Cassazione Civile, Ordinanza n. 08316/2023 del 23/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia riguardava un viottolo insistente su un fondo sito in Raffadali: i proprietari del fondo chiedevano di negare l'esistenza di una servitù di passaggio in favore del vicino, il quale a sua volta sosteneva di avere acquistato la servitù per titolo e, in subordine, per usucapione, e chiedeva in riconvenzionale il relativo accertamento. In primo grado la domanda di usucapione era stata accolta sulla base delle risultanze della CTU e la prova testimoniale richiesta era stata ritenuta superflua. In appello, invece, la Corte territoriale ha riformato la decisione, ha accolto la negatoria servitutis e ha rigettato la riconvenzionale, ritenendo insussistente un titolo certo e non provata l'usucapione, anche perché la prova testimoniale riproposta non poteva essere esaminata in difetto di specifiche censure alla sua mancata ammissione in primo grado. Con il ricorso per cassazione, il soccombente ha denunciato: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., omessa motivazione e omesso esame di fatti decisivi, nonché violazione dell'art. 1061 c.c., sostenendo che la CTU e i rilievi aerofotogrammetrici dimostravano l'esistenza ventennale di un viottolo apparente idoneo all'usucapione della servitù; 2) violazione del diritto alla prova e delle regole sull'ammissione della prova testimoniale, deducendo che la prova era stata solo ritenuta superflua in primo grado, sicché in appello era sufficiente la mera riproposizione ex art. 346 c.p.c. e non occorreva un appello incidentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ha assorbito il primo e ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Palermo, rinviando alla medesima Corte in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto erronea la decisione di merito nella parte in cui aveva ritenuto non esaminabile la prova testimoniale riproposta, poiché la relativa istanza in primo grado non era stata rigettata nel merito ma soltanto considerata superflua; in tale situazione, era sufficiente la riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c. e non era necessario un appello incidentale. Poiché la prova testimoniale avrebbe potuto essere decisiva per verificare i presupposti dell'usucapione della servitù di passaggio, la causa è stata rimessa al giudice di rinvio per il nuovo esame del merito.
Norme richiamate
Richiamato come parametro della censura di omessa pronuncia; non è stata accolta la doglianza nei termini prospettati, perché il motivo decisivo è stato quello relativo alla prova testimoniale.
Invocato dal ricorrente in tema di usucapione delle servitù apparenti; la Corte non si è pronunciata nel merito su tale profilo perché il relativo motivo è stato assorbito.
Se la domanda o l'istanza istruttoria non sia stata rigettata ma solo non esaminata o ritenuta superflua, in appello è sufficiente la sua espressa riproposizione per conservarne la rilevanza.
Il principio delle Sezioni Unite richiamato chiarisce quando la devoluzione al giudice d'appello richieda appello incidentale o mera riproposizione dell'istanza, in relazione al contenuto della decisione di primo grado.
Richiamato nel principio sulla formazione del giudicato interno in caso di statuizione espressa o inequivoca di rigetto.
Richiamato per l'enunciazione del principio di diritto da parte della Corte di cassazione.
Massime di principio
- Se un'istanza istruttoria è stata solo ritenuta superflua o non necessaria dal primo giudice, e non espressamente rigettata nel merito, la parte vittoriosa sul punto in primo grado può riproporla in appello ai sensi dell'art. 346 c.p.c. senza necessità di appello incidentale.
- L'appello incidentale è necessario solo quando la decisione di primo grado contenga un rigetto espresso o comunque inequivoco della domanda, eccezione o istanza; se invece la questione non è stata realmente decisa, la mera riproposizione è sufficiente.
- In tema di usucapione di servitù apparenti, il giudice di merito deve esaminare tutti gli elementi istruttori potenzialmente decisivi; l'erronea esclusione della prova testimoniale può determinare cassazione con rinvio perché impedisce la completa verifica dei presupposti dell'acquisto per usucapione.
- Quando una statuizione di appello si fonda sull'erronea lettura del regime processuale di riproposizione delle istanze non accolte in primo grado, la cassazione può intervenire con rinvio affinché il giudice di merito riesamini la causa dopo l'assunzione della prova omessa.
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