Parere n. 3/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, proposto dai signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, elettivamente domiciliati per il presente giudizio in Palermo Piazza Alberico Gentili, n. 12, presso lo studio legale dell’Avv. Antonino Maniscalco, che li rappresenta e difende per procura speciale, contro il Comune di Palermo, per l’annullamento, previa sospensione cautelare degli effetti, dell’ordinanza di demolizione n. -OMISSIS- prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- del Comune di Palermo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeOrdinanza comunale di demolizione ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, relativa a manufatti edilizi oggetto di istanza di condono edilizio
Esito
Prevale l’amministrazione
La questione giuridica
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di demolizione con la quale il Comune di Palermo aveva intimato la demolizione dei manufatti e la rimessione in pristino dei luoghi. La censura era fondata sull'illegittimità del precedente diniego dell'istanza di condono edilizio, che, secondo i ricorrenti, avrebbe dovuto considerare emendabile l'errore materiale commesso nella compilazione della domanda, presentata per la categoria C1 anziché per la categoria C2. Il Collegio ha dovuto esaminare, in via preliminare, la tempestività del ricorso straordinario, notificato il 7 ottobre 2024 rispetto alla notificazione dell'ordinanza di demolizione avvenuta il 10 maggio 2024, nonché la sussistenza dell'interesse a ricorrere, considerato che il diniego di condono era stato notificato il 29 gennaio 2020 e non risultava autonomamente impugnato.
Il parere
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha espresso parere nel senso che il ricorso sia irricevibile e inammissibile. È stato ritenuto tardivo perché proposto oltre il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione dell'ordinanza di demolizione. Il Collegio ha precisato che al ricorso straordinario non si applica la sospensione feriale dei termini prevista dalla legge n. 742/1969, poiché essa riguarda le attività processuali davanti alle giurisdizioni ordinarie e amministrative, mentre la notificazione del ricorso straordinario appartiene a un rimedio giustiziale non integralmente assimilabile al ricorso giurisdizionale. Il ricorso è stato inoltre dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché le doglianze riguardavano sostanzialmente il diniego di condono, ormai definitivo per mancata impugnazione dopo la notificazione del 29 gennaio 2020. La relazione istruttoria sull'abuso, allegata all'ordinanza di demolizione, non è stata qualificata come atto confermativo del diniego, trattandosi di un atto meramente endoprocedimentale e privo di autonoma lesività.
Osservazioni
Tardività del ricorso straordinario
Il ricorso, notificato il 7 ottobre 2024, è stato proposto oltre il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione dell'ordinanza di demolizione, avvenuta il 10 maggio 2024. Non si applica la sospensione feriale dei termini al ricorso straordinario.
Carenza di interesse per mancata impugnazione del diniego di condono
Le censure riguardano sostanzialmente il diniego dell'istanza di sanatoria, notificato ai ricorrenti il 29 gennaio 2020 e non autonomamente impugnato. Il diniego deve pertanto ritenersi definitivo e non può essere contestato indirettamente mediante l'impugnazione dell'ordinanza di demolizione.
Natura endoprocedimentale della relazione istruttoria sull'abuso
La relazione istruttoria assunta al protocollo il 19 aprile 2021 e allegata all'ordinanza di demolizione non costituisce un atto confermativo del precedente diniego di condono, poiché è un atto meramente endoprocedimentale, privo di autonoma lesività.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
intimazione alla demolizione dei manufatti abusivi e rimessione in pristino dei luoghi
La norma è richiamata quale base del potere comunale di ordinare la demolizione degli interventi edilizi abusivi.
legge n. 326/2003
istanza di condono edilizio
È la fonte sulla cui base è stata presentata l'istanza di condono relativa all'unità immobiliare posta al piano seminterrato.
legge 7 ottobre 1969, n. 742
sospensione feriale dei termini
La sospensione feriale riguarda le attività processuali davanti alle giurisdizioni ordinarie e amministrative e non si applica alla notificazione del ricorso straordinario.
d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica
Il ricorso straordinario è qualificato come rimedio giustiziale distinto dal ricorso giurisdizionale, con disciplina dei termini non comprensiva della sospensione feriale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
oscuramento delle generalità e dei dati identificativi
La disposizione è richiamata quale presupposto per la tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante oscuramento dei dati personali.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati
La disposizione è richiamata, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a fondamento dell'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica il termine di 120 giorni per la notificazione del ricorso non beneficia della sospensione feriale prevista per i ricorsi giurisdizionali.
- Quando le censure proposte contro un'ordinanza di demolizione investono sostanzialmente un precedente diniego di sanatoria o condono ormai definitivo per mancata tempestiva impugnazione, il ricorso contro l'ordinanza può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
- Un atto istruttorio interno al procedimento repressivo edilizio, privo di autonoma lesività, non costituisce atto confermativo del precedente diniego di condono e non riapre il termine per contestare tale diniego.
