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Parere

Parere n. 5/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto dai signori -OMISSIS- e -OMISSIS- (avv. Letterio Donato) avverso l’ordinanza del comune di Viagrande n. -OMISSIS- del -OMISSIS- di demolizione di opere abusive.

Giustizia amministrativa202500110

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, Adunanza delle Sezioni riuniteRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Ordinanza del Comune di Viagrande di demolizione e ripristino di opere edilizie abusive relative a un complesso destinato a maneggio per cavalli.

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

I ricorrenti hanno impugnato parzialmente l’ordinanza comunale di demolizione riguardante i manufatti M, N, Q, T e V e le aree 1 e 3. Le censure riguardavano, in particolare: la qualificazione del manufatto Q come pergotenda rientrante nell’edilizia libera; la pretesa formazione per silentium di un’autorizzazione paesaggistica; la necessità di un provvedimento di autotutela; la lesione del legittimo affidamento; la pendenza di procedimenti di SCIA in sanatoria o di accertamento di conformità per il manufatto T e per i manufatti M e N; la natura temporanea e mobile del manufatto V; la riconducibilità delle aree 1 e 3 a movimenti terra agricoli eseguibili in edilizia libera; il difetto di istruttoria e motivazione e la contraddittorietà dell’ordine di ripristino. L’Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione Siciliana e il Comune hanno sostenuto l’infondatezza del ricorso, evidenziando l’unitaria destinazione dell’intervento a maneggio, il contrasto con lo strumento urbanistico e l’assenza di titoli abilitativi.

Il parere

Il Consiglio di giustizia amministrativa ha ritenuto infondato il ricorso e ha confermato la legittimità dell’ordine di demolizione. In via generale, ha affermato che l’abuso edilizio deve essere valutato secondo una visione complessiva dell’intervento, evitando la frammentazione artificiosa delle singole opere. Nel caso concreto, l’insieme delle opere realizzava un maneggio per cavalli in contrasto con la disciplina urbanistica e, comunque, ciascun manufatto risultava privo del necessario titolo edilizio. Quanto al manufatto Q, la struttura, composta da profilati metallici di rilevanti dimensioni, ancorata al suolo, con superficie di circa 728 mq e volume di circa 3.840 mc, non era qualificabile come pergotenda o altra opera di edilizia libera: essa creava uno stabile spazio volumetrico e non era destinata a mera ombreggiatura o a esigenze pertinenziali. La carenza del titolo edilizio imponeva il ripristino, indipendentemente dalla sussistenza di titoli paesaggistici o del Genio civile. Quanto al manufatto T, la SCIA in sanatoria e l’istanza di accertamento di conformità non impedivano l’ordine di demolizione, poiché l’istanza ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, decorso il termine previsto, si conclude con silenzio-rigetto e tale esito non risultava impugnato. Quanto al manufatto V, la destinazione delle strutture mobili a esigenze abitative di lavoratori escludeva la temporaneità richiesta dall’art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. n. 380/2001; la presenza delle ruote non escludeva la necessità del titolo edilizio. Quanto alle aree 1 e 3, i movimenti terra non risultavano strettamente pertinenti all’attività agricola e costituivano parte dell’intervento unitario di realizzazione del maneggio; inoltre, spianamenti, livellamenti e terrapieni che modificano stabilmente la conformazione del terreno sono interventi di nuova costruzione soggetti a permesso di costruire. Quanto ai manufatti M e N, la presentazione dell’accertamento di conformità presupponeva la consapevolezza dell’abusività delle opere e il decorso del termine aveva prodotto silenzio-rigetto, senza incidere negativamente sull’ordine di demolizione. È stata inoltre esclusa la lesione del legittimo affidamento, non potendo esso fondarsi sulla mancata contestazione di opere abusive.

Osservazioni

Valutazione unitaria dell’abuso edilizio

Le opere devono essere considerate complessivamente, in relazione al loro impatto edilizio e paesaggistico e alla comune destinazione a maneggio, evitando una scomposizione artificiosa finalizzata a eludere i requisiti del titolo edilizio o della sanatoria.

Manufatto Q - Qualificazione come pergotenda ed edilizia libera

La struttura, ancorata al suolo, di rilevanti dimensioni e idonea a creare uno stabile spazio volumetrico, non è qualificabile come pergotenda, pergolato o altra opera di edilizia libera. La destinazione e le caratteristiche strutturali escludono la mera funzione di ombreggiatura, la precarietà e la pertinenzialità.

Manufatto Q - Titolo edilizio e titoli paesaggistici

La carenza del titolo edilizio impone l’adozione dell’ordine di ripristino, indipendentemente dalla presenza o assenza di autorizzazione paesaggistica o del titolo del Genio civile. Le opere non risultano comunque riconducibili alle fattispecie indicate dai ricorrenti dell’Allegato A al d.P.R. n. 31/2017.

