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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00227/2025 del 03/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di un tentativo di estorsione. Con il primo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla desistenza volontaria ex art. 56, comma 3, c.p., sostenendo che la condotta non avrebbe superato la soglia del tentativo punibile o che comunque avrebbe dovuto essere valorizzato il recesso. Con il secondo motivo contestava la ricostruzione probatoria e, in particolare, l'identificazione della sua persona come interlocutore delle conversazioni intercettate, criticando il valore attribuito al riconoscimento della voce da parte della polizia giudiziaria e all'accertamento tecnico, in sostanza chiedendo una diversa lettura del compendio istruttorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla desistenza, perché nei reati di danno a forma libera come l'estorsione la desistenza non è configurabile quando siano già stati posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale idoneo a produrre l'evento; in tale caso può semmai rilevare il recesso attivo, se vi sia una condotta idonea a scongiurare l'evento. Ha inoltre rilevato che la Corte territoriale aveva comunque motivato dando conto che la richiesta estorsiva era già giunta alla vittima con toni ultimativi, oltre la soglia del tentativo punibile. Il secondo motivo è stato giudicato inammissibile perché risolto in una diversa valutazione del materiale probatorio, non consentita in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56, comma 3, c.p.

    La desistenza volontaria presuppone un tentativo incompiuto; nei reati di danno a forma libera come l'estorsione non opera una volta avviato il meccanismo causale idoneo a produrre l'evento, potendo rilevare solo il recesso attivo se il soggetto impedisce l'evento.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Il vizio di motivazione può essere dedotto in cassazione, ma non può essere trasformato in richiesta di nuova valutazione del compendio probatorio o di diversa ricostruzione dei fatti.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nei reati di danno a forma libera, la desistenza volontaria non è configurabile quando l'agente abbia già posto in essere gli atti che avviano il meccanismo causale idoneo a produrre l'evento; in tal caso, la rilevanza premiale può semmai essere valutata sotto il profilo del recesso attivo, ove vi sia una concreta condotta impeditiva dell'evento.
  • La soglia del tentativo punibile può ritenersi superata quando la richiesta estorsiva sia già pervenuta alla vittima in termini ultimativi, anche se l'evento finale non si sia ancora realizzato.
  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito probatorio: sono inammissibili le censure che, sotto la veste del vizio di motivazione, sollecitano una diversa lettura delle prove o una diversa attendibilità delle fonti.
  • L'identificazione degli interlocutori in conversazioni intercettate può essere desunta anche da elementi diversi dalla perizia fonica, inclusi il riconoscimento vocale da parte della polizia giudiziaria e ulteriori circostanze convergenti; chi contesta tale identificazione deve offrire oggettivi elementi sintomatici di segno contrario.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniElemento soggettivoEstorsione
RamiProcesso penaleParte generaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiTentativoOnere della prova

Testo integrale

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