Cassazione Penale, Sentenza n. 42237/2023 del 17/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n.152/2006 e per l'illecito amministrativo da reato (art. 25-undecies, d.lgs. 231/2001). Le doglianze principali riguardavano: 1) la prescrizione del reato rispetto alla data di pronuncia; 2) la qualificazione delle terre e rocce da scavo come rifiuti invece che come sottoprodotti o "terra vergine"; 3) l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato (trasporto/recupero illecito), con rilievi sulla legittimità del trasporto effettuato dalla ditta Mattei e sull'assenza di autorizzazioni per le operazioni di recupero; 4) l'assenza di prova di un interesse o vantaggio per gli enti e della colpa organizzativa (mancata considerazione dei modelli 231), nonché vizi nella motivazione e mancata valutazione delle analisi di parte e della documentazione difensiva.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di prescrizione per il sig. Bonfè (e, in estensione ex art. 587 c.p.p., per Mattei), annullando senza rinvio le loro condanne perché il reato era estinto per prescrizione alla data della sentenza di primo grado. Quanto agli altri profili (qualificazione delle terre, sussistenza dell'elemento materiale del reato, natura di "recupero"), la Corte ha invece rigettato le censure dei ricorrenti persone fisiche ritenendole manifestamente infondate: le condizioni per qualificare i materiali come sottoprodotti non erano dimostrate e pertanto si applica la disciplina dei rifiuti; la gestione senza autorizzazione integra il reato di cui all'art. 256 anche se alcune fasi erano svolte da soggetti autorizzati per attività limitate. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti (ICLES s.r.l. e Impresa Mattei s.r.l.) la Corte ha invece censurato la sentenza impugnata per totale mancanza di motivazione circa l'esistenza o meno dei modelli di organizzazione ex art. 6 d.lgs. 231/2001 e circa l'interesse/vantaggio per gli enti: tali motivi sono stati ritenuti fondati e la sentenza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Rimini in diversa composizione per nuovo giudizio limitatamente a questi aspetti. In sintesi: annullamento senza rinvio per i due imputati persone fisiche per prescrizione; annullamento con rinvio per gli enti per carenza di valutazione dei modelli organizzativi e dell'interesse/vantaggio.
Norme richiamate
art. 256, comma 1, lett. a), d.lgs. n.152/2006
La Corte conferma che integra il reato qualsiasi gestione illecita di rifiuti (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento) posta in essere senza le autorizzazioni necessarie; quando le diverse condotte (es. trasporto e recupero) fanno parte di un unico processo illecito si configura un'unica violazione penale.
art. 25-undecies, comma 2, d.lgs. n.231/2001
L'illecito amministrativo dell'ente è ancorato al reato presupposto: non può esserci automatismo tra condanna del reato e responsabilità dell'ente; occorre motivare specificamente circa l'esistenza di interesse/vantaggio e la colpa organizzativa (assenza o inefficacia dei modelli ex art.6).
art. 183, d.lgs. n.152/2006 (definizioni, in particolare lettere n), s), t), z))
Fornisce le nozioni di "gestione" dei rifiuti, "recupero" e "smaltimento": il recupero è operazione volta a permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile o prepararli a tale funzione; tali operazioni richiedono autorizzazioni.
art. 186, TUA (terre e rocce da scavo) e d.m. 13/6/2017 n.120
La disciplina speciale delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti è derogatoria e richiede la prova della sussistenza di tutti i requisiti normativi (comunicazione preventiva, certezza d'uso, compatibilità ambientale, termine massimo di deposito di un anno ecc.). L'onere della prova spetta a chi invoca l'applicazione della disciplina speciale.
art. 188, comma 3, lett. a), d.lgs. n.152/2006
Il principio della responsabilità condivisa nella gestione dei rifiuti può essere superato solo se il produttore è in possesso del formulario datato e controfirmato dal destinatario entro tre mesi, ovvero abbia dato comunicazione della mancata ricezione: obbligo non assolto dagli imputati nel caso di specie.
Disciplina il formulario di identificazione dei rifiuti; la mancata tenuta del formulario integra responsabilità amministrativa ma non esaurisce la valutazione della illiceità complessiva della gestione, se la fase successiva di recupero/smaltimento è priva di autorizzazione.
art. 1, legge n.125/2015 (estensione nozione di produttore)
Introduzione della figura del "produttore in senso giuridico": il produttore non è soltanto chi materialmente genera il rifiuto ma anche chi è giuridicamente riferibile alla produzione, con conseguente responsabilità di garanzia sul corretto smaltimento/recupero.
art. 6 e art. 22, comma 4, d.lgs. n.231/2001
Art.6: i modelli di organizzazione e gestione, se adottati ed efficacemente attuati, possono escludere o limitare la responsabilità dell'ente; la Corte ha rilevato la mancanza di motivazione sul punto nella sentenza impugnata. Art.22 c.4: la prescrizione dell'illecito amministrativo da reato resta interrotta fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio.
Massime di principio
- Chi invoca la qualità di "sottoprodotto" o altra esclusione dalla disciplina dei rifiuti ha l'onere probatorio di dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti normativi (comunicazioni preventive, certezza d'uso, compatibilità ambientale, limiti temporali di deposito).
- La gestione illecita dei rifiuti si valuta nel suo complesso: anche se il trasporto è effettuato da soggetti autorizzati per attività limitate, l'assenza di autorizzazione per le fasi successive (recupero/smaltimento) può integrare il reato penale unico previsto dall'art.256.
- La qualifica di "produttore" può essere riferita anche al "produttore giuridico": responsabilità di garanzia può gravare su chi è giuridicamente riconducibile alla produzione dei rifiuti.
- La mancata formazione o controfirma del formulario è un rilevo importante ma non esaurisce la valutazione della responsabilità penale se la gestione complessiva del rifiuto è illecita per mancanza di autorizzazioni.
- In tema di responsabilità degli enti (d.lgs. 231/2001) non è sufficiente la sola accertata commissione del reato presupposto: la sentenza deve motivare specificamente circa l'esistenza di interesse/vantaggio per l'ente e sulla (eventuale) adozione ed efficacia dei modelli di organizzazione e gestione.
- La prescrizione del reato può essere valorizzata anche in favore di altri coimputati che non hanno proposto impugnazione, qualora un ricorrente abbia proposto valido atto di gravame e i motivi non siano personali.
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