Cassazione Civile, Ordinanza n. 13822/2025 del 23/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2015 e 2016, con i quali l'Amministrazione finanziaria contestava alla società la registrazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti emesse da un fornitore in regime di reverse charge; in conseguenza di tale qualificazione venivano contestate solo le sanzioni. La CTR aveva accolto l'appello della società ritenendo provata la diligenza nella verifica del fornitore e, soprattutto, l'effettiva esistenza del soggetto emittente e delle attività descritte dalla documentazione prodotta. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione con due motivi: con il primo denunciava omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che la CTR avesse trascurato indizi gravi sull'inesistenza soggettiva del cedente, come mancanza di sede, assenza di utenze e irregolarità fiscali; con il secondo deduceva, in via subordinata, nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la CTR avesse omesso di valutare fatti secondari rilevanti dedotti dall'Ufficio, idonei a incidere sulla qualificazione del fornitore come soggetto meramente fittizio o cartiera. In particolare, la sentenza di merito aveva valorizzato la documentazione prodotta dalla società senza confrontarsi con gli elementi indiziari che avrebbero potuto condurre a una diversa ricostruzione della vicenda. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Consente il controllo di legittimità sull'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti; nel caso concreto la censura è stata ritenuta fondata perché il giudice di merito non aveva considerato elementi indiziari rilevanti dedotti dall'Ufficio.
Richiamato come parametro della nullità per motivazione apparente; il relativo motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato in tema di motivazione della sentenza tributaria; anche questo motivo è stato assorbito.
IVA
In materia di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare, anche in via indiziaria, la fittizietà del fornitore e la consapevolezza o conoscibilità dell'evasione da parte del cessionario; il contribuente deve provare la propria buona fede e la diligenza massima esigibile.
Massime di principio
- In tema di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, la prova dell'Amministrazione non si esaurisce nella dimostrazione della fittizietà del fornitore, ma deve estendersi alla consapevolezza o conoscibilità, da parte del cessionario, della partecipazione a un'evasione fiscale, anche mediante indizi oggettivi e specifici.
- Il contribuente può andare esente da responsabilità solo dimostrando di avere adottato, secondo ragionevolezza e proporzionalità, la massima diligenza esigibile da un operatore accorto in rapporto alle circostanze concrete.
- La regolarità formale della contabilità, dei pagamenti o della documentazione commerciale non è di per sé sufficiente a escludere la conoscenza o conoscibilità della frode, se emergono elementi indiziari seri sulla inesistenza soggettiva del cedente.
- Il giudice di merito deve confrontarsi con tutti i fatti secondari ritualmente dedotti e potenzialmente decisivi; l'omesso esame di elementi indiziari idonei a incidere sulla ricostruzione della vicenda integra vizio deducibile in cassazione.
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