speciale della ricostruzione prevale sulle disposizioni generali sull’organizzazione comunale.
Ordinanza di demolizione e precedenti provvedimenti
Non sussiste elusione dei precedenti provvedimenti o pareri, poiché l’ordinanza n. 29/2024 ha escluso le opere già sanate e quelle assoggettate a fiscalizzazione, concentrandosi sugli abusi ancora rilevanti.
Eccedenza della superficie coperta e tolleranze costruttive
L’eccedenza di 2,94 mq non rientra nella tolleranza di cantiere, poiché manca la conformità alla normativa antisismica. Inoltre, secondo il verbale di consegna, il lotto aveva una superficie di 175 mq e consentiva una superficie coperta massima di 122,5 mq, mentre il progetto assentito prevedeva 122,47 mq.
Persistenza del wc nel sottotetto
Il sopralluogo del 12 settembre 2025 ha accertato che il locale wc non era stato demolito; era stato rimosso soltanto il vaso sanitario. La contestazione non costituisce pertanto un oggetto impossibile né una nuova contestazione.
Progetti di variante
I progetti di variante del 1993 e del 1995 erano stati esaminati dalla commissione speciale e non approvati. Il secondo progetto, inoltre, era privo degli atti tecnici e dei grafici progettuali dell’intero edificio.
Valutazione unitaria dell’abuso
L’intervento abusivo deve essere valutato nel suo complesso e non mediante la scomposizione delle singole opere, al fine di evitare artificiose frammentazioni dirette a eludere i presupposti e i limiti della sanatoria.
Trasferimento della proprietà del lotto
Il trasferimento previsto dall’art. 43, comma 2, della legge n. 166/2002 presuppone la conformità dell’intervento al progetto assentito. Tale presupposto manca quando persistono opere abusive non demolite o sanate.
Sanzione pecuniaria e fiscalizzazione
L’ordinanza n. 30/2024 è legittima quale provvedimento di fiscalizzazione di opere per le quali l’ufficio tecnico abbia accertato motivatamente l’impossibilità della demolizione. L’importo di 684,51 euro è stato determinato secondo il regolamento comunale ed è prossimo al minimo edittale.
Rideterminazione del contributo
La delibera della commissione speciale dell’11 aprile 2024 è adeguatamente motivata dalla realizzazione di opere difformi non sanate o non regolarizzate e ha comportato una riduzione del contributo limitatamente alla prima unità abitativa.
Norme richiamate
d.P.R. 1199/1971, art. 9
Disciplina la relazione dell’amministrazione resistente nel procedimento relativo al ricorso straordinario.
legge n. 178/1976, art. 5
Prevede la commissione speciale comunale per l’esame dei progetti di ricostruzione post-terremoto e stabilisce che essa sia presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, senza richiedere una specifica qualifica del delegato.
legge n. 47/1985, art. 12, ultimo comma
Prevede la disciplina delle tolleranze di cantiere, non applicabile nella fattispecie per la mancanza di conformità alla normativa antisismica.
legge regionale n. 37/1985, art. 7
Modifica la disciplina delle tolleranze edilizie richiamata dai ricorrenti, ma non consente di superare il requisito della conformità antisismica.
d.P.R. 380/2001, art. 34
Disciplina gli interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire e costituisce il riferimento per la valutazione delle opere contestate.
d.P.R. 380/2001, art. 34-bis, comma 3-bis
La modifica introdotta dal decreto-legge n. 69/2024 non opera retroattivamente; nel caso concreto, inoltre, non era stata presentata un’istanza di rivalutazione e l’amministrazione ha escluso la possibilità di una valutazione postuma della compatibilità sismica.
d.P.R. 380/2001, art. 36
Riguarda l’accertamento di conformità e la doppia conformità, richiamati nel procedimento ma non ritenuti decisivi per superare l’accertamento dell’abusività complessiva dell’intervento.
