Cassazione Penale, Ordinanza n. 09774/2025 del 10/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il difensore dell'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Milano che aveva applicato la pena su richiesta delle parti. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., sostenendo che il giudice avrebbe erroneamente qualificato il fatto senza riqualificarlo nell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, T.U. stupefacenti. Secondo la difesa, non sarebbero stati adeguatamente approfonditi né il ruolo dell'imputato né la sua effettiva responsabilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che, in tema di patteggiamento, l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. limita l'impugnabilità alle sole violazioni di legge tassativamente previste; che non è deducibile in cassazione, con tale mezzo, la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; che nel patteggiamento non sussiste un obbligo di specifica motivazione sulla responsabilità, essendo l'accordo sull'applicazione della pena una forma implicita di riconoscimento della responsabilità; e che l'erronea qualificazione giuridica è censurabile solo quando l'errore sia manifesto, immediatamente percepibile e non opinabile, condizione non ravvisata nel caso di specie. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Nel patteggiamento limita l'impugnabilità della sentenza alle sole ipotesi di violazione di legge espressamente previste; non consente di dedurre censure estranee a tali casi, come la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., salvo l'errore manifesto nella qualificazione giuridica del fatto.
La sua mancata applicazione non è deducibile come motivo autonomo di ricorso contro la sentenza di patteggiamento, poiché l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. ne restringe l'impugnabilità.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
La richiesta difensiva mirava alla riqualificazione del fatto nella fattispecie lieve in materia di stupefacenti, ma la Corte non ha ravvisato un errore manifesto tale da consentire il sindacato di legittimità.
È richiamata come fonte introduttiva dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., che ha ristretto i casi di ricorribilità avverso la sentenza di patteggiamento.
Massime di principio
- Nel giudizio di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei limiti tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non potendo essere utilizzato per contestazioni generiche sulla mancata verifica delle cause di proscioglimento.
- L'accordo sulla pena implica un sostanziale riconoscimento della responsabilità da parte dell'imputato; pertanto, il giudice non è tenuto a una motivazione analitica sulla responsabilità, salvo il dovere di prosciogliere se l'innocenza emerge in modo evidente dagli atti.
- L'erronea qualificazione giuridica del fatto è censurabile in cassazione soltanto se l'errore è manifesto, cioè immediatamente percepibile, non opinabile e palesemente eccentrico rispetto al capo di imputazione; in difetto, il motivo è inammissibile.
- Una doglianza sulla riqualificazione del fatto in una fattispecie lieve richiede specificità e autosufficienza, non essendo sufficiente una contestazione astratta o non immediatamente evincibile dagli atti e dalla motivazione della sentenza.
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