Cassazione Civile, Ordinanza n. 35451/2022 del 01/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La controversia nasce da una condanna pronunciata dalla Corte dei conti nei confronti della dirigente di un ufficio U.N.E.P., ritenuta responsabile di un ammanco di cassa e della cattiva gestione di somme pubbliche relative a diritti, indennità di trasferta e percentuali, emersa a seguito di ispezione ministeriale riferita al periodo 1 marzo 2013 - 28 febbraio 2018. In appello la condanna era stata confermata. Con il ricorso per cassazione la dirigente ha dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 111, comma 8, Cost., 362 c.p.c. e 207 d.lgs. n. 174 del 2016, sostenendo: 1) di non avere la qualifica di agente contabile, per irregolarità del conferimento dei poteri e conseguente difetto di giurisdizione della Corte dei conti, con affermazione della giurisdizione civile o amministrativa; 2) che l’accertamento della responsabilità erariale sarebbe stato solo presuntivo, non avendo il giudice contabile esaminato tutta la documentazione e non avendo considerato somme presenti in cassaforte alla data di chiusura dei registri, con doglianze anche sulla motivazione e sulla quantificazione del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che l'ufficiale giudiziario dirigente degli U.N.E.P., avendo il maneggio di denaro pubblico e l'obbligo di amministrarlo e renderne conto, riveste la qualifica di agente contabile; ne consegue che le controversie sul rapporto di dare e avere e sul risultato finale del conto integrano un giudizio di conto, devoluto alla giurisdizione della Corte dei conti. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché le censure riguardavano non i limiti esterni della giurisdizione, ma il modo di esercizio della potestas iudicandi contabile, ossia la valutazione della prova, l'accertamento del danno e della colpa grave, profili non sindacabili in cassazione ex art. 111 Cost. sulle sentenze della Corte dei conti. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 111, comma 8, Cost.
Il ricorso per cassazione contro le sentenze della Corte dei conti è ammesso soltanto per motivi inerenti alla giurisdizione, con sindacato limitato ai limiti esterni della giurisdizione.
Richiamato come norma che consente il ricorso in cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione contro le decisioni della Corte dei conti.
art. 207 d.lgs. n. 174 del 2016
Richiamato dalla ricorrente come norma processuale nell'ambito del ricorso contro la sentenza contabile.
art. 146 del d.P.R. n. 1229 del 1959
"Le somme riscosse per diritti, indennità di trasferta e percentuale sono amministrate dall'ufficiale giudiziario dirigente, il quale è l'unico responsabile."
La norma è letta nel senso che l'ufficiale giudiziario dirigente amministra somme di spettanza pubblica ed è l'unico responsabile, con conseguente sua qualificazione come agente contabile.
art. 149 del d.P.R. n. 1229 del 1959
Viene richiamato per confermare l'obbligo di rendiconto periodico dell'ufficiale giudiziario dirigente al capo dell'ufficio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'ufficiale giudiziario dirigente che amministra somme riscosse per conto dello Stato e deve renderne conto assume la qualifica di agente contabile; le controversie sulla verifica dei rapporti di dare e avere e sul risultato finale del conto appartengono alla giurisdizione della Corte dei conti.
- Nel ricorso per cassazione contro le sentenze della Corte dei conti sono deducibili solo vizi attinenti alla giurisdizione in senso stretto; non sono invece scrutinabili le doglianze che investono la valutazione delle prove, l'accertamento del danno, la sussistenza della colpa grave o, più in generale, il modo di esercizio della giurisdizione contabile.
- La contestazione della quantificazione del danno erariale o della ricostruzione fattuale compiuta dal giudice contabile integra una censura sui limiti interni della giurisdizione e non un motivo inerente alla giurisdizione ai fini dell'art. 111, comma 8, Cost.
- In presenza di un dovere di rendiconto e dell'omesso adempimento degli obblighi contabili, il giudice contabile può fondare l'accertamento della responsabilità erariale su un ragionamento inferenziale, purché resti ferma la distinzione tra controllo di giurisdizione e controllo sul merito della decisione.
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