Sentenza del 21/01/2015 n. 1013 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
A seguito di un processo verbale della Guardia di Finanza di Cerignola, l’Ufficio aveva contestato alla società, per l’anno IVA 1995, l’indebita detrazione dell’imposta relativa a operazioni ritenute inesistenti, rettificando il dichiarato e liquidando maggiori imposte, interessi e sanzioni. La contribuente aveva ottenuto una decisione favorevole in primo grado. La CTR Puglia aveva respinto l’appello dell’Ufficio, ritenendo insufficienti gli elementi del verbale e dell’avviso e censurando l’assenza di una valutazione autonoma e di riscontri oggettivi. In cassazione l’Agenzia ha articolato quattro motivi: i motivi primo e terzo contestavano, tra l’altro, la valutazione della prova presuntiva e la ripartizione dell’onere probatorio sulle operazioni inesistenti; il secondo denunciava violazione di legge e vizio di motivazione riguardo agli elementi probatori; il quarto sosteneva che l’inesistenza delle operazioni comportasse direttamente la non spettanza della detrazione IVA.
La decisione
La Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato inammissibile l’intero ricorso, senza esaminare nel merito la fondatezza dell’accertamento o delle contestazioni sulle operazioni inesistenti. I motivi primo e terzo sono stati dichiarati inammissibili perché i quesiti di diritto erano multipli e formulati in modo da richiedere alla Corte un’attività interpretativa e di rielaborazione, anziché consentire una risposta puntuale. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché cumulava in modo promiscuo violazione di legge e vizio di motivazione, senza distinguere le rispettive censure e senza formulare quesiti separati. Anche il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile: il quesito non riassumeva adeguatamente i fatti, la regola applicata dalla CTR e quella che si riteneva corretta, risolvendosi in una richiesta di parere. Resta quindi ferma la decisione favorevole alla contribuente pronunciata dalla CTR Puglia. Nulla sulle spese, poiché la parte intimata non ha svolto attività difensiva.
Norme richiamate
è inammissibile il quesito formulato in termini tali da richiedere una previa attività interpretativa della Corte, come accade nell'ipotesi in cui sia proposto un quesito multiplo, la cui formulazione imponga alla Corte di sostituirsi al ricorrente mediante una preventiva opera di semplificazione, per poi procedere alle singole risposte che potrebbero essere tra loro diversificate
Per i ricorsi soggetti alla disciplina dell’art. 366-bis c.p.c., il quesito di diritto deve essere formulato in modo chiaro, specifico e autonomo. È inammissibile quello che contiene più questioni o costringe la Corte a selezionarle e riformularle al posto del ricorrente.
Art. 366, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
tale modalità di formulazione risulta irrispettosa del canone della specificità del motivo d'impugnazione nei casi in cui, nell'ambito della parte argomentativa del mezzo d'impugnazione non risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell'uno o dell'altro vizio,determinando una situazione di inestricabile promiscuità, tale da rendere impossibile l'operazione di interpretazione e sussunzione delle censure
Un motivo che cumula violazione di legge e vizio di motivazione è inammissibile quando le argomentazioni non permettono di distinguere le due censure. Il ricorrente deve esporre in modo specifico e separabile ciascun vizio dedotto.
Art. 54 del D.P.R. n. 633 del 1972
La disposizione è invocata dall’Agenzia a sostegno delle contestazioni sui poteri di accertamento e sugli elementi presuntivi, ma la Cassazione non ne esamina l’applicazione nel merito, essendo il relativo motivo inammissibile per carenze nella formulazione del quesito.
Art. 19 del D.P.R. n. 633 del 1972
La norma è richiamata dall’Agenzia con riferimento alla detrazione IVA e alla sua pretesa esclusione in caso di operazioni inesistenti. La Corte non decide la questione sostanziale, perché il motivo è inammissibile per difetto del quesito di diritto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, quando è applicabile l’art. 366-bis c.p.c., il quesito di diritto deve individuare una questione precisa e consentire una risposta diretta: quesiti multipli, generici o da rielaborare espongono il motivo all’inammissibilità.
- Le censure di violazione di legge e di vizio di motivazione non vanno mescolate in un’unica argomentazione inestricabile: occorre distinguere i profili e spiegare separatamente l’errore denunciato.
- La Cassazione può arrestarsi a una ragione processuale di inammissibilità senza stabilire se la pretesa tributaria fosse fondata nel merito. L’esito favorevole al contribuente in una simile decisione non equivale quindi a un’affermazione sostanziale sull’inesistenza dell’imposta o sulla prova delle operazioni contestate.
- Nel formulare un quesito di diritto occorre collegare i fatti rilevanti, la regola adottata dal giudice impugnato e la diversa regola invocata, così da prospettare un principio suscettibile di applicazione oltre il singolo caso.
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