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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19782/2024 del 20/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha respinto il suo reclamo avverso il decreto ministeriale di proroga biennale del regime penitenziario differenziato (art. 41-bis). Denuncia, con due motivi, l'insufficienza e la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato e la violazione di legge (art. 41-bis Ord.pen. e art. 14-ter d.lgs. n.159/2011), sostenendo che il Tribunale si è limitato a riproporre le ragioni del decreto ministeriale senza fornire una valutazione autonoma e senza considerare l'attualità della sua pericolosità: non sono emersi elementi nuovi rispetto alla prima applicazione, non risulta coinvolgimento in indagini negli anni 2015-2022, ha tenuto buona condotta carceraria e partecipato a iniziative rieducative, e il tempo trascorso (12 anni) dovrebbe imporre una valutazione più approfondita prima di confermare la proroga.

La decisione

La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Richiama il vincolo previsto dall'art. 41-bis, comma 2-sexies, secondo cui il ricorso è proponibile solo per violazione di legge, precisando che tale limitazione comprende anche il controllo sulla mancanza o sulla mera apparenza della motivazione. La Corte conferma che per la proroga non è necessario provare l'effettivo mantenimento di contatti con l'associazione criminale: è sufficiente che il pericolo di ripristino dei collegamenti sia ragionevolmente probabile, valutato con i criteri indicati dalla legge n.94/2009 (operatività della cosca, ruolo del detenuto, assenza di resipiscenza ecc.). Nel caso concreto la motivazione del Tribunale è ritenuta adeguata: sono stati esaminati gli elementi fattuali (lunga appartenenza alla cosca Muto, ruolo apicale, vicinanza al capo-clan, attività recente della cosca accertata da operazioni di polizia, assenza di allontanamento dalle logiche criminali) che giustificano la proroga. Il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 41-bis Ordinamento penitenziario

    Il ricorso avverso l'applicazione o la proroga del regime differenziato è proponibile solo per violazione di legge; il giudizio sulla proroga può fondarsi sulla probabilità del pericolo di ripristino di contatti con l'associazione criminale e non richiede la prova dell'effettivo mantenimento di tali contatti. La verifica si effettua con riferimento agli indici di pericolosità previsti dalla legge n.94/2009.

  • art. 14-ter d.lgs. n.159/2011 (richiamato, rectius Ordinamento penitenziario)

    Richiamato dal ricorrente come norma rilevante; il giudice di legittimità non ha ritenuto che vi sia stata violazione di tale disposizione in relazione agli argomenti posti a fondamento del ricorso.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Richiesto come criterio sulla motivazione: la mancanza di motivazione o la sua mera apparenza integra possibile vizio rilevante ai fini del controllo di legittimità.

  • legge n.94/2009

    Fornisce gli indici sintomatici della pericolosità e della capacità di mantenere o ripristinare collegamenti con l'associazione criminale (es. operatività della cosca, ruolo apicale del detenuto, assenza di resipiscenza). Tali indici servono per valutare la probabilità del pericolo senza necessità di elementi sopravvenuti.

  • Sentenza Corte Costituzionale n.186/2000

    Richiamata in tema di applicazione delle sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende): salvo elementi che escludano colpa nella determinazione dell'inammissibilità, può essere disposto un versamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Per la proroga del regime 41-bis non è necessario dimostrare l'effettivo mantenimento di contatti con l'associazione criminale: è sufficiente che sia ragionevolmente probabile il pericolo di ripristino di tali contatti, valutato sulla base degli indici di pericolosità previsti dalla legge n.94/2009.
  • Il giudice di merito può fondarsi anche su elementi già valutati al momento della prima applicazione del regime: non è sempre richiesta la produzione di circostanze sopravvenute per giustificare una proroga, purché si accerti la persistenza del pericolo attuale.
  • La mera condotta carceraria corretta o il decorso del tempo non sono, da soli, idonei a escludere la pericolosità sociale o il rischio di ripristino dei contatti con la criminalità organizzata; occorre una valutazione complessiva degli indici rilevanti.
  • In Cassazione il sindacato è limitato alle violazioni di legge; tuttavia il controllo comprende la verifica della presenza e dell'adeguatezza della motivazione: la 'mera apparente' motivazione, o la completa mancanza di confronto con elementi potenzialmente decisivi, può costituire motivo di illegittimità.
  • Chi impugna deve specificare e documentare i punti in cui la motivazione sarebbe carente o illogica: la riproposizione generica delle stesse argomentazioni del reclamo, senza contestare fatti o decisioni concreti, è insufficiente per ottenere l'annullamento in sede di legittimità.

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