Cassazione Civile, Ordinanza n. 21949/2026 del 26/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio risarcitorio promosso contro una banca per i danni asseritamente derivati dalla conclusione di un contratto di mutuo, una parte del cui ricavato sarebbe stata impiegata per la sottoscrizione di quote di un fondo comune di investimento. In primo grado la banca era stata condannata al risarcimento; la corte d'appello aveva poi riformato la decisione, e successivamente la Cassazione, con ordinanza n. 5700/2025, aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione della parte attrice. Contro tale ordinanza è stato proposto ricorso per revocazione ex artt. 391-ter e 395, n. 4, c.p.c., affidato a due motivi: il primo denunciava un errore di fatto revocatorio per avere la Corte ritenuto non decisiva la contestazione sull'efficacia probatoria della dichiarazione del cliente di aver ricevuto l'informativa, assumendo invece che la parte avesse sempre contestato la completezza e adeguatezza delle informazioni fornite in violazione degli obblighi informativi; il secondo denunciava un ulteriore errore di fatto per avere la Corte affermato che, in relazione alla questione della costituzione in pegno delle quote in data 15 marzo 2001, il ricorso non avesse indicato dove e quando tale fatto fosse stato dedotto in appello, sostenendo invece che la circostanza era stata allegata e provata sin dal primo grado e richiamata anche in appello incidentale e in comparsa conclusionale. La parte resistente ha depositato controricorso e memoria, resistendo alla revocazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che la censura colpisse non un errore percettivo, ma la valutazione di non decisività compiuta dalla Corte nell'esaminare i precedenti motivi di ricorso, valutazione che appartiene al piano inferenziale e non integra errore revocatorio. Inoltre, la valutazione circa la contestazione o meno delle circostanze rilevanti ai fini del thema probandum è riservata al giudice di merito. Quanto al secondo motivo, la Corte ha rilevato che l'ordinanza revocanda era sorretta da una doppia ratio decidendi autonoma: oltre al rilievo di non autosufficienza per mancata indicazione di dove e quando il fatto fosse stato devoluto al giudice d'appello, vi era la distinta ratio secondo cui le circostanze allegate non integravano un fatto storico decisivo ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Poiché quest'ultima non era stata validamente attinta dal motivo revocatorio, la censura non poteva condurre alla rescissione dell'ordinanza. È stata quindi dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e con attestazione dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 395, primo comma, n. 4, c.p.c.
L'errore revocatorio è configurabile solo in caso di falsa percezione di un fatto risultante dagli atti, non quando si contesti la valutazione o la decisività attribuita dalla Corte a dati già esaminati.
È il rimedio esperibile avverso le decisioni della Cassazione nei limiti dell'errore di fatto revocatorio.
Richiamato quale norma sugli obblighi informativi dell'intermediario finanziario, la cui violazione era stata dedotta in giudizio.
artt. 28-29 Reg. Consob n. 11522/1998
Richiamati come fonte degli obblighi informativi e di trasparenza contestati all'intermediario.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Impone l'indicazione specifica degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda; la sua violazione è stata valorizzata come autonoma ragione di inammissibilità del motivo originario.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il "fatto" rilevante deve essere un fatto storico-naturalistico decisivo; non vi rientrano circostanze meramente istruttorie o di confronto processuale.
L'istanza proposta ai sensi di tale norma è stata dichiarata assorbita dall'inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio è configurabile solo quando la decisione sia fondata su una percezione materialmente inesatta di un fatto esistente negli atti; non ricorre quando si contesti la valutazione di non decisività, la qualificazione giuridica del fatto o il ragionamento inferenziale svolto dal giudicante.
- In sede di revocazione della decisione di Cassazione non è consentito rimettere in discussione la valutazione del comportamento processuale delle parti compiuta dal giudice di merito ai fini della delimitazione del thema probandum.
- Un motivo di revocazione non può portare alla rescissione della decisione se non colpisce tutte le rationes decidendi autonome che sorreggono il provvedimento impugnato; la mancata censura di una ratio autonoma rende la doglianza inidonea a ottenere l'annullamento.
- Il requisito di specificità e autosufficienza del ricorso per cassazione impone di indicare puntualmente dove e quando il fatto asseritamente decisivo sia stato dedotto nei precedenti gradi di giudizio.
- Ai fini dell'art. 360, n. 5, c.p.c., il fatto omesso deve essere un fatto storico decisivo, e non una mera circostanza istruttoria o una deduzione difensiva priva di autonoma decisività.
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