- La definitività del diniego di condono impedisce di rimetterne indirettamente in discussione la legittimità attraverso l'impugnazione del successivo provvedimento di demolizione fondato sull'assenza del titolo edilizio in sanatoria.
Ordinanza di demolizione e ricorso straordinario in materia edilizia
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana proposto da proprietari privati contro il Comune di Palermo per l'annullamento di un'ordinanza di demolizione adottata ai sensi dell'art. 31 del d.P.R. n. 380/2001. La controversia si inserisce in una vicenda edilizia nella quale erano state presentate più istanze di sanatoria e condono per diverse unità immobiliari.
Vicenda amministrativa
I ricorrenti erano proprietari di un terreno sul quale era stata realizzata una struttura articolata su più livelli. Per alcune unità immobiliari erano state presentate istanze di concessione in sanatoria e il Comune aveva rilasciato i relativi titoli abitativi nel 2016, a fronte del pagamento complessivo di euro 59.500,83.
Per l'unità posta al piano seminterrato era stata presentata, nel dicembre 2004 e protocollata nel gennaio 2005, un'ulteriore istanza di condono ai sensi della legge n. 326/2003. I ricorrenti avevano versato ulteriori euro 45.202,74 e sostenevano che l'istanza fosse stata erroneamente presentata per la categoria C1, anziché per la categoria C2, corrispondente a un locale pertinenziale asservito alle altre unità abitative.
Nel gennaio 2020 il Comune aveva notificato il diniego della domanda di sanatoria. Tale provvedimento era stato notificato ai ricorrenti il 29 gennaio 2020 e non risultava autonomamente impugnato. Successivamente, nel maggio 2024, il Comune aveva notificato l'ordinanza di demolizione, intimando la demolizione dei manufatti entro novanta giorni e la rimessione in pristino dell'area.
Motivi del ricorso
I ricorrenti contestavano l'ordinanza di demolizione sostenendo che il Comune avrebbe dovuto considerare emendabile l'errore materiale contenuto nella domanda di condono, così da qualificare correttamente l'istanza nella categoria C2. La censura contro l'ordinanza risultava quindi fondata, nella sostanza, sulla contestazione del precedente diniego di sanatoria.
Era stata anche richiesta la sospensione cautelare degli effetti dell'ordinanza. Con precedente parere sospensivo n. 123/2025, il Consiglio di Giustizia Amministrativa aveva ritenuto insussistenti i presupposti per la tutela cautelare.
Tardività del ricorso
Il Collegio ha rilevato anzitutto l'irricevibilità del ricorso. L'ordinanza di demolizione era stata notificata il 10 maggio 2024, mentre il ricorso straordinario era stato notificato il 7 ottobre 2024 e depositato il giorno successivo.
Il termine di 120 giorni era quindi decorso prima della proposizione del ricorso. Il Consiglio ha ribadito che al ricorso straordinario non si applica la sospensione feriale dei termini prevista dalla legge n. 742/1969. Tale sospensione opera per le attività processuali svolte davanti alle giurisdizioni ordinarie e amministrative, mentre la notificazione del ricorso straordinario appartiene a un rimedio giustiziale non integralmente assimilabile al ricorso giurisdizionale.
Il parere richiama, in proposito, precedenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa e del Consiglio di Stato, nonché la direttiva presidenziale sui ricorsi straordinari del 19 giugno 2020. Poiché il termine era scaduto nel settembre 2024, la notificazione effettuata nel mese di ottobre è stata ritenuta tardiva.
Inammissibilità per carenza di interesse
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile anche per carenza di interesse. Le doglianze non riguardavano realmente vizi autonomi dell'ordinanza di demolizione, ma contestavano l'errore materiale e il diniego della domanda di condono.
Poiché il diniego era stato notificato nel gennaio 2020 e non risultava impugnato, esso doveva considerarsi definitivo. Di conseguenza, i ricorrenti non potevano contestarne indirettamente la legittimità attraverso l'impugnazione del successivo ordine di demolizione.
Natura della relazione istruttoria
Il Collegio ha escluso che la relazione istruttoria sull'abuso, redatta nel 2021 e allegata all'ordinanza di demolizione, potesse essere considerata un atto confermativo del diniego di condono. La relazione aveva natura meramente endoprocedimentale e non era direttamente lesiva della posizione dei ricorrenti.
Pertanto, essa non costituiva un nuovo provvedimento idoneo a riaprire la possibilità di contestare il diniego ormai definitivo, né poteva incidere sulla tardività o sulla carenza di interesse del ricorso.
Conclusione
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in Sezioni riunite, ha espresso il parere che il ricorso straordinario fosse irricevibile per tardività e inammissibile per carenza di interesse. La decisione è stata assunta senza esaminare nel merito la questione relativa all'emendabilità dell'errore materiale nella domanda di condono, in quanto tale questione avrebbe dovuto essere fatta valere tempestivamente contro il diniego di sanatoria.
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