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Parere

Parere n. 4/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario per l’annullamento del d.d.g. n. 3098/3.S del 6 dicembre 2024 dell’Assessorato alle attività produttive della Regione Siciliana - Dipartimento delle attività produttive, e del verbale n. 9 del 28 agosto 2024 della Commissione di valutazione Irfis.

Giustizia amministrativa202500082

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del DDG n. 3098/3.S del 6 dicembre 2024 e del verbale n. 9 del 28 agosto 2024, relativi alla concessione parziale di un contributo FSC 2021-2027 per l’avvio di un’attività di affittacamere per brevi soggiorni

Esito

IMPROCEDIBILITA

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

La ricorrente aveva richiesto un contributo di euro 132.302,94, pari al 50% di un programma di spesa dichiarato di euro 264.612,22. L’Assessorato alle attività produttive aveva tuttavia ritenuto ammissibile soltanto un programma di euro 90.470,79, concedendo un contributo di euro 45.234,31. La società ha impugnato il decreto di concessione e il verbale di valutazione deducendo violazione di legge, difetto di motivazione ed eccesso di potere, contestando la non ammissione di alcune spese. Con il precedente parere n. 124 del 2025 le Sezioni riunite avevano sospeso il provvedimento nella parte relativa alla quota di contributo non riconosciuta e disposto il completamento dell’istruttoria. Nel corso del procedimento l’Irfis ha svolto ulteriore istruttoria, ammettendo un programma di spesa di euro 192.451,04 e riconoscendo un contributo di euro 96.223,21. L’Assessorato ha recepito tali esiti con il DDG n. 2298/3.S del 1° settembre 2025, adottato in rettifica del decreto originario. La ricorrente ha sottoscritto il nuovo decreto riservandosi l’eventuale impugnazione.

Il parere

Il Consiglio ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L’adozione del DDG n. 2298/3.S ha sostituito e rettificato il decreto originariamente impugnato, rendendo priva di utilità una pronuncia sul merito dell’impugnazione originaria. Non ricorrevano invece i presupposti per la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché il nuovo decreto non aveva integralmente soddisfatto la pretesa della ricorrente, avendo riconosciuto un contributo comunque inferiore a quello richiesto. L’eventuale interesse residuo relativo alla quota ancora non riconosciuta si riferisce al nuovo provvedimento concessorio e potrà essere fatto valere mediante autonoma impugnazione. La riserva formulata dalla società conferma che essa intendeva eventualmente contestare il nuovo decreto, non mantenere l’impugnazione dell’atto originario.

Osservazioni

Sopravvenuta adozione del DDG n. 2298/3.S del 1° settembre 2025

Il nuovo decreto, adottato in rettifica del provvedimento originariamente impugnato e recante una diversa quantificazione del programma di spesa e del contributo, ha fatto venir meno l’utilità della decisione sul ricorso originario.

Cessazione della materia del contendere

Non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., perché la rettifica non ha integralmente soddisfatto la pretesa della ricorrente, alla quale è stato riconosciuto un contributo inferiore a quello richiesto.

Sopravvenuta carenza di interesse

L’interesse residuo alla contestazione della quota di contributo non riconosciuta riguarda il nuovo provvedimento concessorio e non più il decreto originario; il ricorso contro quest’ultimo è pertanto improcedibile.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    cessazione della materia del contendere

    La cessazione della materia del contendere richiede che il provvedimento sopravvenuto soddisfi integralmente la pretesa azionata; quando permane una parte della pretesa, deve essere dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse rispetto all’atto originario.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un ricorso straordinario, l’amministrazione sostituisce o rettifica l’atto impugnato, il ricorso originario diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse se la decisione su tale atto non è più utile al ricorrente.
  • La cessazione della materia del contendere non è configurabile quando il provvedimento sopravvenuto soddisfa soltanto parzialmente la pretesa del ricorrente; in tal caso, l’interesse residuo deve essere fatto valere nei confronti del nuovo provvedimento.
  • La riserva di impugnazione formulata dal ricorrente nei confronti del nuovo atto non mantiene l’interesse alla decisione sull’atto originario, ma evidenzia che l’eventuale contestazione residua deve essere proposta contro il provvedimento sopravvenuto.

Improcedibilità del ricorso contro la concessione parziale di un contributo pubblico

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in sede consultiva e nell’ambito di un ricorso straordinario, ha esaminato l’impugnazione proposta da un’impresa contro il decreto dell’Assessorato regionale alle attività produttive che aveva riconosciuto soltanto parzialmente un contributo FSC 2021-2027 destinato all’avvio di un’attività di affittacamere per brevi soggiorni.

Premesse e provvedimenti impugnati

La società aveva richiesto un contributo di euro 132.302,94, pari al 50% dei costi di avvio dichiarati, quantificati in euro 264.612,22. L’amministrazione aveva ritenuto ammissibile un programma di spesa di soli euro 90.470,79 e aveva quindi concesso un contributo di euro 45.234,31.

Il ricorso era diretto contro il DDG n. 3098/3.S del 6 dicembre 2024 e contro il verbale n. 9 del 28 agosto 2024 della Commissione di valutazione Irfis. La ricorrente contestava la non ammissione di alcune spese e deduceva violazione di legge, difetto di motivazione ed eccesso di potere.

Precedente attività istruttoria

Con il parere n. 124 del 2025 le Sezioni riunite avevano sospeso il provvedimento nella parte relativa alla quota di contributo non riconosciuta e avevano ordinato il completamento dell’istruttoria.

A seguito dell’ulteriore esame, l’Irfis ha ammesso un programma di spesa di euro 192.451,04 e ha riconosciuto un contributo di euro 96.223,21. L’Assessorato ha recepito tali conclusioni con il DDG n. 2298/3.S del 1° settembre 2025, adottato in rettifica del decreto originario.

Valutazione processuale

L’adozione del nuovo decreto ha reso priva di utilità una decisione sul merito dell’impugnazione del provvedimento originario. Il nuovo atto ha infatti modificato la quantificazione delle spese ammissibili e del contributo concesso.

Il Consiglio ha escluso la cessazione della materia del contendere prevista dall’art. 34, comma 5, c.p.a., perché la pretesa della ricorrente non era stata integralmente soddisfatta: il contributo riconosciuto, pur aumentato, restava inferiore a quello richiesto.

La conseguenza è stata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. L’interesse relativo alla parte di contributo ancora non riconosciuta non può essere esaminato nell’ambito dell’impugnazione del decreto originario, ma deve eventualmente essere fatto valere contro il nuovo decreto concessorio.

Decisione

La riserva espressa dalla società di impugnare eventualmente il DDG n. 2298/3.S conferma che l’eventuale controversia residua riguarda il nuovo provvedimento. Il Consiglio ha quindi espresso il parere definitivo che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieEstinzione, perenzione e improcedibilitàRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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