Cassazione Penale, Ordinanza n. 39623/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La vicenda concerne una richiesta di riconoscimento della continuazione tra reati già oggetto di sentenze in esecuzione, proposta nell'ambito dell'esecuzione penale. Il tribunale aveva negato l'applicazione dell'istituto ritenendo mancante la prova che, sin dal primo reato, l'interessato avesse programmato anche le successive condotte, nonostante la distanza temporale di circa tre anni, un periodo di detenzione intermedio e le diverse modalità di violazione delle prescrizioni relative a misure di prevenzione. Il ricorrente ha impugnato tale ordinanza deducendo, in sostanza, una diversa lettura del compendio probatorio e della sussistenza di un medesimo disegno criminoso, ma la Corte rileva che le doglianze sono generiche e mirano a sovrapporre una lettura alternativa degli atti a quella del giudice dell'esecuzione, ritenuta non manifestamente illogica.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la motivazione del tribunale nel negare la continuazione, valorizzando l'assenza di elementi idonei a dimostrare una programmazione unitaria sin dall'origine, la notevole distanza temporale tra i fatti, l'intervallo detentivo e la diversità delle modalità esecutive. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen.
La continuazione richiede che, già al momento del primo reato, sia riconoscibile un programma criminoso unitario che comprenda anche i fatti successivi, quantomeno nelle linee generali; in difetto, i reati restano espressione di autonome risoluzioni criminose.
È stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità del ricorso, non essendo emersi elementi per escludere la colpa.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione presuppone la prova di un preventivo disegno criminoso unitario, desumibile da elementi concreti e apprezzabili, non essendo sufficiente la mera serialità di più violazioni.
- La notevole distanza temporale tra i fatti, l'interruzione dovuta a un periodo detentivo e la diversità delle modalità esecutive sono indici idonei a escludere la preordinazione unitaria e a far ritenere i fatti espressione di autonome risoluzioni criminose.
- In sede di legittimità, non è ammissibile trasformare il ricorso in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, quando la motivazione del giudice di merito o dell'esecuzione sia logicamente congrua e non manifestamente illogica.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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