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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22673/2026 del 18/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il giudice dell'udienza preliminare aveva applicato, ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., la pena concordata in relazione a un fatto di furto in abitazione aggravato in concorso. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 114 c.p., cioè di un ruolo asseritamente minore nella realizzazione del reato.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che si trattava di impugnazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, per la quale, in base all'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., il ricorso è dichiarato inammissibile con procedura semplificata quando non sia fondato su motivi specifici attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, ovvero all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il motivo relativo all'art. 114 c.p. è stato ritenuto estraneo a tali censure e comunque versato in fatto. Conseguentemente l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    disciplina l'applicazione della pena su richiesta delle parti, nel cui ambito è stata emessa la sentenza impugnata.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    prevede la declaratoria semplificata di inammissibilità del ricorso contro sentenze di patteggiamento se i motivi non riguardano i profili tipizzati dalla norma.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    delimita i motivi deducibili nel ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento.

  • art. 616 c.p.p.

    regola le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 114 c.p.

    attenuante invocata dal ricorrente, ritenuta non deducibile nel caso concreto ai fini del ricorso contro il patteggiamento.

  • artt. 110, 624 bis, 625, comma 1, n. 2) e n. 5), c.p.

    titoli di reato contestati nel procedimento definito con patteggiamento.

  • art. 1, comma 62, l. 23 giugno 2017, n. 103

    ha introdotto nel codice di rito la disciplina di cui all'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con efficacia dal 3 agosto 2017.

  • art. 1, comma 50, l. 23 giugno 2017, n. 103

    ha modificato l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., ampliando/precisando i limiti del ricorso avverso il patteggiamento.

  • Corte cost. n. 186 del 13.6.2000

    richiamata in tema di valutazione della colpa del ricorrente ai fini della condanna alla sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il sindacato è limitato ai motivi tassativamente indicati dalla legge: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto, illegalità della pena o della misura di sicurezza.
  • La deduzione di una diversa valutazione di merito, come il mancato riconoscimento di un'attenuante, non è di regola deducibile con ricorso contro il patteggiamento se non si traduce in uno dei vizi tipizzati dalla disciplina speciale.
  • Quando il ricorso è manifestamente inammissibile, il giudice di legittimità può dichiararlo con procedura semplificata e condannare il ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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