Cassazione Civile, Ordinanza n. 37392/2021 del 30/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento in rettifica con cui l’ente locale aveva richiesto una maggiore ICI per l’anno 2006 in relazione a terreni siti nel comprensorio "Tor Marancia". La contribuente aveva impugnato l’atto e, in primo grado, il ricorso era stato accolto; in appello, però, la CTR del Lazio aveva riformato la decisione, rigettando la domanda originaria. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità del procedimento e della sentenza per violazione del contraddittorio, sostenendo che l’atto di appello era stato notificato a un numero civico errato del difensore domiciliatario e che, dall’avviso di ricevimento, risultava l’irreperibilità del destinatario; 2) violazione delle norme sulla notificazione e sul contraddittorio, per avere la CTR proseguito e deciso il giudizio nonostante la mancata valida notifica dell’appello; 3) violazione della disciplina ICI sui terreni edificabili e vincolati, perché la CTR aveva valorizzato la c.d. area di "caduta" senza considerare che la contribuente, nell’anno d’imposta, non aveva ancora la disponibilità giuridica delle aree potenzialmente edificabili oggetto di compensazione. L’ente resistente ha eccepito anche l’inammissibilità del ricorso per asserito difetto di autosufficienza.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il rilievo preliminare di inammissibilità per difetto di autosufficienza. Ha poi accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo che la notifica dell’atto di appello fosse inesistente: dall’avviso di ricevimento emergeva l’irreperibilità del destinatario e mancava prova della raccomandata informativa, adempimento richiesto solo nelle ipotesi di temporanea assenza e non di irreperibilità. Poiché il plico non era stato consegnato al destinatario, la notifica dell’impugnazione non si era perfezionata e la sentenza di appello era nulla per difetto di contraddittorio. Il terzo motivo è stato assorbito. La Corte ha cassato la sentenza impugnata nei limiti dei motivi accolti e, decidendo nel merito, ha dichiarato inammissibile l’appello di Roma Capitale per tardiva/irrituale notificazione dell’atto introduttivo. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; la resistente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
il ricorso in appello nel processo tributario deve essere notificato secondo le forme previste dalla disciplina speciale del rito tributario, che rinvia alle norme sulle notificazioni
art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 546/1992
regola le modalità di notificazione del ricorso e dell’appello nel processo tributario
art. 16, commi 2 e 3, d.lgs. n. 546/1992
consente la notificazione presso il domicilio eletto, ovvero in mancanza presso residenza o sede dichiarata
"Le comunicazioni e le notificazioni sono fatte, salva la consegna in mani proprie, nel domicilio eletto o, in mancanza, nella residenza o nella sede dichiarata dalla parte all'atto della sua costituzione in giudizio"
individua il luogo valido della notificazione nel processo tributario, valorizzando il domicilio eletto
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
consente di denunciare la nullità del procedimento e della sentenza per violazione del contraddittorio
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
consente di censurare la violazione o falsa applicazione di norme di diritto sostanziale e processuale
richiamato a sostegno del principio del contraddittorio
la disciplina della rinnovazione della notificazione nulla non si applica quando la notificazione sia inesistente, perché meramente tentata e non compiuta
artt. 137, 138, 139, 164, 170 e 330 c.p.c.
richiamati come norme sulla notificazione degli atti processuali e sulla validità del contraddittorio
richiamato in relazione alla notificazione a mezzo posta e all’avviso di ricevimento
art. 3 Cost.
invocato dalla ricorrente a presidio del corretto svolgimento del contraddittorio
art. 24 Cost.
invocato dalla ricorrente a tutela del diritto di difesa
art. 111 Cost.
invocato dalla ricorrente con riferimento al giusto processo
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 504/1992
richiamato nel terzo motivo in tema di disciplina ICI
art. 2, lett. b), d.lgs. n. 504/1992
richiamato nel terzo motivo in tema di presupposti ICI sui terreni
richiamato nel terzo motivo in tema di soggettività passiva e disciplina del tributo
Massime di principio
- Nel processo tributario, la notificazione dell’appello eseguita a mezzo posta deve rispettare rigorosamente il domicilio eletto o, in mancanza, i luoghi indicati dalla disciplina speciale; una notificazione effettuata a indirizzo errato e non perfezionata con consegna al destinatario non è una mera nullità, ma può integrare inesistenza della notificazione.
- La raccomandata informativa è richiesta solo quando il destinatario sia temporaneamente assente; se dall’avviso di ricevimento risulta irreperibilità del destinatario e manca prova della successiva comunicazione di deposito, la notificazione non può dirsi compiuta.
- Quando la notificazione dell’atto introduttivo dell’impugnazione è inesistente, il giudizio di appello non si instaura validamente per difetto di contraddittorio e la sentenza resa è nulla.
- La rinnovazione ex art. 291 c.p.c. presuppone una notificazione nulla e non è applicabile se la notificazione è solo tentata e mai perfezionata.
- In sede di legittimità, la censura relativa alla validità della notificazione consente alla Corte di esaminare direttamente gli atti processuali.
- Se il ricorso per cassazione viene accolto per una ragione processuale che consente la decisione nel merito senza ulteriori accertamenti, la Corte può dichiarare inammissibile l’appello e definire definitivamente la lite.
- La verifica della regolare instaurazione del contraddittorio precede l’esame dei motivi di merito, che restano assorbiti se manca una valida notificazione dell’impugnazione.
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