Manufatto Q - Legittimo affidamento

La mancata contestazione delle difformità in un precedente sopralluogo non impedisce l’adozione successiva del ripristino. Non è configurabile un legittimo affidamento sulla possibilità di mantenere opere edilizie realizzate abusivamente.

Manufatto T - SCIA in sanatoria e accertamento di conformità

La carenza del titolo edilizio risultava anche dalla sostanziale inefficacia della SCIA in sanatoria. L’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001, in caso di inerzia oltre il termine legale, si conclude con silenzio-rigetto e non impedisce l’ordine di demolizione.

Manufatto V - Strutture mobili e temporaneità

Le strutture mobili su ruote destinate a ospitare lavoratori impegnati presso l’azienda soddisfano esigenze durevoli e non meramente temporanee. La loro mobilità non esclude la qualificazione come intervento di nuova costruzione né la necessità del titolo edilizio.

Aree 1 e 3 - Movimenti terra e attività agricola

L’edilizia libera per i movimenti terra opera solo quando essi siano strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola. Nel caso concreto tale nesso non è stato provato, anche perché l’attività è stata descritta dai ricorrenti come anche sportiva.

Aree 1 e 3 - Trasformazione urbanistica

Spianamenti, livellamenti, movimenti terra e terrapieni non autorizzati, quando modificano stabilmente la conformazione dell’area, costituiscono interventi di nuova costruzione soggetti a permesso di costruire, indipendentemente dall’estensione delle superfici interessate.

Manufatti M e N - Accertamento di conformità

La presentazione dell’istanza ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 presuppone la consapevolezza dell’abusività dell’opera. Il decorso del termine senza provvedimento espresso determina silenzio-rigetto e non rende inefficace né invalida l’ordinanza di demolizione.

Norme richiamate

  • art. 6, comma 1, lett. e-quinquies), d.P.R. n. 380/2001

    gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici

    La disposizione comprende tra gli interventi privi di titolo gli elementi di arredo delle aree pertinenziali, ma non ricomprende strutture ancorate al suolo, di rilevanti dimensioni e idonee a creare volumetria stabile.

  • art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. n. 380/2001

    l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee

    Le strutture mobili destinate ad abitazione o ambiente di lavoro costituiscono interventi di nuova costruzione, salvo che siano dirette a esigenze meramente temporanee; la presenza di ruote non è decisiva.

  • art. 3, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 380/2001

    interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio

    Movimenti terra, spianamenti e livellamenti che modificano stabilmente la conformazione dell’area possono integrare interventi di nuova costruzione.

  • art. 10, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 380/2001

    Gli interventi di nuova costruzione che comportano trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono subordinati al previo rilascio del permesso di costruire.

  • art. 36 d.P.R. n. 380/2001

    L’amministrazione è tenuta a pronunciarsi con adeguata motivazione entro sessanta giorni, decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata

    L’istanza di accertamento di conformità è soggetta a silenzio-rigetto, non a silenzio-inadempimento. Il decorso del termine senza provvedimento espresso conclude negativamente il procedimento e non impedisce l’ordine di demolizione.

  • art. 37 d.P.R. n. 380/2001

    La prospettata SCIA in sanatoria non impedisce il ripristino quando il titolo edilizio risulti sostanzialmente carente o inefficace.

  • art. 3, comma 1, lett. e) e lett. r), l.r. Sicilia n. 16/2016

    La disciplina regionale sull’edilizia libera comprende, tra l’altro, serre mobili stagionali strumentali all’attività agricola e pergolati, pergotende o gazebo di facile rimozione a servizio di immobili regolarmente assentiti; tali fattispecie non comprendono il manufatto Q né l’intervento complessivo in esame.

  • art. 181 d.lgs. n. 42/2004

    L’accertamento della compatibilità paesaggistica non sostituisce il necessario titolo edilizio e non impedisce l’ordine di demolizione per opere abusive.

  • Allegato A al d.P.R. n. 31/2017

    Le opere Q e le aree oggetto di esame non risultano riconducibili, già sul piano fattuale, alle fattispecie esenti dall’autorizzazione paesaggistica invocate dai ricorrenti.

  • art. 21-nonies l. n. 241/1990

    Non era necessario un previo annullamento d’ufficio, poiché non risultava formato un titolo paesaggistico tacito idoneo a impedire l’ordine di ripristino e, comunque, la carenza del titolo edilizio imponeva l’intervento repressivo.

  • art. 1, comma 2-bis, l. n. 241/1990

    Il dovere di buona fede e correttezza non fonda un affidamento tutelabile sulla conservazione di opere edilizie abusive.