d.P.R. 380/2001, art. 4, comma 2
È richiamato quale disposizione che consente ai Comuni di mantenere organismi collegiali in materia edilizia, nel quadro della soppressione generale delle commissioni edilizie.
d.lgs. n. 267/2000, artt. 88, 107 e 147, comma 4
Esprimono il principio generale di separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa, ritenuto non ostativo alla sopravvivenza della commissione speciale prevista dalla disciplina speciale della ricostruzione.
d.lgs. n. 267/2000, art. 96
Ha disposto la soppressione delle commissioni edilizie, salva la disciplina speciale e la facoltà prevista dall’art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001.
legge n. 166/2002, art. 43, comma 2
Il trasferimento della proprietà del lotto assegnato presuppone che l’intervento sia conforme al progetto assentito.
c.p.a., art. 116
Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi
Attribuisce al TAR la competenza esclusiva sulle controversie relative al diniego o al silenzio in materia di accesso.
legge n. 241/1990, art. 25
È richiamato dai ricorrenti in relazione alla richiesta di accesso, ma la tutela processuale è quella speciale prevista dall’art. 116 c.p.a.
leggi n. 64/1974 e n. 1086/1971
Sono richiamate per fondare l’assenza di tolleranze sotto il profilo sismico e per la disciplina dei controlli e del collaudo statico.
d.m. 24 gennaio 1986
È indicato dall’Ufficio del genio civile quale normativa tecnica rilevante per la valutazione antisismica delle opere.
regolamento comunale n. 3 del 21 gennaio 2022, artt. 12, 14, 15 e 16
Disciplina la sanzione pecuniaria per le opere assoggettate a fiscalizzazione e i criteri di determinazione dell’importo in relazione all’aumento del valore venale dell’immobile.
Consiglio di Stato, parere n. 492/1999 del 21 maggio 2003
Ha affermato il divieto di partecipazione degli organi politici comunali alle commissioni edilizie chiamate a pronunciarsi su autorizzazioni e concessioni; il parere è distinto dalla disciplina speciale della commissione per la ricostruzione del Belice.
Consiglio di Stato, parere n. 97/2023
È richiamato quale precedente in base al quale il Comune ha espunto dall’ordinanza di demolizione le opere già sanate o sottoposte a fiscalizzazione.
Consiglio di Stato, sentenza n. 3330/2012
Afferma che la valutazione dell’abuso edilizio deve considerare unitariamente l’intervento, evitando frammentazioni artificiose.
Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenze n. 6681/2022 e n. 1573/2024
Ribadiscono la necessità di una valutazione complessiva e non atomistica delle opere abusive.
C.G.A.R.S., Sezioni riunite, parere n. 00133/2024 del 9 maggio 2024
Conferma il principio della valutazione unitaria dell’abuso edilizio.
C.G.A.R.S., Sezioni riunite, parere n. 00034/2025 del 10 marzo 2025
Afferma che la sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria deve essere valutata nella fase esecutiva, successiva e autonoma rispetto all’ordine di demolizione.
Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza n. 3212/2024
È richiamata a sostegno della distinzione tra ordine di demolizione e successiva fiscalizzazione.
C.G.A.R.S., Sezioni riunite, parere interlocutorio n. 177/2025 del 19 agosto 2025
Ha disposto un sopralluogo per verificare la permanenza del wc e chiarimenti sulla possibile rivalutazione alla luce delle modifiche all’art. 34-bis del d.P.R. n. 380/2001.
decreto-legge n. 69/2024, convertito dalla legge n. 105/2024
Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica
Le modifiche introdotte non sono retroattive; nel caso esaminato non è stata presentata una specifica istanza di rivalutazione.
Massime di principio
- La disciplina speciale prevista per la ricostruzione post-terremoto può prevalere sulle disposizioni generali sopravvenute in materia di organizzazione comunale, quando la normativa speciale attribuisca a una commissione funzioni straordinarie e non imponga una specifica qualifica per il delegato del Sindaco.
