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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00163/2025 del 03/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che lo aveva ritenuto responsabile di truffa. Nel primo motivo deduceva violazione di legge e lamentava l'insufficienza della prova sulla sua identificazione quale autore del fatto, ma il motivo è stato ritenuto privo di specificità perché non si confrontava con la motivazione della decisione impugnata, che aveva richiamato elementi indicatori della sua riferibilità al fatto, in particolare la titolarità di una carta Postepay. Con il secondo motivo contestava il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p., ma la censura è stata dichiarata non proponibile in cassazione perché non risultava specificamente dedotta in appello. Con il terzo motivo censurava il trattamento sanzionatorio, ritenuto invece congruamente motivato in relazione alle modalità del fatto. Infine lamentava il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sull'aggravante contestata, ma la Corte ha ritenuto la doglianza non consentita e comunque manifestamente infondata, osservando che il bilanciamento tra circostanze attenuanti e aggravanti è valutazione discrezionale di merito, sorretta da motivazione non illogica, nel caso basata sulla pericolosità sociale e sull'intensità del dolo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando: la genericità e la non specificità del primo motivo; la preclusione processuale del secondo motivo, non dedotto in appello; la congrua motivazione sul terzo motivo relativo alla pena; e l'inammissibilità, oltre che la manifesta infondatezza, della censura sul bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con l'aggravante. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. c) c.p.p.

    La mancanza di specificità del motivo, anche per difetto di correlazione con la motivazione della sentenza impugnata, comporta l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 606, comma 3 c.p.p.

    Le censure non dedotte con l'appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione, pena l'inammissibilità.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    È richiamata la circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, ma il motivo è stato ritenuto non proponibile in sede di legittimità perché non dedotto in appello.

  • art. 132 c.p.

    La motivazione della pena è ritenuta conforme ai principi di legalità e congruità della motivazione nella determinazione del trattamento sanzionatorio.

  • art. 133 c.p.

    Ai fini della pena non è necessario che il giudice analizzi singolarmente tutti i parametri, essendo sufficiente il richiamo degli elementi ritenuti di maggiore rilievo nel giudizio complessivo.

  • art. 3 c.p.

    È richiamato indirettamente nel riferimento al giudizio di comparazione tra circostanze, rispetto al quale la Corte valorizza la discrezionalità del giudice di merito.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di una diversa lettura del fatto, senza misurarsi con gli argomenti del giudice di merito, integra inammissibilità per difetto di specificità.
  • Le censure non devolute con l'atto di appello non possono essere introdotte per la prima volta in sede di legittimità, salvo i limiti consentiti dall'ordinamento.
  • La motivazione sulla pena è sufficiente quando il giudice dia conto degli elementi ritenuti decisivi ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.; non è richiesto l'esame analitico di tutti i parametri normativi.
  • Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti è una valutazione discrezionale di merito e non è sindacabile in cassazione se non per manifesta illogicità o arbitrio, purché sorretto da motivazione adeguata.
  • La contestazione dell'identificazione dell'autore del reato non è ammissibile in cassazione se non si confronta con gli elementi probatori valorizzati dalla sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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