Cassazione Penale, Sentenza n. 40421/2022 del 26/10/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che aveva riconosciuto il vincolo di continuazione tra reati per i quali sono intervenute sentenze definitive (21/5/2014 e 24/10/2018), sostenendo che la Corte territoriale, nel rideterminare la pena e calcolare l'aumento per la continuazione, non ha applicato la riduzione di un terzo prevista per il rito abbreviato ai reati satelliti giudicati con tale rito (art. 442 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura. Ha rilevato il principio consolidato secondo cui, quando la continuazione è riconosciuta in executivis e il reato satellitare è stato giudicato con rito abbreviato, l'aumento per la continuazione (art. 81 c.p.) è soggetto alla riduzione di un terzo prevista dall'art. 442 c.p.p. La Corte territoriale aveva calcolato l'aumento al lordo della diminuzione processuale; pertanto la Suprema Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza limitatamente all'aumento per la continuazione e ha rideterminato la pena finale in anni otto e mesi cinque di reclusione, potendo farlo in questa sede dato il carattere aritmeticamente predeterminato della riduzione.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione alla competenza del giudice dell'esecuzione e al riconoscimento della continuazione tra reati in sede esecutiva; la Corte d'appello aveva operato il riconoscimento ex art. 671 c.p.
Stabilisce l'aumento di pena per il vincolo di continuazione. La Corte ha richiamato che tale aumento, quando riferito a reati satellite giudicati con rito abbreviato, è soggetto alla diminuzione di cui all'art. 442 c.p.p.
Prevede la riduzione di un terzo della pena per il rito abbreviato. La Cassazione ha affermato che questa riduzione si applica anche all'incremento di pena per la continuazione relativo a reati discussi con rito abbreviato e che, essendo aritmeticamente predeterminata, può essere conteggiata senza ulteriore motivazione sul quantum.
Precedente giurisprudenziale Sez. 1, Sentenza n. 26269 del 08/04/2021 (Di Rita, Rv. 281617)
Conferma il principio che l'aumento per la continuazione è soggetto alla riduzione di cui all'art. 442 c.p.p. quando il reato satellite è stato giudicato con rito abbreviato, e che il giudice deve indicare di avere tenuto conto della diminuzione benché non sia necessaria motivazione sul quantum.
Massime di principio
- Se la continuazione viene riconosciuta in sede esecutiva e il reato satellitare è stato giudicato con rito abbreviato, l'aumento per la continuazione ai sensi dell'art. 81 c.p. deve essere ridotto applicando la diminuzione di un terzo prevista dall'art. 442 c.p.p.
- La riduzione prevista dall'art. 442 c.p.p. è aritmeticamente predeterminata; il giudice deve indicare in motivazione di averla applicata ma non è tenuto a motivare sul relativo ammontare.
- Se il giudice territoriale calcola l'aumento per la continuazione senza tener conto della diminuzione processuale, la Corte di Cassazione può annullare la parte del provvedimento relativa all'aumento e, quando la riduzione è di semplice determinazione matematica, può anche rideterminare la pena direttamente senza rinviare il procedimento.
- In impugnazioni contro ordinanze del giudice dell'esecuzione, è necessario controllare la natura del rito seguito per le sentenze definitive (ordinario vs abbreviato), perché ciò incide sul calcolo della pena complessiva e delle diminuenti processuali.
- I difensori dovrebbero contestare specificamente il mancato computo delle diminuenti processuali quando vi è riconoscimento della continuazione tra sentenze che comprendono riti premiali, chiedendo la corretta applicazione aritmetica delle riduzioni.
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