- La valutazione dell’abuso edilizio deve avvenire considerando unitariamente l’intervento e il suo impatto complessivo, senza parcellizzare le singole opere allo scopo di sottoporle artificiosamente a regimi diversi di sanatoria, autorizzazione o sanzione.
- L’eccedenza costruttiva non può beneficiare delle tolleranze edilizie quando manchi la conformità alla normativa antisismica, anche se la differenza dimensionale risulti quantitativamente contenuta.
- L’ordine di demolizione relativo ad abusi edilizi costituisce, in presenza dell’accertamento dell’illecito e dell’individuazione delle opere, un atto vincolato che non richiede una motivazione ulteriore rispetto alla descrizione dei presupposti di fatto e delle opere abusive.
- La sostituzione della demolizione con una sanzione pecuniaria per impossibilità di ripristino costituisce una valutazione successiva e autonoma, da compiere nella fase esecutiva dell’ordine di demolizione sulla base di un accertamento motivato dell’ufficio tecnico.
- Le controversie sul silenzio o sul diniego in materia di accesso ai documenti amministrativi devono essere proposte esclusivamente davanti al TAR mediante il rito speciale previsto dall’art. 116 c.p.a., anche quando siano collegate a un ricorso straordinario.
Ricorso straordinario contro ordinanze edilizie nel contesto della ricostruzione del Belice
Il Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, riunito in Adunanza delle Sezioni riunite, ha esaminato il ricorso straordinario proposto da proprietari e titolari di diritti reali su unità immobiliari site nel Comune di Santa Margherita di Belice. Il ricorso riguardava ordinanze di demolizione e di irrogazione di una sanzione pecuniaria per opere realizzate in difformità dalla concessione edilizia, oltre ad atti della commissione speciale prevista dalla disciplina della ricostruzione post-terremoto del Belice.
Premesse e procedimento
L’immobile era stato edificato sulla base della concessione edilizia n. 54 del 17 luglio 1992, con due successive varianti presentate nel 1993 e nel 1995. Le varianti non erano state approvate dalla commissione speciale, con deliberazioni del 24 settembre 1993 e del 17 novembre 1995. Nel tempo erano stati contestati diversi interventi, tra cui un’eccedenza della superficie coperta, opere nel sottotetto, una scala in calcestruzzo, un ripostiglio e un tramezzo.
I ricorrenti hanno impugnato l’ordinanza n. 29/2024, relativa alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi, l’ordinanza n. 30/2024, relativa alla sanzione pecuniaria di 684,51 euro, le deliberazioni della commissione speciale e i silenzi serbati su richieste di sopralluogo, accesso e chiarimenti. Nel corso del procedimento sono stati proposti due ricorsi per motivi aggiunti.
Questioni preliminari
Il Consiglio ha distinto la posizione dei ricorrenti residenti all’estero da quella della ricorrente cui le ordinanze erano state notificate il 5 aprile 2024. Il ricorso è stato ritenuto ricevibile per i primi, poiché essi avevano dichiarato che la notificazione si era perfezionata entro il termine utile; è stato invece ritenuto tardivo per la seconda, in quanto proposto oltre il termine di 120 giorni.
È stato inoltre ritenuto inammissibile il motivo aggiunto relativo al silenzio sulla richiesta di accesso a una pratica edilizia. La controversia in materia di accesso deve essere proposta esclusivamente davanti al TAR con il rito previsto dall’art. 116 c.p.a., anche se la richiesta di accesso è collegata a un ricorso straordinario.
Commissione speciale per la ricostruzione
La censura relativa alla presunta illegittimità della presidenza della commissione speciale è stata respinta. L’art. 5 della legge n. 178/1976 prevede che la commissione sia presieduta dal Sindaco o da un suo delegato, ma non stabilisce una specifica qualifica per quest’ultimo.
