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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9573/2025 del 10/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso il decreto della Corte d'appello di Bari che aveva rigettato l'appello contro il provvedimento del Tribunale (15/11/2023) applicativo della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e cauzione di €1.000. Il difensore denunciava violazione di legge (artt. 1 e 4 d.lgs. n. 159/2011, artt. 111 Cost. e 125 c.p.p.), lamentando carenza motivazionale nella valutazione della pericolosità sociale (giudizio prognostico che dovrebbe fondarsi su specifici comportamenti e non su meri sospetti), omissione di considerare che molte violazioni riguardavano un unico procedimento per il quale il ricorrente aveva già espiato quasi tutta la pena, contraddittorietà del divieto d'uso di apparecchi telefonici rispetto all'indicazione di ricercare un'attività lavorativa, e richiesta di revoca della cauzione per impossidenza economica.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Il Collegio ha ritenuto che le doglianze si risolvessero in una critica della valutazione di merito non idonea a integrare una violazione di legge; ha valutato la motivazione della Corte d'appello non carente né meramente apparente. I giudici hanno confermato che la pericolosità sociale è stata adeguatamente motivata sulla base di elementi fattuali: continuità e significatività temporale dei reati (dal 1989 a condanne recenti), natura lucro-genetica dei reati contro il patrimonio, estensione territoriale delle condotte e periodo di non occupazione lavorativa. Sono state ritenute proporzionate anche le prescrizioni imposte (divieto d'uso di apparecchi telefonici, in quanto tali strumenti hanno agevolato la commissione di reati) e la cauzione di €1.000, con osservazione che l'onere di allegazione circa l'impossibilità di pagare grava sul ricorrente e non era dimostrato. Condanna del ricorrente alle spese processuali ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011

    art. 1, comma 1, lett. b (richiede indicazione di "elementi di fatto" per fondare il giudizio di pericolosità sociale)

    La Corte richiede che il giudizio di pericolosità sia ancorato a specifici elementi di fatto e che il giudice di merito renda conto adeguatamente di tali elementi; nel caso, sono stati valutati arco temporale, carattere lucro-genetico e rilevanza come fonte di reddito

  • d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011

    art. 4 (richiamato nel ricorso)

    Richiami normativi relativi alle misure di prevenzione; la Corte ha ritenuto che l'applicazione della misura sia conforme ai criteri previsti

  • Costituzione della Repubblica Italiana

    Richiamato nel ricorso con riferimento al giusto processo; la Cassazione ha ritenuto non violati i principi di motivazione e di diritto alla difesa in relazione al provvedimento impugnato

  • codice di procedura penale

    Norma sulla motivazione dei provvedimenti; la Corte ha applicato il principio secondo cui la Cassazione può censurare la motivazione solo se essa è inesistente o meramente apparente, circostanza non ravvisata nel caso

  • legge 31 maggio 1965 n. 575

    art. 3-bis (richiamata nella giurisprudenza citata)

    In dottrina giurisprudenziale l'art. 3-bis disciplina la cauzione nelle misure di prevenzione; la Corte ricorda che l'onere di provare l'impossidenza economica gravante sul destinatario della cauzione incombe su di lui e richiede adeguata allegazione

  • codice di procedura penale

    Norma che regola la liquidazione delle spese per il rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente a pagare le spese processuali

  • d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011

    art. 8 (richiamato nel provvedimento impugnato)

    Previsione dell'obbligo di ricerca di una lecita attività lavorativa quale misura complementare; la Corte ha valutato la compatibilità tra prescrizioni e possibilità di lavoro del ricorrente

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge: la mera critica alla valutazione di fatto del giudice di merito non è sufficiente.
  • La motivazione del giudice di prevenzione è rilevabile in sede di legittimità solo se inesistente o meramente apparente (priva dei minimi requisiti di coerenza, completezza e logicità) o quando omette di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo.
  • Per applicare misure fondate sulla pericolosità generica (art. 1, comma 1, lett. b, d.lgs. 159/2011) la giurisprudenza richiede il rispetto di tre criteri: delitti commessi abitualmente in un periodo significativo, carattere lucro-genetico delle condotte e rilevanza di tali delitti come fonte di reddito; tali elementi devono essere esplicitati in motivazione.
  • Il divieto di uso di strumenti di comunicazione può essere legittimo se si dimostra che tali strumenti hanno agevolato la commissione dei reati; l'eccezione difensiva deve essere specifica e non meramente oppositiva.
  • La prova dell'impossibilità di pagare la cauzione grava sul soggetto obbligato: è necessario allegare e, quando possibile, documentare la reale situazione economica (es. certificazioni per gratuito patrocinio) per ottenere revoca o riduzione.
  • La valutazione di attualità della pericolosità si ancorerà alla data del provvedimento di primo grado, salvo anomalie temporali tra i gradi; nuovi fatti sopravvenuti e condanne definitive intercorrenti rafforzano la valutazione di rischio.

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