Parere n. 1/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente delle Regione Siciliana proposto dal sig. Michelangelo La Spada, contro l’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, in persona dell’Assessore pro tempore; l’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, Dipartimento regionale dell’agricoltura in persona del dirigente pro tempore; l’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, Dipartimento regionale dell’agricoltura, Ispettorato Provinciale dell’agricoltura di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, e nei confronti di: SA Production Agricola S.R.L.S., il sig. Pasquale Giuseppe Greco, il sig. Davide Andrea Lo Curto e 3Bottoni di Alfio Mazzaglia per l’annullamento, previa sospensione e adozione delle misure cautelari del caso: - del provvedimento n. 61824 del 17 marzo 2023 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell’agricoltura – Servizio 2 Investimenti in agricoltura, Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea; della nota prot. n. 20128 del 25 ottobre 2022 di riduzione del punteggio e della nota prot. n. 18806 del 27 settembre 2022 di avvio del procedimento di riduzione, entrambe del servizio 11 – Ispettorato agricoltura Messina, Capo d’Orlando, sede di Patti; - nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto, ivi compresi, ove occorra, il verbale istruttorio del 12 ottobre 2022 dell’Ispettorato agricoltura di Messina ed il rapporto informativo trasmesso dall’Ufficio Istruttore del 16 dicembre 2022 ed il verbale n. 23 dell’1 marzo 2023, indicato nel provvedimento impugnato; nonché, ove occorra, di tutti gli atti, noti e non noti al ricorrente, sopravvenuti rispetto alla lex specialis del 2016 e 2017, contenenti istruzioni operative, modificative dell’assetto procedimentale chiaramente descritto dalle Disposizioni Attuative; di tutte le Graduatorie anche non conosciute, nonché di tutti gli atti indicati, nella parte in cui il progetto della ditta viene considerato non finanziabile, con un punteggio di 39,60 anziché di 44,40; nonché, ove occorra dell’art. 7 del D.D.G. n. 2473/2019 e di tutti gli atti anche non noti al ricorrente che ad esso facciano riferimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAnnullamento del provvedimento che ha ridotto da 44,40 a 39,60 il punteggio attribuito nella graduatoria definitiva della sottomisura 6.1 del PSR Sicilia 2014-2020, eliminando sei punti per il criterio dell’innovazione.
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
Il ricorrente ha partecipato al bando relativo alle sottomisure 6.1 e 4.1 del PSR Sicilia 2014-2020. Dopo il riconoscimento, mediante il riesame svolto dall’Autorità di gestione e dal gruppo di lavoro nel 2019, di sei punti aggiuntivi per il criterio dell’innovazione, il suo punteggio è stato definitivamente fissato in 44,40 punti con il D.D.G. n. 2473/2019. A seguito dello scorrimento della graduatoria disposto nel 2022, l’Ispettorato provinciale dell’agricoltura di Messina ha riaperto il procedimento di verifica del punteggio, ha eliminato i sei punti e ha rideterminato il punteggio in 39,60, ritenendo non innovativi l’impianto fotovoltaico, i lavori edilizi, i macchinari e le attrezzature previsti dal progetto, nonché la riconversione varietale e la commercializzazione dei prodotti agricoli. Il ricorrente ha dedotto: violazione della lex specialis e delle disposizioni attuative, eccesso di potere, difetto di istruttoria e di motivazione; incompetenza assoluta dell’Ispettorato, essendo il procedimento di valutazione del punteggio già esaurito dall’Autorità di gestione e confluito nella graduatoria definitiva; violazione delle regole sull’autotutela, del divieto di aggravamento del procedimento, del silenzio-assenso, del legittimo affidamento e dell’obbligo di astensione per conflitto di interessi dei funzionari già coinvolti nel precedente riesame; infine, difetto di istruttoria e illogicità della valutazione tecnica sull’innovazione.
