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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00152/2025 del 03/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto. Ha ritenuto dirimente la difesa tecnica necessaria per la proposizione del rimedio, mancante nel caso concreto, e ha aggiunto la manifesta aspecificità dei motivi. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (Corte di cassazione)

La controversia

La vicenda riguarda un ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. proposto personalmente dall'imputato avverso una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva già dichiarato inammissibile un suo ricorso per errore di fatto. Il nuovo ricorso è stato ritenuto inammissibile perché sottoscritto dall'imputato in proprio, senza il ministero di un difensore munito di procura speciale e iscritto nell'albo speciale, in violazione degli artt. 571 e 613 c.p.p., come interpretati dal diritto vivente successivo alla riforma del 2017. La Corte ha inoltre rilevato che i motivi erano aspecifici, perché non confrontati con le ragioni del provvedimento impugnato.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    Rimedio straordinario per errore di fatto; non è proponibile personalmente dal condannato, ma richiede il rispetto delle forme e della difesa tecnica previste per il ricorso per cassazione.

  • art. 571 c.p.p.

    La modifica normativa richiamata impone che l'impugnazione sia proposta con le forme previste, escludendo la proposizione personale dell'imputato nei casi considerati.

  • art. 613 c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensore munito di procura speciale e iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente lo scrutinio de plano del ricorso in camera di consiglio nei casi di manifesta inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. è soggetto, quanto alla sottoscrizione e alla proposizione, alle regole della difesa tecnica proprie del ricorso per cassazione, sicché non può essere validamente proposto personalmente dall'imputato.
  • Dopo la riforma del 2017, il ricorso per cassazione e i rimedi straordinari ad esso assimilati devono essere sottoscritti da un difensore abilitato e munito di procura speciale; la sottoscrizione personale dell'interessato determina inammissibilità.
  • È inammissibile l'impugnazione i cui motivi siano del tutto aspecifici, cioè formulati senza un effettivo confronto critico con le ragioni del provvedimento impugnato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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