Cassazione Penale, Ordinanza n. 31083/2025 del 16/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato la condanna per concorso in bancarotta fraudolenta. Il ricorso articolava quattro motivi, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. La Corte di cassazione rileva però che le censure erano generiche e indeterminate, perché non individuavano con precisione gli elementi della motivazione impugnata ritenuti erronei, limitandosi in parte a enunciazioni teoriche e di principio e in parte a contestazioni di fatto. Il ricorrente, in sostanza, mirava a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio e una rivalutazione del merito, attività preclusa nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non rispettassero i requisiti di specificità richiesti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., in quanto non consentivano di comprendere con precisione le doglianze mosse alla sentenza impugnata. Ha inoltre ribadito che in cassazione non è consentita una rilettura degli elementi di fatto né una nuova valutazione del materiale probatorio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
privi dei requisiti prescritti
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e concreti, idonei a individuare puntualmente i capi della motivazione censurati; la mancanza di specificità comporta inammissibilità.
Non citato espressamente nel testo; non ricavabile in modo diretto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione le censure devono essere specifiche, concrete e correlate alla motivazione della decisione impugnata; non sono ammissibili doglianze generiche o meramente assertive.
- La violazione di legge e il vizio di motivazione non possono essere dedotti per ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio o una nuova ricostruzione dei fatti.
- Nel giudizio di legittimità è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito, nonché l'adozione di una diversa interpretazione delle risultanze processuali ritenuta più plausibile dal ricorrente.
- L'indeterminatezza dei motivi di ricorso, quando impedisce al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi e di esercitare il controllo richiesto, determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
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