Cassazione Penale, Ordinanza n. 30699/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice sorveglianza)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza aveva revocato con effetto ex nunc l'affidamento in prova al servizio sociale precedentemente concesso, valorizzando che la persona interessata era stata vista in due occasioni in compagnia di pregiudicati e che, in data indicata nel provvedimento, aveva cercato di eludere un controllo di polizia, venendo fermata a bordo di un'autovettura di lusso e trovata in possesso di euro 10.000 in banconote di piccolo taglio confezionate sottovuoto, senza fornire nell'immediatezza una spiegazione sulla provenienza del denaro. Con il ricorso per cassazione si denunciava formalmente anche violazione di legge, ma senza individuare specifici errori del provvedimento; le censure miravano in sostanza a ottenere una nuova valutazione di merito dei presupposti della revoca della misura alternativa.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il Tribunale di sorveglianza aveva motivato in modo logico ed esauriente la revoca della misura alternativa, e che le doglianze del ricorrente non colpivano puntuali vizi di legittimità ma sollecitavano una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
richiamato implicitamente quale disciplina dell'affidamento in prova al servizio sociale e della sua revoca; la decisione afferma che la valutazione dei presupposti di revoca appartiene al Tribunale di sorveglianza e che in cassazione è sindacabile solo per violazione di legge o vizio di motivazione
utilizzato come base per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
evocato in via generale dal riferimento ai motivi deducibili in cassazione, limitati a violazione di legge e vizi della motivazione
Massime di principio
- La revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale rientra nel potere valutativo del Tribunale di sorveglianza, che deve soltanto fornire una motivazione logica, completa e coerente sui presupposti ritenuti decisivi.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione del merito dei fatti posti a fondamento della revoca della misura alternativa.
- Il vizio di motivazione è deducibile solo quando la motivazione sia meramente apparente o comunque priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità necessari a rendere comprensibile il percorso argomentativo del giudice di merito.
- Quando il ricorso è inammissibile e non emergono elementi idonei a escludere la colpa nella sua proposizione, il ricorrente va condannato anche al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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