Cassazione Penale, Ordinanza n. 01170/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione d'appello resta quindi ferma nei suoi effetti: non luogo a procedere per prescrizione sui capi N), P) e Q), rideterminazione della pena per i capi L) e O) e conferma del resto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Torino che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Alessandria, aveva dichiarato non doversi procedere per prescrizione in relazione ad alcuni capi di imputazione e aveva rideterminato la pena per altri capi, confermando il resto. I motivi dedotti erano due: primo, omessa motivazione e violazione dell'art. 429, comma 1, lett. c), c.p.p. per la pretesa genericità dei capi di imputazione; secondo, omessa motivazione sulle richieste dell'imputato di dichiarare prescritti tutti i reati. La Corte di cassazione ha ritenuto le censure non consentite in sede di legittimità: il primo motivo era sostanzialmente riproduttivo di doglianze già esaminate e respinte dalla Corte territoriale; il secondo si fondava su un'erronea ricostruzione del calcolo della prescrizione, poiché risultava una sospensione di 140 giorni dal verbale dell'8/05/2019.
Norme richiamate
art. 429, comma 1, lett. c), c.p.p.
La censura sulla genericità del decreto/atto di imputazione non è stata ritenuta ammissibile in cassazione nel caso concreto, perché già vagliata e disattesa dal giudice di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite doglianze che si risolvano nella mera riproposizione di censure già esaminate e motivatamente respinte dal giudice di merito.
- La contestazione della genericità dei capi di imputazione, se già valutata dalla corte territoriale con motivazione congrua, non può essere riproposta in cassazione come vizio autonomo senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi.
- Ai fini del calcolo della prescrizione occorre considerare anche le sospensioni del termine maturate nel processo; una doglianza che ne ometta il computo o lo rappresenti in modo errato è infondata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti stabiliti dalla legge.
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