Il parere
Il Consiglio ha ritenuto il ricorso fondato e ha disposto l’accoglimento, applicando la regola della ragione più liquida. Sono state accolte, con portata assorbente, le censure procedimentali relative alla violazione delle disposizioni attuative e all’incompetenza dell’Ispettorato. Il procedimento di verifica del punteggio si era infatti concluso con l’espletamento delle fasi di ricevibilità, ammissibilità, valutazione e riesame e con l’approvazione della graduatoria definitiva del 2019. Il punteggio di 44,40 non costituiva più un’autovalutazione del candidato, ma era stato attribuito dall’Autorità di gestione, assistita dal gruppo di lavoro, e formalizzato nella graduatoria definitiva. Le disposizioni attuative non attribuivano all’Ispettorato il potere di rimettere in discussione, anni dopo, tale punteggio. Il D.D.G. n. 1111/2019 aveva inoltre trasferito all’Autorità di gestione la competenza sul riesame delle istanze, sostituendo il precedente regime fondato sulla competenza degli Ispettorati. L’Ispettorato ha quindi esercitato un potere già consumato ed esaurito e comunque non previsto dalla disciplina applicabile. Il Consiglio ha altresì rilevato l’assenza di straordinarie e motivate esigenze istruttorie che potessero giustificare l’aggravamento del procedimento e il conflitto di interessi dei funzionari già partecipi del precedente riesame, i quali avrebbero dovuto astenersi e segnalarlo. Gli ulteriori motivi, compresa la contestazione tecnica della valutazione sull’innovazione, sono rimasti assorbiti.
Osservazioni
Violazione della lex specialis e delle disposizioni attuative
La procedura di verifica del punteggio, comprese la valutazione e le istanze di riesame, si era conclusa prima della pubblicazione della graduatoria definitiva. Le disposizioni attuative non consentivano all’Ispettorato di rideterminare, a distanza di anni, il punteggio già attribuito e formalizzato nella graduatoria definitiva.
Incompetenza dell’Ispettorato provinciale dell’agricoltura
Dopo il D.D.G. n. 1111/2019, la competenza sul riesame dei punteggi era stata attribuita all’Autorità di gestione, coadiuvata dal gruppo di lavoro. L’Ispettorato ha riattivato una competenza non più esistente e ha esercitato un potere già consumato, poiché il punteggio era confluito nella graduatoria definitiva approvata con il D.D.G. n. 2473/2019.
Divieto di aggravamento del procedimento
La rideterminazione del punteggio dopo la conclusione del procedimento e la pubblicazione della graduatoria definitiva ha aggravato il procedimento in assenza di straordinarie e motivate esigenze istruttorie, in violazione dell’art. 1, comma 2, della l. n. 241/1990.
Conflitto di interessi e obbligo di astensione
I funzionari già componenti del gruppo di lavoro che aveva esaminato e accolto l’istanza di riesame del ricorrente risultavano coinvolti anche nell’istruttoria del successivo ricorso gerarchico. Avrebbero dovuto astenersi e segnalare il conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6-bis della l. n. 241/1990.
Valutazione tecnica del criterio dell’innovazione
La censura relativa al difetto di istruttoria e all’illogicità della motivazione sulla sussistenza dell’innovazione non è stata esaminata, poiché le violazioni procedimentali accolte avevano portata assorbente.
Norme richiamate
d.P.R. 1199/1971
Il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana è stato esaminato come rimedio giustiziale, con parere conclusivo del Consiglio di giustizia amministrativa.
D.D.G. n. 2163 del 30 marzo 2016, Allegato A
La procedura comprende le fasi di ricevibilità, ammissibilità, valutazione del punteggio e riesame, fino alla pubblicazione della graduatoria definitiva.
La disciplina attuativa scandisce fasi procedimentali preordinate alla formazione della graduatoria definitiva; una volta esaurite, non consente una nuova verifica del punteggio da parte dell’Ispettorato.
art. 8 D.D.G. n. 3486/2017
Richiama le Disposizioni attuative del D.D.G. n. 2163/2016 quali disciplina di riferimento della procedura.
D.D.G. n. 1111 del 31 maggio 2019
Entro trenta giorni possono essere presentate all’Autorità di Gestione istanze di riesame finalizzate alla revisione delle posizioni nelle graduatorie definitive.
Ha introdotto il nuovo regime nel quale il riesame dei punteggi è stato attribuito all’Autorità di gestione, con il supporto di un gruppo di lavoro, e non più agli Ispettorati.
D.D.G. n. 2473 del 3 ottobre 2019
Ha approvato la graduatoria definitiva sostitutiva di quella precedente, formalizzando per il ricorrente il punteggio di 44,40.
art. 1, comma 2, l. n. 241/1990
La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria.
La riapertura della verifica del punteggio, in assenza di esigenze istruttorie straordinarie e motivate, ha costituito un aggravamento illegittimo del procedimento.
art. 6-bis l. n. 241/1990
Impone l’astensione e la segnalazione del conflitto di interessi; il Consiglio ha ritenuto che i funzionari già coinvolti nel riesame dovessero astenersi dal successivo procedimento.
artt. 9 e 10 l. n. 241/1990
Sono stati richiamati dall’Amministrazione per avviare il procedimento di riduzione del punteggio, ma non legittimavano la riapertura di una fase istruttoria ormai conclusa.
art. 21-septies l. n. 241/1990
Invocato dal ricorrente per il difetto assoluto di attribuzione derivante dall’esercizio, da parte dell’Ispettorato, di un potere non più sussistente.
art. 20 l. n. 241/1990
Invocato dal ricorrente con riferimento al silenzio formatosi sulla prima istanza di riesame; la questione è rimasta assorbita.
Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 27 aprile 2015, n. 5
Richiamato quale precedente sulla regola della ragione più liquida e sull’economia dei mezzi processuali.
Consiglio di Stato, Adunanza plenaria, 25 febbraio 2014, n. 9
Richiamato insieme alla sentenza n. 5/2015 per giustificare l’esame prioritario delle censure procedimentali idonee a definire la controversia.
Massime di principio
- Quando la lex specialis di una procedura selettiva o di finanziamento prevede fasi di verifica, riesame e approvazione della graduatoria definitiva, l’amministrazione non può riaprire successivamente la valutazione del punteggio già definita e formalizzata, salvo una specifica base normativa e il rispetto delle regole sull’autotutela.
- Il punteggio attribuito dall’amministrazione all’esito del riesame e recepito nella graduatoria definitiva non è più qualificabile come mera autovalutazione del partecipante, ma costituisce il risultato dell’istruttoria amministrativa e vincola l’amministrazione nell’ambito della procedura disciplinata dalla lex specialis.
- Il mutamento della disciplina organizzativa della procedura trasferisce la competenza all’organo indicato dalla disciplina sopravvenuta; l’ufficio che era competente secondo il regime precedente non può riesumare tale competenza dopo che il nuovo organo ha concluso il procedimento e il relativo esito è stato formalizzato.
- L’esercizio di un potere istruttorio già consumato o non previsto dalla disciplina applicabile integra un vizio di incompetenza e non può essere giustificato dalla mera riapertura materiale della pratica in occasione di uno scorrimento della graduatoria.
- La riapertura di una fase procedimentale conclusa costituisce aggravamento del procedimento e richiede, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della l. n. 241/1990, straordinarie e motivate esigenze istruttorie, che devono risultare dall’atto amministrativo.
- Il funzionario che abbia partecipato alla precedente valutazione di una domanda o di un riesame e sia poi coinvolto nel procedimento diretto a rimetterne in discussione l’esito deve astenersi e segnalare il conflitto di interessi ai sensi dell’art. 6-bis della l. n. 241/1990.
Riduzione del punteggio in una graduatoria del PSR Sicilia
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da un giovane agricoltore contro l’Assessorato regionale dell’agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea. Il ricorrente contestava la riduzione da 44,40 a 39,60 del punteggio attribuito nella graduatoria definitiva della sottomisura 6.1 del PSR Sicilia 2014-2020, con conseguente eliminazione dei sei punti riconosciuti per il criterio dell’“Innovazione”.
Procedura di finanziamento e formazione del punteggio
La domanda riguardava le sottomisure 6.1 e 4.1, con una richiesta complessiva di contributo pari a euro 206.788,43. La procedura prevista dal D.D.G. n. 2163 del 30 marzo 2016, Allegato A, e richiamata dall’art. 8 del D.D.G. n. 3486/2017, si articolava nelle fasi di ricevibilità, ammissibilità, valutazione del punteggio e riesame delle domande, fino alla pubblicazione della graduatoria definitiva.
Inizialmente al progetto erano stati attribuiti 39,60 punti. Il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento di ulteriori sei punti per l’innovazione. Dopo la sospensione della prima graduatoria definitiva, il D.D.G. n. 1111 del 31 maggio 2019 aveva previsto la presentazione di nuove istanze di riesame direttamente all’Autorità di gestione, assistita da un apposito gruppo di lavoro. All’esito dell’esame, al ricorrente erano stati riconosciuti i sei punti aggiuntivi, con punteggio complessivo di 44,40.
Il punteggio era stato recepito nella graduatoria definitiva approvata con il D.D.G. n. 2473 del 3 ottobre 2019. Il progetto non era inizialmente finanziabile per insufficienza della dotazione finanziaria, ma era divenuto finanziabile dopo lo scorrimento disposto nel 2022 per le posizioni dalla 319 alla 2057.
Riapertura della verifica nel 2022
Quando il ricorrente aveva trasmesso la documentazione richiesta per il finanziamento, l’Ispettorato provinciale dell’agricoltura di Messina aveva avviato un procedimento di riduzione del punteggio. L’Ispettorato aveva ritenuto non dimostrata l’innovazione del progetto, escludendo che tale carattere potesse derivare dall’impianto fotovoltaico, dai lavori e materiali previsti, dalle attrezzature, dalla riconversione varietale e dalla commercializzazione dei prodotti agricoli.
