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Cassazione Penale, Ordinanza n. 14151/2026 del 17/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, pur avendo escluso l'aggravante di cui all'art. 186, comma 2-bis, d.lgs. n. 285/1992, ha confermato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un anno, oltre a rideterminare la pena per la guida in stato di ebbrezza. L'unico motivo dedotto riguardava la correttezza della quantificazione della sospensione della patente, ritenuta dal ricorrente non adeguatamente motivata o comunque non correttamente applicata; la Corte di cassazione lo ha ritenuto manifestamente infondato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto congrua la motivazione della Corte d'appello, che, preso atto della mancanza di specifica motivazione sul punto da parte del Tribunale, ha comunque ritenuto adeguata la sospensione della patente nel massimo edittale, anche dopo l'esclusione dell'aggravante speciale, in considerazione della concreta gravità del fatto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 285/1992

    Norma incriminatrice richiamata come base della condanna per guida in stato di ebbrezza nella fascia considerata dalla sentenza impugnata.

  • art. 186, comma 2-bis, d.lgs. n. 285/1992

    Aggravante speciale esclusa dalla Corte d'appello prima della rideterminazione della pena.

  • art. 218 C.d.s.

    Parametro per la determinazione della durata della sospensione della patente, da valutare in rapporto alla concreta gravità del fatto e entro i limiti edittali.

  • art. 616 c.p.p.

    Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo che censura la quantificazione della sanzione amministrativa accessoria è inammissibile se la motivazione del giudice di merito è congrua e coerente con i criteri legali di commisurazione, anche quando il primo giudice abbia omesso una specifica motivazione.
  • La durata della sospensione della patente può essere confermata nel massimo edittale quando il giudice valorizzi la concreta gravità del fatto, pur in assenza di aggravanti speciali.
  • L'esclusione di un'aggravante non comporta automaticamente la riduzione della sanzione accessoria, se la misura resta giustificata dai criteri normativi e dalla disamina della gravità concreta.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che emergano ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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