Cassazione Penale, Sentenza n. 22621/2025 del 17/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la sentenza di conferma della condanna per detenzione di armi. Quattro censure principali: 1) nullità dell'attività di indagine per presunta irripetibilità delle operazioni propedeutiche alla 'prova a fuoco' (violazione art. 360, comma 5 c.p.p.); 2) richiesta di disapplicazione del decreto prefettizio che gli interdiceva la detenzione di armi, in quanto nel frattempo l'imputato sarebbe stato prosciolto nel procedimento amministrativo/penale che aveva motivato il divieto; 3) contestazione circa l'omessa valutazione della testimonianza del cedente (D. De Benedictis) che avrebbe denunciato la cessione della pistola Colt cal. 25, sicché il cessionario sarebbe stato comunque noto; 4) contestazione della mancata considerazione della classificazione della Sovrintendenza come 'interesse storico-artistico' per alcune armi e dunque dell'inesistenza dell'obbligo di denuncia in quanto armi antiche o di interesse storico.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato come infondato. La Corte di Cassazione ha ritenuto: 1) non irripetibili le operazioni tecniche contestate in quanto l'accertamento mirava a verificare caratteristiche, funzionalità e catalogazione e non ha alterato in modo tale da impedire il rinnovo; la motivazione dei giudici di merito è stata ritenuta congrua e supportata da dichiarazioni tecniche; 2) il decreto prefettizio permaneva nei suoi effetti fino ad eventuale revoca discrezionale del Prefetto e non veniva automaticamente disapplicato per l'esito del procedimento penale; 3) la denuncia del cedente non esonera il cessionario dall'obbligo personale di denuncia del possesso dell'arma; 4) le armi in concreto non furono classificate quali "armi antiche" e risultò accertata la loro funzionalità, sicché si tratta di armi comuni da sparo soggette all'obbligo di denuncia; la qualifica di "interesse storico-artistico" non equivale automaticamente alla esclusione dall'obbligo previsto dal d.m. 14.4.1982; conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 360 cod. proc. pen., comma 5
L'accertamento tecnico è irripetibile solo se, valutato ex ante, sia idoneo a determinare un'alterazione della cosa, del luogo o della persona; in mancanza di tale prevedibile alterazione l'esame non richiede le garanzie dell'accertamento irripetibile.
art. 38 r.d. n. 773 del 1931 (T.U.L.P.S.)
Obbligo di denuncia al pubblico ufficiale del possesso e dei trasferimenti di armi; la denuncia del cedente non esonera il cessionario dall'obbligo di effettuare la propria denuncia.
d.lgs. n. 204 del 2010, art. 3, comma 1, lett. e) punto a)
Esclude l'obbligo di denuncia per i possessori di raccolte autorizzate di armi antiche (titolari di apposita licenza), ma non estende tale esonero ai semplici possessori che non risultino in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previste.
d.m. 14.4.1982, art. 7 e art. 8
Art. 7 impone la denuncia per le armi da sparo antiche o artistiche o rare (fino a otto pezzi); art. 8 disciplina le collezioni (più di otto) che richiedono licenza. La norma va interpretata secondo la lettera: la qualificazione come 'arma antica' è necessaria per applicare le specifiche esenzioni/discipline.
art. 697 cod. pen.
Contravvenzione che può risultare integrata in caso di mancata denuncia di armi, salva diversa disciplina per possessori autorizzati di collezioni.
art. 39 r.d. n. 773 del 1931
Attribuisce al Prefetto una discrezionalità nella valutazione circa la pericolosità del detentore e la possibilità di adottare provvedimenti interdittivi; tale scelta amministrativa non è sindacabile dal giudice penale e resta efficace fino a revoca.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che autorizza la condanna al pagamento delle spese per i ricorsi infondati; applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali.
Giurisprudenza di legittimità richiamata (es. Sez. 1, n. 27829 del 13/06/2013 Cucuzza; Sez. 1, n. 2127 del 14/05/1992)
Principio consolidato: la denuncia del cedente non assolve il cessionario dall'obbligo personale di denuncia del possesso; la giurisprudenza conferma la natura indipendente dell'obbligo di chi materialmente detiene l'arma.
Massime di principio
- L'accertamento tecnico è 'irripetibile' solo se, in base a valutazioni ex ante, può provocare un'alterazione tale da impedire il rinnovo; le operazioni propedeutiche non sono automaticamente irripetibili.
- La denuncia della cessione effettuata dal venditore non esonera il compratore/cessionario dall'obbligo personale di denunciare il possesso: entrambi gli adempimenti sono distinti e necessari.
- Il provvedimento prefettizio che interdice la detenzione di armi mantiene i suoi effetti fino a revoca: la sua efficacia non viene automaticamente eliminata dall'esito del procedimento penale e la valutazione del Prefetto resta discrezionale.
- La qualificazione di un'arma come "antica" o di "interesse storico-artistico" richiede una specifica classificazione tecnico-amministrativa; la mera segnalazione di interesse storico non dispensa automaticamente dall'obbligo di denuncia se l'arma è funzionale e catalogata come arma da sparo comune.
- In sede di Cassazione il ricorso deve indicare con precisione i vizi di motivazione e confrontarsi puntualmente con le argomentazioni dei giudici di merito; censure generiche o meramente assertive sono normalmente inammissibili o infondate.
- La funzionalità accertata di un'arma è elemento decisivo per la sua qualificazione come arma comune da sparo; la funzionalità può incidere sulla configurazione del reato e sull'applicabilità di esenzioni previste per pezzi non funzionanti o esclusivamente storici/da collezione.
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