Cassazione Civile, Ordinanza n. 20733/2022 del 28/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore)
La controversia
La società, a seguito del decreto del Tribunale di Bergamo che aveva dichiarato inammissibile la proposta di concordato preventivo e contestualmente dichiarato il fallimento, ha proposto reclamo e poi ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Brescia che aveva respinto integralmente il reclamo. La vicenda nasce da una proposta di concordato ritenuta inammissibile per assenza di un piano adeguato, mancata garanzia del pagamento del 20% dei creditori chirografari, inadeguatezza dell’attestazione e mancato deposito di integrazioni. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: (1) omesso esame di alcuni motivi di reclamo, ritenuti dalla corte d’appello erroneamente assorbiti; (2) motivazione insufficiente e contraddittoria sulla valutazione della relazione dell’attestatore, sulla mancata fideiussione a garanzia dell’offerta di acquisto dell’attivo e sulla mancata attivazione della procedura ex art. 182-quinquies l.f.; (3) motivazione insufficiente e contraddittoria sull’ammissibilità dell’istanza di fallimento del pubblico ministero e sulla mancata notifica al debitore.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il terzo motivo perché il pubblico ministero, intervenuto all’udienza ex art. 162 l.f., poteva formulare in udienza la richiesta di fallimento senza necessità di un autonomo ricorso notificato al debitore, purché il debitore fosse posto in condizione di contraddire. Ha inoltre ritenuto inammissibili il primo e il secondo motivo per difetto di specificità, cumulo eterogeneo di censure ex art. 360 c.p.c. e perché diretti a contestare valutazioni di fatto riservate al giudice di merito, in particolare sul giudizio di fattibilità del piano e sull’attendibilità della relazione attestativa. È stata conseguentemente confermata la condanna alle spese e disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 162 l.f.
La richiesta di fallimento può essere formulata dal pubblico ministero in udienza nell’ambito del procedimento di concordato preventivo; non è necessaria una formale notificazione autonoma se il debitore è stato posto in condizione di difendersi.
art. 18 l.f.
Rileva come base del reclamo avverso la decisione dichiarativa di fallimento e il decreto di inammissibilità del concordato.
art. 7 l.f.
Nel procedimento di concordato preventivo non opera in senso stretto il meccanismo tipico dell’iniziativa autonoma del P.M. previsto per altre ipotesi; la parte pubblica partecipa ordinariamente al procedimento dopo essere stata informata della proposta.
art. 160 ult. co. l.f.
È richiamato quale parametro della necessità di garantire almeno il 20% ai creditori chirografari, requisito ritenuto non soddisfatto dalla proposta.
art. 161 l.f.
La relazione dell’attestatore deve contenere un approfondimento motivato e non può limitarsi a formule di stile; il giudice può valutarne attendibilità e comprensibilità.
art. 182 quinquies l.f.
È richiamato in relazione alla mancata attivazione della procedura per il finanziamento e alla qualificazione dell’importo versato dal terzo come finanziamento da restituire.
Il ricorso deve rispettare il principio di specificità, indicando puntualmente le censure e la loro decisività; la genericità comporta inammissibilità.
art. 360, co. 1, nn. 3 e 5 c.p.c.
Il ricorso cumulava in modo eterogeneo censure di violazione di legge e di vizio motivazionale, in modo non consentito e comunque oltre i limiti del controllo sulla motivazione.
Richiamato a sostegno dell’inammissibilità delle censure che si risolvono nella contestazione di apprezzamenti di fatto già coperti da principi consolidati.
art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002
La declaratoria di inammissibilità comporta i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
È richiamata quale modifica normativa dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Nel procedimento di concordato preventivo, il pubblico ministero partecipa ordinariamente e può formulare in udienza la richiesta di fallimento senza necessità di un autonomo ricorso notificato al debitore, purché quest’ultimo sia stato posto in condizione di contraddire.
- La mancanza di una formale notifica di una richiesta di fallimento del pubblico ministero non determina invalidità se la domanda è proposta nell’udienza del procedimento di concordato e il debitore conosce la convocazione e può difendersi.
- La censura in cassazione deve essere specifica: occorre indicare esattamente quali capi o motivi siano stati omessi e perché siano decisivi; la doglianza generica è inammissibile.
- Il ricorso per cassazione non può cumulare in modo promiscuo violazione di legge e vizio motivazionale quando ciò impedisca di cogliere la reale critica alla decisione impugnata.
- Il giudizio di fattibilità del piano concordatario e la valutazione di attendibilità e completezza della relazione attestativa appartengono al giudice di merito; in cassazione non possono essere sostituiti da una diversa lettura del fatto, salvo i limiti del controllo di legittimità.
- La relazione dell’attestatore deve essere concreta, motivata e comprensibile, e non può risolversi in formule di stile prive di approfondimento sulle poste decisive del piano.
- Un apporto finanziario di terzi o un versamento destinato alle spese di procedura deve essere supportato da adeguata documentazione e, se del caso, dalle formalità previste dalla legge; in difetto, il giudice può ritenerlo un finanziamento da restituire.
- L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese e, quando previsto, il raddoppio del contributo unificato.
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