Cassazione Penale, Ordinanza n. 00160/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di merito il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di ricettazione, con riconoscimento della fattispecie attenuata di cui all'art. 648, comma 4, c.p. Avverso la sentenza di appello proponeva ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che il riconoscimento della forma "lieve" della ricettazione avrebbe dovuto condurre anche al proscioglimento per tenuità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondato l'unico motivo di ricorso e ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Ha affermato che il giudizio sulla particolare tenuità dell'offesa va compiuto alla luce dei criteri dell'art. 133, comma 1, c.p. e che è sufficiente la valutazione negativa anche di uno solo di essi per escludere l'operatività dell'art. 131-bis c.p. Nel caso concreto la motivazione della Corte territoriale era immune da vizi perché aveva valorizzato le modalità della condotta, il particolare allarme sociale, l'intensità del dolo, l'entità non esigua del danno, la non episodicità del fatto e la maggiore proclività a delinquere del ricorrente. La Corte ha inoltre escluso ogni contraddizione tra il diniego dell'art. 131-bis c.p. e il contestuale riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, comma 4, c.p., trattandosi di istituti diversi, fondati su presupposti non sovrapponibili. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva dell'offesa alla luce dei criteri dell'art. 133, comma 1, c.p.; ai fini del diniego è sufficiente che uno solo dei criteri risulti valutato negativamente.
Costituisce il parametro per il giudizio di tenuità dell'offesa richiesto dall'art. 131-bis c.p.; i criteri ivi indicati vanno considerati in modo cumulativo per riconoscere la non punibilità.
L'ipotesi attenuata di ricettazione di lieve entità è istituto distinto dalla particolare tenuità del fatto e non implica automaticamente l'applicazione dell'art. 131-bis c.p.
Norma incriminatrice della ricettazione, nel cui ambito è richiamata la forma attenuata prevista dal comma 4.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può essere desunta in modo automatico dalla qualificazione del reato come di lieve entità o dal riconoscimento di un'ipotesi attenuata.
- Il giudizio ex art. 131-bis c.p. richiede la valutazione delle modalità della condotta, dell'entità del danno o del pericolo, della non abitualità del comportamento e degli altri indici di cui all'art. 133, comma 1, c.p., potendo il diniego poggiare anche su un solo elemento sfavorevole.
- La motivazione che esclude la particolare tenuità del fatto è sufficiente se individua gli elementi decisivi del caso concreto, senza necessità di un esame analitico di tutti i parametri legali.
- L'attenuante della lieve entità del fatto e la causa di non punibilità per particolare tenuità operano su piani diversi: la prima attenua un reato comunque offensivo, la seconda esclude la punibilità di un fatto offensivo ma di minima rilevanza.
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