  • art. 33 N.T.A. del P.R.G. del Comune di Viagrande

    Secondo quanto riferito dall’Ufficio legislativo e legale e dal Comune, la disciplina urbanistica non consentiva la destinazione dell’area a maneggio, prevedendo il mantenimento o la trasformazione di manufatti esistenti destinati alla trasformazione e lavorazione di prodotti agricoli e zootecnici.

  • art. 6 CEDU

    Il richiamo alla disposizione non conduce all’annullamento dell’ordine di demolizione.

  • art. 6, comma 1, lett. e-quinquies), d.P.R. n. 380/2001 e decreto MIT 2 marzo 2018

    Pergolati e pergotende rientrano nell’edilizia libera solo se caratterizzati da limitate dimensioni, leggerezza, facile rimozione e assenza di stabile infissione al suolo.

Massime di principio

  • La qualificazione di un abuso edilizio deve essere effettuata considerando l’intervento nel suo complesso e nel suo contestuale impatto edilizio e paesaggistico; la frammentazione delle singole opere non può essere utilizzata per eludere il titolo edilizio necessario o i limiti della sanatoria.
  • Una struttura può essere qualificata come pergolato o pergotenda in regime di edilizia libera solo se presenta caratteristiche di leggerezza, facile rimozione, assenza di stabile infissione al suolo e funzione essenzialmente di ombreggiatura o riparo; una struttura ancorata al suolo, di rilevanti dimensioni e idonea a creare uno spazio volumetrico stabile richiede titolo edilizio.
  • La mobilità fisica di un manufatto, anche mediante ruote, non esclude la qualificazione come nuova costruzione quando la struttura sia destinata ad abitazione, ambiente di lavoro o altra utilizzazione durevole; l’eccezione riguarda soltanto esigenze realmente meramente temporanee.
  • I movimenti terra, gli spianamenti, i livellamenti e i terrapieni sono eseguibili senza titolo solo se strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola; quando modificano stabilmente la conformazione del terreno costituiscono interventi di nuova costruzione soggetti a permesso di costruire.
  • L’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 si conclude, in caso di inerzia dell’amministrazione oltre il termine previsto, con silenzio-rigetto; tale esito non equivale a silenzio-inadempimento e non rende inefficace l’ordinanza di demolizione.
  • Non può riconoscersi un legittimo affidamento sulla possibilità di mantenere un’opera edilizia abusiva; la mancata contestazione dell’abuso in precedenti sopralluoghi non impedisce all’autorità edilizia di adottare successivamente i provvedimenti repressivi dovuti.

Ordinanza di demolizione di opere realizzate in un complesso destinato a maneggio

Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, in sede di parere sul ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, ha esaminato l’impugnazione parziale di un’ordinanza del Comune di Viagrande relativa alla demolizione di diversi manufatti e alla rimozione di opere realizzate senza titolo edilizio e senza le ulteriori autorizzazioni indicate dall’amministrazione.

Premesse e oggetto del ricorso

Le opere riguardavano i manufatti M, N, Q, T e V e le aree 1 e 3. Il Comune le aveva descritte, tra l’altro, come una struttura metallica ancorata al suolo con copertura in telo di circa 728 mq e 3.840 mc, una tettoia lignea, strutture mobili su ruote e aree recintate destinate allo sgambamento dei cavalli.

I ricorrenti hanno sostenuto che:

  • il manufatto Q fosse una pergotenda rientrante nell’edilizia libera;
  • per alcune opere si fosse formato il silenzio-assenso paesaggistico;
  • la demolizione non potesse essere disposta prima della definizione delle istanze di sanatoria o accertamento di conformità;
  • il manufatto V soddisfacesse esigenze temporanee;
  • le aree 1 e 3 costituissero movimenti terra pertinenti all’attività agricola;
  • l’amministrazione avesse violato il legittimo affidamento, il dovere di correttezza, l’obbligo di motivazione e le regole sull’autotutela.

Valutazione unitaria dell’intervento

Il Collegio ha ribadito che l’abuso edilizio deve essere valutato in modo complessivo, poiché il pregiudizio all’assetto del territorio deriva normalmente dall’insieme delle opere e dal loro impatto reciproco. La frammentazione virtuale dei manufatti non può consentire di qualificare isolatamente singole componenti come opere libere o di minore rilevanza, quando esse concorrono alla realizzazione di un unico intervento.

Nel caso concreto, l’intervento era riconducibile a un complesso destinato a maneggio per cavalli e risultava in contrasto con le previsioni urbanistiche richiamate dall’Ufficio legislativo e legale e dal Comune. Inoltre, ciascuna opera, anche considerata individualmente, risultava priva del necessario titolo edilizio.

