Cassazione Penale, Ordinanza n. 22808/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per omicidio colposo. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge, lamentando il mancato accoglimento della richiesta di perizia finalizzata alla ricostruzione della dinamica del sinistro, ritenuta indispensabile per dimostrare l'insussistenza della sua responsabilità penale. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre le stesse censure già formulate in appello e già respinte con argomentazione congrua e logica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la doglianza fosse meramente reiterativa di quanto già dedotto in appello e non contenesse una critica argomentata alla motivazione della sentenza di secondo grado, come richiesto per l'ammissibilità del ricorso per cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
artt. 40 cpv. e 589, comma 2, cod. pen.
Richiamato come base normativa della contestazione penale, in relazione all'omicidio colposo commesso con violazione di regole cautelari e nesso omissivo/cause dell'evento.
artt. 40 cpv. e 589, comma 2, cod. pen.
È la norma incriminatrice per l'omicidio colposo nella forma contestata e confermata nei precedenti gradi di giudizio.
a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.)
Il motivo di impugnazione deve indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta, pena l'inammissibilità.
a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.)
L'impugnazione è inammissibile quando non contiene una critica argomentata e specifica al provvedimento impugnato.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000)
Richiamata per la conseguenza economica dell'inammissibilità del ricorso, ossia la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica alla motivazione della sentenza impugnata; non è ammissibile se si limita a riprodurre le doglianze già proposte in appello senza confrontarsi con le ragioni del decisum di secondo grado.
- La mera allegazione di carenze o illogicità della motivazione, se non accompagnata da un effettivo confronto con gli argomenti della sentenza impugnata, non soddisfa l'onere di specificità del motivo di ricorso.
- La reiterazione in cassazione di censure già respinte in appello, senza indicare puntualmente gli errori logici o giuridici della decisione di merito, determina l'inammissibilità del ricorso.
- All'inammissibilità del ricorso consegue, salvo cause di esonero, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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