Cassazione Penale, Ordinanza n. 03204/2025 del 27/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Tre soggetti, già condannati in sede di merito per bancarotta fraudolenta in concorso, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva escluso per uno degli imputati la distrazione di una specifica somma di euro 11.964,93 e la circostanza aggravante fallimentare, rideterminando in mitius il trattamento sanzionatorio, ma aveva confermato nel resto la condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta ai sensi degli artt. 110 c.p., 216, comma 1, n. 2, e 223 l.fall. I motivi dedotti erano quattro: 1) violazione di legge e mancata assunzione di prova decisiva, lamentando il mancato espletamento di una perizia sulla congruità dei ricavi della società fallita rispetto ai lavoratori assunti; 2) violazione di legge quanto all'elemento psicologico del reato, sostenendo in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio e il travisamento della prova; 3) mancata applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., valorizzando l'esiguità dell'importo distratto; 4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, deducendo vizio di motivazione e mancata considerazione degli elementi favorevoli prospettati in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha ritenuto manifestamente infondato il primo motivo perché la perizia non è mezzo di prova decisivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p., essendo prova neutra rimessa alla discrezionalità del giudice; ha inoltre rilevato la mancanza di specificità del motivo, poiché non si confrontava con la motivazione d'appello. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché sollecitava un diverso apprezzamento di merito sull'elemento soggettivo, senza una rituale deduzione del travisamento della prova. Il terzo motivo è stato giudicato reiterativo di doglianze già disattese in appello e quindi privo della necessaria critica argomentata, anche considerando che la Corte territoriale aveva valorizzato il più ampio montante distrattivo. Il quarto motivo è stato ritenuto anch'esso aspecifico, poiché il diniego delle attenuanti generiche era stato motivato dalla Corte d'appello con l'assenza di elementi favorevoli e il ricorso non aveva mosso censure puntuali. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato contestato e confermato in sede di legittimità come base della condanna
art. 216, comma 1, n. 2, legge fall.
norma incriminatrice del delitto fallimentare oggetto di conferma
art. 223, legge fall.
richiamato quale disposizione applicativa del reato fallimentare contestato
art. 219, comma 2, legge fall.
circostanza aggravante fallimentare esclusa in appello per uno degli imputati
art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
il mancato espletamento di una perizia non integra motivo di ricorso per cassazione per mancata assunzione di prova decisiva, poiché la perizia non è prova decisiva in senso tecnico
art. 495, comma 2, cod. proc. pen.
richiamato per delimitare le prove a discarico decisive rilevanti ai fini del motivo di ricorso
invocato per la particolare tenuità del fatto, ma la doglianza è stata ritenuta reiterativa e non specifica
base per la condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la mancata effettuazione di una perizia non è, di regola, deducibile come omessa assunzione di prova decisiva, perché la perizia è mezzo di prova neutro, rimesso alla discrezionalità del giudice e non nella disponibilità delle parti.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata: la riproposizione generica delle censure già formulate in appello, senza specifica confutazione della decisione, rende il motivo inammissibile per difetto di specificità.
- Non è consentito in cassazione sollecitare un nuovo giudizio di merito sull'elemento soggettivo del reato o sul compendio probatorio, se non nei limiti di un effettivo vizio di legittimità, come il travisamento della prova dedotto ritualmente.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere utilmente riproposta in cassazione mediante doglianze meramente reiterative o assertive, se il giudice di merito ha già valutato gli elementi rilevanti, come l'entità complessiva del danno o della distrazione.
- Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se la decisione di merito è sorretta da una motivazione non manifestamente illogica e il ricorrente non indica specifici elementi trascurati o travisati.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende quando emergano profili di colpa nell'impugnazione.
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