Manufatto Q: esclusione della pergotenda

Il manufatto Q non è stato qualificato come pergotenda o altro elemento di arredo in edilizia libera. La disciplina statale e regionale richiede, per tali opere, caratteristiche di leggerezza, facile rimozione, assenza di stabile infissione al suolo e una funzione essenzialmente di ombreggiatura o riparo.

La struttura Q era invece composta da profilati scatolari di rilevanti dimensioni, imbullonata e ancorata al suolo, con superficie di circa 728 mq e volume di circa 3.840 mc. Essa generava uno spazio stabile e idoneo a creare volumetria, oltre a essere destinata a una funzione diversa dalla mera ombreggiatura. Di conseguenza, era necessario un titolo edilizio.

La carenza del titolo edilizio imponeva l’adozione dell’ordine di ripristino, senza che assumessero carattere decisivo la presenza di un eventuale titolo paesaggistico o il deposito del progetto presso il Genio civile. Il Collegio ha inoltre escluso che le opere fossero riconducibili alle fattispecie di esenzione dall’autorizzazione paesaggistica invocate dai ricorrenti.

Manufatto T: SCIA in sanatoria e accertamento di conformità

Per il manufatto T, i ricorrenti avevano richiamato una SCIA in sanatoria e un’istanza di accertamento di conformità. Il Collegio ha rilevato che il Comune aveva contestato la sostanziale inefficacia della SCIA, anche per la mancanza del titolo paesaggistico e del deposito del progetto presso il Genio civile.

L’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 non determinava un silenzio-inadempimento. Decorso il termine previsto senza un provvedimento espresso, si formava un silenzio-rigetto, secondo quanto ribadito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 42 del 2023. Poiché tale esito non risultava impugnato, esso non impediva l’ordine di demolizione.

Manufatto V: strutture mobili su ruote

Le strutture V, pur essendo dotate di ruote, erano destinate a ospitare persone impegnate nei lavori presso l’azienda. Tale destinazione escludeva la sussistenza di esigenze meramente temporanee.

Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. n. 380/2001, l’installazione di manufatti leggeri o mobili utilizzati come abitazioni o ambienti di lavoro costituisce intervento di nuova costruzione, salvo il caso di esigenze realmente temporanee. La mobilità del bene e la tecnica costruttiva non erano quindi sufficienti a escludere la necessità del titolo edilizio.

Aree 1 e 3: movimenti terra

Le aree 1 e 3 erano destinate allo sgambamento dei cavalli. I ricorrenti avevano invocato la disciplina regionale sull’edilizia libera per i movimenti terra pertinenti all’attività agricola.

Il Collegio ha escluso l’applicabilità della deroga, poiché non risultava provato che i movimenti fossero strettamente pertinenti all’attività agricola. La stessa prospettazione dei ricorrenti descriveva l’attività anche come sportiva. Inoltre, le aree si inserivano nell’intervento unitario di realizzazione del maneggio.

Anche sul piano individuale, spianamenti, livellamenti, movimenti terra e terrapieni che modificano stabilmente la conformazione dell’area costituiscono interventi di nuova costruzione, soggetti a permesso di costruire ai sensi degli artt. 3 e 10 d.P.R. n. 380/2001. La modesta estensione dell’area non è sufficiente a escludere l’obbligo del titolo.

Manufatti M e N: silenzio-rigetto sull’accertamento di conformità

La presentazione dell’istanza di accertamento di conformità per i manufatti M e N presupponeva la consapevolezza dei ricorrenti circa l’abusività delle opere. Il decorso del termine senza una decisione espressa aveva prodotto silenzio-rigetto e non silenzio-inadempimento.

Ne derivava che il procedimento di sanatoria doveva considerarsi concluso negativamente e che l’istanza non aveva reso inefficace l’ordine di demolizione. Anche per tali opere, il Collegio ha escluso la rilevanza della dedotta violazione dell’affidamento.

Legittimo affidamento e precedenti sopralluoghi

Il mancato rilievo delle difformità durante un precedente sopralluogo non impedisce all’autorità edilizia di adottare successivamente il provvedimento repressivo. Il legittimo affidamento non può fondarsi sulla possibilità di conservare opere realizzate senza titolo, poiché chi si trova in una situazione antigiuridica non può invocare, di per sé, l’affidamento sulla sua stabilità.

Conclusione

Il Consiglio di giustizia amministrativa ha ritenuto infondate tutte le censure e ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere respinto. È stata inoltre disposta la tutela dell’anonimato mediante oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare la parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniQualificazione degli interventiTermini del procedimento e silenzioDestinazioni d'uso e zone omogenee
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiLegittimo affidamentoSilenzio della pubblica amministrazionePrincipio di legalità e tipicitàPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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