Cassazione Civile, Ordinanza n. 17688/2022 del 31/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo proposta da un dirigente di impresa assoggettata ad amministrazione straordinaria, il quale chiedeva l'ammissione di crediti retributivi ulteriori rispetto a quanto riconosciuto dal giudice delegato. Il Tribunale di Catania ha accolto l'opposizione, riconoscendo: a) un importo a titolo di monetizzazione delle ferie eccedenti il minimo legale, in privilegio; b) un importo molto più rilevante a titolo di MBO (management by objectives), qualificandolo in prededuzione. La società in amministrazione straordinaria ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre censure: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., perché il Tribunale avrebbe pronunciato ultra petita riconoscendo la prededuzione anche per annualità non richieste dal creditore, avendo la domanda riguardato solo le annualità 2016 e 2017; 2) violazione dell'art. 74 l. fall. e dell'art. 14 preleggi, sostenendo l'inapplicabilità per analogia della disciplina dei contratti a esecuzione continuata e periodica al rapporto di lavoro subordinato; 3) violazione dell'art. 52 d.lgs. n. 270/1999 e dell'art. 111 l. fall., contestando che il credito lavoristico potesse qualificarsi come prededucibile, non essendo sorto in occasione o in funzione della procedura concorsuale.
La decisione
La Corte ha accolto solo il primo motivo nei limiti dell'ultrapetizione: ha rilevato, esaminando direttamente il fascicolo processuale, che la domanda di prededuzione per gli MBO era stata proposta solo per due annualità (2016 e 2017), mentre il Tribunale l'aveva estesa anche alle annualità 2014 e 2015; pertanto il decreto è stato cassato sul punto. I restanti motivi sono stati rigettati: la Corte ha chiarito che il richiamo del Tribunale all'art. 74 l. fall. era improprio, ma la decisione era comunque corretta nella sostanza, poiché il credito lavoristico maturato da un dirigente il cui rapporto sia proseguito senza soluzione di continuità dopo l'apertura dell'amministrazione straordinaria è prededucibile ex art. 111 l. fall., essendo la prosecuzione del rapporto funzionale alla continuità dell'impresa. La causa è stata rinviata al Tribunale di Catania in diversa composizione per rideterminare l'ammissione del credito nei limiti della domanda effettivamente proposta.
Norme richiamate
Il giudice non può riconoscere un bene della vita o una misura di tutela non richiesta dalla parte; il riconoscimento della prededuzione anche per annualità non domandate integra vizio censurabile in cassazione.
Il richiamo a questa norma è stato ritenuto improprio rispetto al rapporto di lavoro in amministrazione straordinaria, ma non decisivo ai fini del risultato finale.
art. 14 preleggi
La disciplina eccezionale non può essere estesa analogicamente oltre i casi espressamente previsti; la Corte richiama il principio, pur senza fondare su di esso l'accoglimento.
La norma è evocata per escludere che, nel caso concreto, vi fosse un diverso fondamento normativo della prededuzione nonostante la censura del ricorrente.
È prededucibile il credito lavoristico maturato in favore del dirigente di impresa sottoposta ad amministrazione straordinaria quando il rapporto prosegua senza soluzione di continuità dopo l'apertura della procedura, poiché tale prosecuzione è funzionale alla continuità dell'attività d'impresa.
La Corte può correggere la motivazione giuridica del provvedimento impugnato, mantenendone fermo l'esito sostanziale quando il risultato sia comunque conforme a diritto.
È richiamato quale titolo di privilegio per il credito relativo alla monetizzazione delle ferie eccedenti la misura obbligatoria.
Viene menzionato solo per la trattazione camerale del ricorso.
Massime di principio
- In sede di opposizione allo stato passivo, il giudice non può attribuire al creditore un importo o una qualificazione del credito oltre i limiti quantitativi e temporali della domanda effettivamente proposta; la pronuncia ultra petita è censurabile in cassazione.
- Nel ricorso per cassazione per error in procedendo la Corte può accedere direttamente al fascicolo di merito per verificare il contenuto della domanda e la sussistenza del vizio processuale.
- Il credito retributivo maturato da un dirigente il cui rapporto di lavoro prosegua senza soluzione di continuità dopo l'apertura dell'amministrazione straordinaria può essere ammesso in prededuzione se la prosecuzione del rapporto è funzionale alle esigenze di continuità dell'impresa.
- Il riferimento del giudice di merito a una norma non perfettamente pertinente non determina necessariamente la cassazione quando la decisione sia comunque sorretta da una corretta ratio giuridica; la Corte può correggere la motivazione ai sensi dell'art. 384, comma 4, c.p.c.
- La prededuzione richiede che il credito sia sorto in occasione o in funzione della procedura, ma nel contesto dell'amministrazione straordinaria la prosecuzione del rapporto di lavoro può integrare tale nesso funzionale per i crediti maturati dopo l'apertura della procedura.
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