Il Consiglio ha attribuito prevalenza alla disciplina speciale della ricostruzione, dettata per assicurare celerità nell’esame dei progetti dopo il terremoto del 1968, rispetto alle disposizioni generali sull’organizzazione comunale e sulla separazione tra indirizzo politico e gestione. È stato inoltre rilevato che la commissione aveva operato nel tempo nella medesima composizione e che i ricorrenti non avevano fornito riscontri probatori di circostanze concretamente invalidanti.
Ordinanza di demolizione e opere contestate
Il Consiglio ha escluso che l’ordinanza n. 29/2024 eludesse il precedente parere del CGARS. Il Comune aveva distinto le opere ancora abusive da quelle già sanate con la concessione n. 63/2011 e da quelle assoggettate a fiscalizzazione mediante l’ordinanza n. 30/2024.
L’eccedenza di superficie coperta di 2,94 mq non è stata considerata una tolleranza edilizia. Il Consiglio ha valorizzato sia la mancanza di conformità alla normativa antisismica, sia la superficie effettiva del lotto risultante dal verbale di consegna del 16 settembre 1992. Il lotto risultava esteso 175 mq e consentiva una superficie coperta massima di 122,5 mq; il progetto approvato prevedeva 122,47 mq. L’eccedenza realizzata è stata quindi considerata abusiva e assoggettabile a demolizione.
Quanto al wc del sottotetto, il sopralluogo del 12 settembre 2025, svolto in esecuzione del parere interlocutorio n. 177/2025, ha accertato che il locale non era stato demolito. Era stato rimosso soltanto il vaso sanitario. Non si trattava quindi di un’opera inesistente né di una nuova contestazione, poiché la delibera della commissione speciale aveva già evidenziato la variazione d’uso del sottotetto in contrasto con il regolamento edilizio vigente.
Progetti di variante e valutazione complessiva dell’abuso
Il Consiglio ha accertato che i due progetti di variante indicati dai ricorrenti erano stati esaminati dalla commissione speciale e respinti. Il secondo progetto, inoltre, non conteneva la documentazione tecnica e grafica dell’intero edificio.
È stato applicato il principio secondo cui l’abuso edilizio deve essere valutato nel suo complesso e non mediante una considerazione atomistica delle singole opere. La frammentazione dell’intervento potrebbe infatti consentire di eludere i presupposti e i limiti della sanatoria o di assoggettare opere tra loro collegate a regimi sanzionatori differenti.
Mancato trasferimento della proprietà del lotto
È stata respinta anche la censura relativa alla mancata adozione dell’ordinanza sindacale di trasferimento della proprietà del lotto ai sensi dell’art. 43, comma 2, della legge n. 166/2002. Il trasferimento presuppone che l’intervento sia conforme al progetto assentito. Poiché risultavano opere abusive non demolite né sanate, tale presupposto non era integrato.
Sanzione pecuniaria e fiscalizzazione
L’ordinanza n. 30/2024 è stata ritenuta legittima. Il Comune aveva assoggettato a fiscalizzazione alcune opere per le quali era stata ritenuta impossibile la demolizione, applicando il regolamento comunale n. 3 del 21 gennaio 2022.
Il Consiglio ha ribadito che la sostituzione della demolizione con la sanzione pecuniaria deve essere valutata in una fase esecutiva successiva e autonoma rispetto all’ordine di demolizione. L’importo di 684,51 euro è stato determinato secondo i criteri regolamentari correlati all’aumento del valore venale dell’immobile ed era prossimo al minimo edittale di 516 euro.
Rideterminazione del contributo e conclusione
La rideterminazione del contributo disposta dalla commissione speciale con deliberazione dell’11 aprile 2024 è stata ritenuta adeguatamente motivata dalla presenza di opere difformi non sanate o non regolarizzate. La riduzione, pari a 10.881,60 euro, riguardava la prima unità abitativa.
Il parere conclusivo è stato quindi nel senso che il ricorso straordinario principale e i ricorsi per motivi aggiunti dovessero essere respinti.
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