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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36034/2022 del 23/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno che, con procedimento ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ha applicato a ciascuno la pena per tentato furto pluriaggravato in abitazione in concorso. Due ricorrenti (denominati nel testo come Thonni e Cristian Levakovic) deducono vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale non abbia adeguatamente valutato i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. e che non sarebbe emersa la piena prova della responsabilità. Daniel e Davide Levakovic deducono la violazione dell'art. 550 c.p.p., deducendo che non sarebbe stata celebrata l'udienza preliminare quando prescritta; inoltre Davide lamenta un errore nel nome riportato in sentenza (David invece di Davide).

La decisione

La Corte dichiara i ricorsi inammissibili e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. In dettaglio: i ricorsi di Thonni e Cristian sono ritenuti inammissibili perché la giurisprudenza e la Corte richiedono che, per sindacare in Cassazione la motivazione di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.), dal testo della sentenza stessa debba risultare in modo evidente l'esistenza di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p., circostanza che qui non sussiste alla luce dei plurimi elementi probatori richiamati nella sentenza di merito. I ricorsi di Daniel e Davide sono manifestamente infondati: la Corte interpreta l'art. 550 c.p.p. come basato su un criterio tipologico (non sanzionatorio) che include, nel genus "furto", anche le forme aggravate contemplate dal codice penale (con richiamo all'art. 625 c.p. e all'art. 624-bis c.p.), quindi l'assenza di udienza preliminare è infondata; la richiesta di correzione del nome è inammissibile perché il nome riportato in sentenza è già quello corretto indicato dall'imputato.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Norma che consente l'applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. patteggiamento). Qui è il procedimento che ha portato all'applicazione della pena; la possibilità di sindacare la motivazione in Cassazione è limitata.

  • art. 129 c.p.p.

    Prevede ipotesi di proscioglimento o cause di non punibilità. La Corte rileva che, in caso di sentenza di applicazione della pena, il controllo di legittimità sul vizio di motivazione è ammesso solo se dal testo della sentenza risulta in modo evidente l'esistenza di una causa di non punibilità ex art. 129 c.p.p.

  • art. 550 c.p.p.

    La norma individua le ipotesi per le quali non è obbligatoria l'udienza preliminare. La Corte interpreta l'articolo secondo un criterio tipologico (basato su aspetti tecnici, sociali e criminologici) e non sanzionatorio, per cui il genus 'furto' include anche le sue forme aggravate.

  • art. 625 c.p.

    Richiamato come norma che specifica il furto aggravato. Utilizzato per mostrare che le aggravanti rientrano nella nozione di 'furto' ai fini dell'art. 550 c.p.p.

  • art. 624-bis c.p.

    Disposizione che incrimina il furto in abitazione; la Corte ritiene che tale forma aggravata rientri, per tipologia, nel genus 'furto' richiamato dall'art. 550 c.p.p., e quindi non giustifichi l'obbligo di udienza preliminare invocato dai ricorrenti.

Massime di principio

  • La sentenza che applica la pena su richiesta delle parti (art. 444 c.p.p.) è difficilmente sindacabile in Cassazione sul piano della motivazione: il ricorso per vizio di motivazione è ammissibile solo se dal testo della sentenza emerge in modo evidente una causa di non punibilità (art. 129 c.p.p.)
  • L'art. 550 c.p.p. deve essere interpretato secondo un criterio tipologico: le fattispecie indicate mirano a una classificazione tecnica e criminologica delle ipotesi, non a una diversa valutazione sanzionatoria; dunque forme aggravate riconducibili al genus indicato possono rientrarvi
  • Il mancato svolgimento dell'udienza preliminare può essere impugnato solo se si dimostra che il fatto contestato non rientra nell'ambito tipologico previsto dall'art. 550 c.p.p.; non basta una generica censura
  • Le richieste di correzione di errori nelle generalità sono inammissibili se dai documenti/processo risulta che il nome è già stato indicato correttamente dall'imputato
  • Conseguenze pratiche: in ipotesi di patteggiamento chi contesta la decisione deve cercare nell'atto impugnato elementi robusti che dimostrino l'esistenza di una causa di non punibilità ovvero l'errata ricostruzione tipologica del fatto; altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile o manifestamente infondato

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