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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 06201/2026 del 16/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento con cui il Procuratore della Repubblica ha rigettato la richiesta di applicazione del cumulo giuridico ex art. 78 cod. pen. nell'ambito del procedimento di esecuzione n. 122/2024 SIEP (provvedimento di cumulo del 15/03/2024). Il ricorrente deduce che il pubblico ministero ha valutato il limite di cui all'art. 78 solo con riguardo a singoli provvedimenti di cumulo, omettendo di considerare la complessiva pena inflitta, che eccederebbe i limiti previsti (complessivamente oltre 78 anni), per cui sarebbero operanti le previsioni di cui all'art. 78 cod. pen.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e trattato de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in quanto diretto avverso un provvedimento non impugnabile (atto del pubblico ministero). La Corte ha richiamato la consolidata giurisprudenza secondo cui gli atti del pubblico ministero, pur potendo essere illegittimi, non sono impugnabili in Cassazione poiché non costituiscono provvedimenti giurisdizionali; per l'impugnazione o la rimozione di provvedimenti di cumulo amministrativi occorre rivolgersi al giudice dell'esecuzione, che può intervenire in qualsiasi momento. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 78 cod. pen.

    Si tratta della norma sul cumulo giuridico invocata dal ricorrente per sostenere che, dato l'ammontare complessivo delle pene, debba operare il limite previsto; la Corte non è entrata nel merito dell'applicazione della norma perché ha dichiarato inammissibile il ricorso per ragioni processuali.

  • art. 663 cod. proc. pen.

    Il provvedimento di cumulo ha natura amministrativa se adottato dall'ufficio di esecuzione (pubblico ministero), e non giurisdizionale; pertanto non è impugnabile in Cassazione e può essere rimosso o modificato dal giudice dell'esecuzione.

  • art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di trattare de plano ricorsi proposti avverso provvedimenti non impugnabili; è la norma formale che ha permesso alla Corte di esaminare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 591, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    art. 591, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.

    Richiamata per indicare che il ricorso è stato proposto in violazione delle regole di impugnabilità, ossia avverso atto non compreso tra i provvedimenti impugnabili in Cassazione.

  • art. 568 cod. proc. pen.

    Riferimento al principio di tassatività delle impugnazioni; la Corte sottolinea che solo i provvedimenti del giudice sono impugnabili in Cassazione, non gli atti del pubblico ministero.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese e, in presenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione inammissibile, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; applicata per disporre il pagamento di euro 3.000,00.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 1804 del 04/03/1997 (Papalia) e Sez. 1, n. 38628 del 01/07/2010 (P.m. in proc. Ardizzi)

    riscontri giurisprudenziali citati nella sentenza

    Principio consolidato secondo cui i provvedimenti emessi dal pubblico ministero non sono impugnabili in Cassazione perché non contengono provvedimenti giurisdizionali; la competenza per questioni di esecuzione è del giudice dell'esecuzione.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 26321 del 27/05/2019 (Pantellaro)

    riscontro giurisprudenziale citato nella sentenza

    Affermato che il provvedimento di cumulo emesso ai sensi dell'art. 663 cod. proc. pen. ha natura amministrativa e può essere revocato o rimosso per aggiornare la posizione processuale del condannato; il giudice dell'esecuzione può pronunciarsi senza limiti di tempo.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 2000

    Corte Cost. sent. n. 186 del 2000

    Riferimento utilizzato in relazione al parametro della colpa nella proposizione di impugnazioni inammissibili: in assenza di elementi per escludere la colpa, può essere disposta una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Un provvedimento emesso dal pubblico ministero non costituisce un provvedimento giurisdizionale e, pertanto, non è impugnabile in Cassazione: le impugnazioni devono essere promosse contro atti del giudice secondo la tassatività prevista dal codice di procedura penale.
  • I provvedimenti di cumulo adottati dall'ufficio di esecuzione hanno natura amministrativa e, se ritenuti illegittimi o errati, vanno impugnati o fatti rimuovere davanti al giudice dell'esecuzione, che può intervenire in ogni momento.
  • Se si ritiene che debba operare il cumulo giuridico ex art. 78 cod. pen. per effetto della somma delle pene, occorre svolgere la relativa istanza e impugnazione nei confronti dell'autorità o del giudice competente (giudice dell'esecuzione) e presentare una ricostruzione completa delle pene complessive, evitando ricorsi diretti contro provvedimenti non impugnabili.
  • Proporre un ricorso contro un atto non impugnabile può comportare l'inammissibilità e l'addebito delle spese processuali; se sussiste colpa nella proposizione dell'impugnazione, può essere irrogata anche una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
  • Se la motivazione del provvedimento di cumulo è ritenuta insufficiente o incompleta, la via corretta è chiedere l'intervento del giudice dell'esecuzione per ottenere la revoca, la correzione o la riforma del cumulo, fornendo i calcoli complessivi e gli elementi di diritto pertinenti.

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