Cassazione Penale, Ordinanza n. 32109/2025 del 26/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il motivo è diretto a contestare la valutazione del merito e non evidenzia reali vizi logici della motivazione. È stata quindi confermata la decisione di merito che aveva affermato la responsabilità dell'imputato per il reato contestato. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di rapina aggravata. L'unico motivo dedotto riguarda un asserito vizio di motivazione in ogni sua forma, incentrato sulle modalità di assunzione e valutazione della prova posta a base dell'accertamento di responsabilità. La Corte di cassazione rileva che la censura, così formulata, mira in realtà a sollecitare una rivalutazione del merito e a proporre una lettura alternativa del compendio probatorio, attività preclusa al giudice di legittimità quando la sentenza impugnata è sorretta da motivazione logica e congrua.
Norme richiamate
È la norma incriminatrice posta a base dell'affermazione di responsabilità; dal testo emerge che si tratta di rapina aggravata, oggetto del controllo di legittimità limitato alla tenuta della motivazione.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
Richiamata per affermare il limite del sindacato di legittimità, che non consente alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione del fatto a quella del giudice di merito.
Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01
Richiamata a sostegno del principio per cui il ricorso non può risolversi in una diversa lettura del materiale probatorio.
Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01
Richiamata per ribadire il divieto di sollecitare in cassazione una nuova valutazione del merito.
Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01
Richiamata a conferma dell'inammissibilità delle doglianze che mirano a una rivalutazione del compendio probatorio.
Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01
Richiamata per il medesimo principio di preclusione alla rivalutazione del merito in sede di legittimità.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione dedotto in cassazione è scrutinabile solo nei limiti della verifica della coerenza logica e della completezza della motivazione, non potendo la Corte sostituire la propria valutazione a quella compiuta nei gradi di merito.
- Quando la sentenza impugnata espone in modo non illogico le ragioni della decisione e valorizza elementi probatori specifici, la censura che mira a proporre una lettura alternativa delle prove è inammissibile.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato come terzo grado di merito per contestare la ricostruzione dei fatti o l'attendibilità delle prove già valutate dal giudice di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 26 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32026/2025 del 26/09/2025
- ordinanza_penale · 26 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32060/2025 del 26/09/2025
- ordinanza_penale · 26 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32061/2025 del 26/09/2025
- ordinanza_penale · 26 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32062/2025 del 26/09/2025
- ordinanza_penale · 26 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32063/2025 del 26/09/2025
- ordinanza_penale · 26 set 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 32064/2025 del 26/09/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →