Cassazione Penale, Ordinanza n. 00162/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità del motivo e l'assenza di specificità necessaria ex art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva affermato la sua responsabilità per il delitto di tentata rapina. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità, ma la Corte ha rilevato che la censura era del tutto generica e indeterminata: non specificava quali elementi della decisione di merito fossero erronei o illogici e, quindi, non consentiva al giudice di legittimità di individuare i rilievi e svolgere il controllo richiesto. Il ricorso è stato ritenuto privo dei requisiti di specificità previsti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve essere specifico e determinato; la mera deduzione di violazione di legge o difetto di motivazione, senza indicare concretamente gli errori imputati alla sentenza impugnata, rende l'impugnazione inammissibile.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura deve essere specifica e autosufficiente: non è sufficiente formulare doglianze generiche o meramente assertive.
- Quando la motivazione della sentenza impugnata è logicamente corretta, il ricorrente deve indicare puntualmente gli elementi di fatto o di diritto che intende contestare; in difetto, il giudice di legittimità non può esercitare il sindacato richiesto.
- La mancanza dei requisiti di specificità del motivo, previsti dall'art. 581 c.p.p., comporta l'inammissibilità del ricorso.
Come è indicizzato
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