Con nota del 25 ottobre 2022 l’Ispettorato aveva eliminato i sei punti. Il ricorrente aveva proposto ricorso gerarchico, respinto dal dirigente generale con provvedimento del 17 marzo 2023, dopo un’audizione, una relazione informativa e un verbale istruttorio.
Censure esaminate
Il ricorrente aveva sostenuto che la verifica del punteggio fosse già definitivamente conclusa con il riesame del 2019 e con la pubblicazione della graduatoria definitiva. Secondo la prospettazione, le successive attività avrebbero potuto riguardare esclusivamente la verifica della documentazione necessaria alla concessione o al pagamento del contributo, non la rivalutazione del punteggio.
Era stata inoltre dedotta l’incompetenza dell’Ispettorato, poiché il D.D.G. n. 1111/2019 aveva attribuito il riesame all’Autorità di gestione. Il ricorrente aveva denunciato anche il difetto di istruttoria e di motivazione, l’illegittimo aggravamento del procedimento, la violazione del legittimo affidamento e il conflitto di interessi di due funzionari già appartenenti al gruppo di lavoro che aveva esaminato la precedente istanza di riesame.
Valutazioni del Consiglio
Il Consiglio ha applicato la regola della ragione più liquida, esaminando prioritariamente le censure procedimentali idonee a definire la controversia senza necessità di scrutinare tutti gli altri motivi.
Ha ritenuto che il procedimento amministrativo si fosse compiutamente concluso attraverso la presa in carico della domanda, l’assegnazione al responsabile, le verifiche di ricevibilità e ammissibilità, la valutazione del punteggio, il riesame e l’approvazione della graduatoria definitiva. Il punteggio di 44,40 non era più il risultato dell’autovalutazione del ricorrente, ma l’esito dell’attività dell’Autorità di gestione e del gruppo di lavoro, formalizzato nel D.D.G. n. 2473/2019.
Le Disposizioni attuative non prevedevano che l’Ispettorato potesse riaprire, anche a distanza di anni, la verifica di un punteggio già definitivamente valutato e recepito nella graduatoria. Il Consiglio ha quindi ravvisato la violazione della lex specialis e un eccesso di potere per avere l’Amministrazione rimesso in discussione il punteggio dopo la conclusione della fase procedimentale competente.
Incompetenza dell’Ispettorato
Il Consiglio ha evidenziato il passaggio, con il D.D.G. n. 1111/2019, dal precedente regime che attribuiva agli Ispettorati l’istruttoria delle istanze di riesame al nuovo regime che attribuiva tale funzione all’Autorità di gestione. Quest’ultima, assistita dal gruppo di lavoro, aveva esaminato la domanda del ricorrente e aveva riconosciuto i sei punti per l’innovazione.
L’Ispettorato aveva quindi fatto rivivere una competenza ormai inesistente e aveva esercitato un potere già consumato ed esaurito. Secondo il parere, dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva, l’Ispettorato avrebbe potuto svolgere le verifiche relative alla fase di pagamento o alla documentazione necessaria alla concessione, ma non rideterminare il punteggio già attribuito.
Aggravamento del procedimento e conflitto di interessi
Il Consiglio ha inoltre rilevato che l’Amministrazione non aveva indicato alcuna straordinaria e motivata esigenza istruttoria idonea a giustificare la riapertura della valutazione. La riduzione del punteggio si poneva quindi in contrasto con il divieto di aggravamento del procedimento previsto dall’art. 1, comma 2, della l. n. 241/1990.
È stato altresì riconosciuto il rilievo del conflitto di interessi relativo ai funzionari già componenti del gruppo di lavoro che aveva esaminato la precedente istanza del ricorrente. Gli stessi funzionari risultavano coinvolti nella successiva istruttoria del ricorso gerarchico diretto contro la riduzione dei medesimi punti. Avrebbero pertanto dovuto astenersi e segnalare il conflitto ai sensi dell’art. 6-bis della l. n. 241/1990.
Decisione
Le censure procedimentali sono state ritenute assorbenti rispetto agli altri motivi, compresa la contestazione tecnica della valutazione sull’innovazione. Il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana ha espresso il parere che il ricorso straordinario debba essere accolto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 2 gen 2026Parere n. 2/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 2 gen 2026Parere n. 3/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 2 gen 2026Parere n. 4/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 2 gen 2026Parere n. 5/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 2 gen 2026Parere n. 6/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 2 gen 2026Parere n. 7/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →