Cassazione Penale, Ordinanza n. 33798/2026 del 17/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Milano del 18 febbraio 2026, che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per il reato di cui all'art. 495 c.p. Il primo motivo denunciava un vizio di motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità penale. La Corte ha ritenuto tale censura inammissibile, poiché i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non soltanto quando siano intrinsecamente indeterminati, ma anche quando non presentino la necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata. Il medesimo motivo denunciava inoltre un vizio di motivazione per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Tale censura è stata ritenuta manifestamente infondata, avendo la Corte di appello adeguatamente motivato il diniego sulla base di elementi personali e fattuali ritenuti decisivi. La Corte ha precisato che, nel rigettare la richiesta di attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a esaminare tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o risultanti dagli atti, potendo richiamare quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la censura relativa al vizio di motivazione sulla responsabilità per difetto di correlazione con le ragioni della sentenza impugnata e manifestamente infondata la censura relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche, adeguatamente motivato dalla Corte di appello. L'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La sentenza richiama la disposizione quale norma incriminatrice del reato per il quale è intervenuta la condanna, senza svilupparne ulteriormente l'interpretazione.
La decisione riguarda motivi di ricorso per cassazione relativi al vizio di motivazione e alla loro specificità e correlazione con la decisione impugnata, anche se la disposizione non è espressamente indicata nel testo.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, pur denunciando un vizio di motivazione, non presenta la necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato; l'inammissibilità ricorre anche quando il motivo sia intrinsecamente indeterminato.
- Il giudice che rigetta la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche non è tenuto a esaminare analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o risultanti dagli atti, potendo fondare il diniego sugli elementi personali e fattuali ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
- La motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è adeguata quando individua gli indici personali e fattuali posti a fondamento del mancato riconoscimento del trattamento di favore.
Come è indicizzato
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