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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09254/2026 del 12/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fideiussore)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da un fideiussore, chiamato a rispondere di debiti della società garantita poi fallita, relativi a un mutuo ipotecario, a un finanziamento chirografario e al saldo passivo di conto corrente. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione ritenendo decisiva la liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c.; la Corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione e condannato il garante al pagamento, escludendo la configurabilità di una garanzia autonoma, applicando l'art. 1956 c.c. ma limitando l'effetto liberatorio a parte delle obbligazioni future, e ritenendo infondate altre eccezioni relative alla prova dei contratti di anticipo su fatture e salvo buon fine, alla validità dei mutui per carenza di poteri rappresentativi e alla nullità antitrust di alcune clausole fideiussorie. Nel ricorso per cassazione il garante ha dedotto: 1) violazione dell'art. 117 TUB e vizio di motivazione per avere la Corte escluso la necessità di prova scritta dei contratti di anticipo-fatture e s.b.f. e delle condizioni economiche applicate; 2) violazione di norme sulla rappresentanza, del codice civile e dell'art. 101 c.p.c. per avere ritenuto validamente stipulati i mutui sulla base di una delibera assembleare che non conferiva quel potere e per avere ravvisato una ratifica senza previo contraddittorio; 3) violazione dell'art. 132 c.p.c. e della disciplina antitrust per aver considerato assorbita la questione della nullità totale o parziale della fideiussione omnibus; 4) in via subordinata, violazione dell'art. 1956 c.c. sulla misura dell'inopponibilità delle obbligazioni garantite. La Cassazione ha ritenuto fondati i primi tre motivi e assorbito il quarto, cassando la sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi del ricorso del fideiussore, dichiarando assorbito il quarto. Ha cassato la sentenza d'appello e ha rinviato alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, affinché riesamini la causa attenendosi ai principi enunciati, anche sulle spese del giudizio di legittimità. Le rationes decisive riguardano: l'erronea esclusione della necessità di provare per iscritto la disciplina dei rapporti di anticipo-fatture e salvo buon fine in connessione con il conto corrente; l'erronea interpretazione della delibera assembleare, che autorizzava la richiesta di "affidamenti" ma non consente automaticamente di ricomprendere la stipula di mutui, oltre alla violazione del contraddittorio sulla questione della ratifica; e l'apparente motivazione sull'assorbimento della nullità antitrust delle clausole fideiussorie.

Norme richiamate

  • art. 117 TUB

    La disciplina sulla forma scritta e sulla determinazione delle condizioni economiche è richiamata per sostenere che, se il rapporto connesso non contiene la regolamentazione necessaria, non può escludersi il problema della prova scritta e della validità delle pattuizioni economiche.

  • art. 1956 c.c.

    È la norma invocata in tema di liberazione del fideiussore; la Corte d'appello l'aveva applicata solo in parte, mentre la Cassazione non decide nel merito della sua portata finale perché il relativo capo resta da riesaminare in sede di rinvio.

  • art. 1387 c.c.

    Richiamato per contestare la validità della rappresentanza nel conferimento dei mutui alla società garantita.

  • art. 1399 c.c.

    Richiamato sia per la rappresentanza sia per la ratifica del contratto stipulato senza poteri sufficienti, con necessità del contraddittorio sulla questione di fatto della ratifica.

  • art. 1813 c.c.

    Richiamato in relazione alla qualificazione e disciplina dei contratti di mutuo stipulati dalla società garantita.

  • art. 1842 c.c.

    Richiamato in relazione ai contratti bancari oggetto di contestazione e alla loro qualificazione giuridica.

  • art. 1858 c.c.

    Richiamato per i contratti di apertura di credito e per la distinzione rispetto al mutuo, rilevante nell'interpretazione della delibera assembleare.

  • art. 1362 c.c.

    La Corte ribadisce che l'interpretazione degli atti dell'assemblea societaria segue i canoni ermeneutici contrattuali, con rilievo del criterio letterale.

  • art. 101 c.p.c.

    È violato quando il giudice rileva d'ufficio una nuova questione di fatto, come la ratifica, senza prima instaurare il contraddittorio tra le parti.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato con riferimento al vizio di motivazione apparente o insufficiente sull'assorbimento della questione di nullità antitrust della fideiussione.

  • art. 2 l. n. 287/1990

    È la base normativa della dedotta nullità delle clausole fideiussorie per contrasto con la disciplina antitrust.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    Richiamato per affermare l'ammissibilità della censura sul fatto decisivo, poiché il ricorrente ha indicato specificamente gli atti e la loro collocazione processuale.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    La Corte ricorda che l'interpretazione del contenuto di un atto è sindacabile in cassazione solo entro i limiti del vizio motivazionale e della violazione dei canoni ermeneutici.

  • art. 375 c.p.c.

    Citato incidentalmente nella richiamata giurisprudenza sull'interpretazione degli atti assembleari.

Massime di principio

  • Gli atti deliberativi dell'assemblea di una società, quando incidono sui rapporti associativi, si interpretano secondo i canoni ermeneutici dei contratti, con prevalenza del criterio letterale del testo deliberativo.
  • Il potere di richiedere "affidamenti" non può essere automaticamente esteso, senza adeguata base testuale, alla stipula di mutui, trattandosi di negozi diversi per struttura e funzione.
  • Il giudice non può rilevare d'ufficio una nuova questione di fatto, come la ratifica dell'operato del rappresentante, senza previa instaurazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c.
  • Quando si deduce la nullità di clausole fideiussorie per violazione della disciplina antitrust, la questione non può essere liquidata con motivazione apparente o meramente assertiva dell'assorbimento se costituisce antecedente logico della decisione.
  • In cassazione la censura è ammissibile quando il ricorrente indica specificamente il fatto decisivo, la sede processuale in cui è stato dedotto e il relativo supporto documentale, assolvendo l'onere di cui all'art. 366 n. 6 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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