Cassazione Penale, Ordinanza n. 00158/2025 del 03/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha qualificato l'impugnazione come appello, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Bologna per il giudizio di secondo grado. Non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso, ritenendo che le doglianze fossero incompatibili con il ricorso per cassazione proposto per saltum. La decisione determina quindi il passaggio dell'impugnazione al giudice d'appello.
Esito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
Un imputato, condannato dal Tribunale di Bologna per furto aggravato, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 10/06/2024. Con il primo motivo ha dedotto la mancanza di motivazione sulla responsabilità penale e sul trattamento sanzionatorio, nonché la violazione di norme processuali asseritamente sanzionate a pena di nullità, richiamando gli artt. 125, comma 3, e 546, comma 3, c.p.p. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p., lamentandone la contraddittorietà e illogicità. La Corte ha però rilevato che tali doglianze attengono al merito e alla rilettura delle prove, sicché il ricorso per cassazione non era ammissibile come tale perché proposto per saltum; la censura motivazionale avrebbe imposto la conversione dell'impugnazione in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3, c.p.p.
Norme richiamate
richiamato dalla difesa come norma asseritamente violata per difetto di motivazione
richiamato dalla difesa come norma processuale la cui inosservanza sarebbe sanzionata a pena di nullità
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
vizio di motivazione dedotto con il ricorso, ritenuto attinente al merito e non proponibile per cassazione per saltum
base normativa per la riqualificazione del ricorso per cassazione proposto per saltum in appello
istituto evocato dal ricorrente in relazione alla particolare tenuità del fatto
richiamato nel principio giurisprudenziale citato dalla Corte come norma che consente la riqualificazione dell'impugnazione in appello
Massime di principio
- Quando l'impugnazione formalmente proposta come ricorso per cassazione deduce vizi di motivazione che richiedono una rivalutazione del merito, essa non è ammissibile come ricorso per cassazione per saltum e deve essere riqualificata come appello.
- La censura ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. non può essere veicolata in cassazione saltando il grado di appello, se investe la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove operate dal giudice di merito.
- In presenza di un ricorso per cassazione impropriamente utilizzato al posto dell'appello, il giudice di legittimità deve disporre la trasmissione degli atti al giudice competente per il secondo grado.
- L'eventuale deduzione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non muta la natura del mezzo di impugnazione quando la doglianza sostanzialmente mira a contestare il merito della decisione di primo grado.
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