Cassazione Penale, Sentenza n. 27074/2026 del 17/07/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (indagato)
La controversia
Il procedimento riguarda un indagato per un'ipotesi di reato tributario, nei cui confronti era stato disposto dal GIP un sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche per equivalente, di somme di denaro corrispondenti al profitto del reato. Il Tribunale di Venezia, in sede di riesame ex art. 324 c.p.p., aveva rigettato la richiesta dell'indagato. Con il ricorso per cassazione l'interessato deduceva un unico motivo ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., denunciando mancanza di motivazione e mancata considerazione dei motivi di riesame ritualmente trasmessi prima dell'udienza. Sosteneva di aver specificamente contestato il periculum in mora, evidenziando la distanza temporale tra la cessazione delle condotte e l'adozione del vincolo, l'assenza di elementi concreti e attuali di pericolo e l'apparenza della motivazione del provvedimento cautelare. Contestava inoltre che il Tribunale avesse erroneamente affermato la mancata specificità delle doglianze e che una motivazione fosse rinvenibile solo in modo diffuso e insufficiente, richiamando anche un precedente di legittimità in tema di mancata valutazione dei motivi di riesame.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso. Ha verificato, esaminando gli atti processuali, che i motivi di riesame erano stati effettivamente depositati prima dell'udienza e contenevano censure specifiche sul periculum in mora e sulla motivazione del sequestro. Ha quindi rilevato che il Tribunale aveva erroneamente affermato la mancanza di motivi specifici e non aveva esaminato nel merito le deduzioni difensive. Per tale ragione l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p., affinché valuti i motivi di riesame ritualmente proposti.
Norme richiamate
art. 324 c.p.p.
regola la procedura di riesame del sequestro e individua il tribunale competente per il rinvio dopo l'annullamento della decisione impugnata.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
consente di dedurre in cassazione il vizio di motivazione del provvedimento impugnato.
art. 81 c.p.
richiamato nel capo d'imputazione insieme alla norma tributaria, quale titolo di continuazione del reato contestato.
d.lgs. 9 marzo 2000, n. 74, art. 2
norma incriminatrice contestata all'indagato, relativa alla dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.
art. 12-bis d.lgs. n. 74 del 2000
richiamato per affermare che la confisca diretta o per equivalente, pur obbligatoria, non esonera il giudice cautelare dall'onere di motivare in ordine al sequestro preventivo e alle ragioni dell'anticipata apprensione dei beni.
Massime di principio
- Nel giudizio di riesame del sequestro preventivo il tribunale deve valutare effettivamente i motivi ritualmente depositati e non può limitarsi a dichiararne apoditticamente l'assenza o l'irrilevanza quando essi risultino specifici.
- In sede di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche quando la confisca è obbligatoria, permane l'obbligo di motivare in concreto sul periculum in mora e sulle ragioni dell'anticipata apprensione dei beni.
- La motivazione del provvedimento cautelare reale non può essere meramente apparente o fondata su formule generiche; deve dare conto degli elementi attuali e concreti che giustificano il vincolo.
- Quando il tribunale del riesame omette di esaminare censure specifiche sulla sussistenza del periculum e sulla tenuta della motivazione del sequestro, la decisione è affetta da vizio rilevante in cassazione.
- In sede di legittimità è consentito l'esame diretto degli atti processuali quando la doglianza riguarda un vizio processuale e la Corte deve verificare se i motivi di riesame siano stati effettivamente presentati e trascurati.
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