Cassazione Civile, Ordinanza n. 09254/2026 del 12/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (fideiussore)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da un fideiussore, chiamato a rispondere di debiti della società garantita poi fallita, relativi a un mutuo ipotecario, a un finanziamento chirografario e al saldo passivo di conto corrente. Il Tribunale aveva accolto l'opposizione ritenendo decisiva la liberazione del fideiussore ex art. 1956 c.c.; la Corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione e condannato il garante al pagamento, escludendo la configurabilità di una garanzia autonoma, applicando l'art. 1956 c.c. ma limitando l'effetto liberatorio a parte delle obbligazioni future, e ritenendo infondate altre eccezioni relative alla prova dei contratti di anticipo su fatture e salvo buon fine, alla validità dei mutui per carenza di poteri rappresentativi e alla nullità antitrust di alcune clausole fideiussorie. Nel ricorso per cassazione il garante ha dedotto: 1) violazione dell'art. 117 TUB e vizio di motivazione per avere la Corte escluso la necessità di prova scritta dei contratti di anticipo-fatture e s.b.f. e delle condizioni economiche applicate; 2) violazione di norme sulla rappresentanza, del codice civile e dell'art. 101 c.p.c. per avere ritenuto validamente stipulati i mutui sulla base di una delibera assembleare che non conferiva quel potere e per avere ravvisato una ratifica senza previo contraddittorio; 3) violazione dell'art. 132 c.p.c. e della disciplina antitrust per aver considerato assorbita la questione della nullità totale o parziale della fideiussione omnibus; 4) in via subordinata, violazione dell'art. 1956 c.c. sulla misura dell'inopponibilità delle obbligazioni garantite. La Cassazione ha ritenuto fondati i primi tre motivi e assorbito il quarto, cassando la sentenza con rinvio alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi del ricorso del fideiussore, dichiarando assorbito il quarto. Ha cassato la sentenza d'appello e ha rinviato alla Corte d'appello di Milano, in diversa composizione, affinché riesamini la causa attenendosi ai principi enunciati, anche sulle spese del giudizio di legittimità. Le rationes decisive riguardano: l'erronea esclusione della necessità di provare per iscritto la disciplina dei rapporti di anticipo-fatture e salvo buon fine in connessione con il conto corrente; l'erronea interpretazione della delibera assembleare, che autorizzava la richiesta di "affidamenti" ma non consente automaticamente di ricomprendere la stipula di mutui, oltre alla violazione del contraddittorio sulla questione della ratifica; e l'apparente motivazione sull'assorbimento della nullità antitrust delle clausole fideiussorie.
Norme richiamate
La disciplina sulla forma scritta e sulla determinazione delle condizioni economiche è richiamata per sostenere che, se il rapporto connesso non contiene la regolamentazione necessaria, non può escludersi il problema della prova scritta e della validità delle pattuizioni economiche.
È la norma invocata in tema di liberazione del fideiussore; la Corte d'appello l'aveva applicata solo in parte, mentre la Cassazione non decide nel merito della sua portata finale perché il relativo capo resta da riesaminare in sede di rinvio.
Richiamato per contestare la validità della rappresentanza nel conferimento dei mutui alla società garantita.
Richiamato sia per la rappresentanza sia per la ratifica del contratto stipulato senza poteri sufficienti, con necessità del contraddittorio sulla questione di fatto della ratifica.
Richiamato in relazione alla qualificazione e disciplina dei contratti di mutuo stipulati dalla società garantita.
Richiamato in relazione ai contratti bancari oggetto di contestazione e alla loro qualificazione giuridica.
Richiamato per i contratti di apertura di credito e per la distinzione rispetto al mutuo, rilevante nell'interpretazione della delibera assembleare.
La Corte ribadisce che l'interpretazione degli atti dell'assemblea societaria segue i canoni ermeneutici contrattuali, con rilievo del criterio letterale.
È violato quando il giudice rileva d'ufficio una nuova questione di fatto, come la ratifica, senza prima instaurare il contraddittorio tra le parti.
Richiamato con riferimento al vizio di motivazione apparente o insufficiente sull'assorbimento della questione di nullità antitrust della fideiussione.
È la base normativa della dedotta nullità delle clausole fideiussorie per contrasto con la disciplina antitrust.
Richiamato per affermare l'ammissibilità della censura sul fatto decisivo, poiché il ricorrente ha indicato specificamente gli atti e la loro collocazione processuale.
La Corte ricorda che l'interpretazione del contenuto di un atto è sindacabile in cassazione solo entro i limiti del vizio motivazionale e della violazione dei canoni ermeneutici.
Citato incidentalmente nella richiamata giurisprudenza sull'interpretazione degli atti assembleari.
Massime di principio
- Gli atti deliberativi dell'assemblea di una società, quando incidono sui rapporti associativi, si interpretano secondo i canoni ermeneutici dei contratti, con prevalenza del criterio letterale del testo deliberativo.
- Il potere di richiedere "affidamenti" non può essere automaticamente esteso, senza adeguata base testuale, alla stipula di mutui, trattandosi di negozi diversi per struttura e funzione.
- Il giudice non può rilevare d'ufficio una nuova questione di fatto, come la ratifica dell'operato del rappresentante, senza previa instaurazione del contraddittorio ex art. 101 c.p.c.
- Quando si deduce la nullità di clausole fideiussorie per violazione della disciplina antitrust, la questione non può essere liquidata con motivazione apparente o meramente assertiva dell'assorbimento se costituisce antecedente logico della decisione.
- In cassazione la censura è ammissibile quando il ricorrente indica specificamente il fatto decisivo, la sede processuale in cui è stato dedotto e il relativo supporto documentale, assolvendo l'onere di cui all'art. 366 n. 6 c.p.c.
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