Sentenza n. 3556/2026 - Milano, Sezione 3
per l’ottemperanza della sentenza n. 458/2024, emessa dalla Corte d’Appello di Milano – sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Milano, Sezione Lavoro, n. 458/2024, relativa all’attribuzione della carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., deducendo la mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza passata in giudicato con cui l’Amministrazione era stata condannata ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, oltre agli accessori di legge. Ha chiesto anche la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. La ricorrente ha prodotto copia asseverata della sentenza, attestazione del passaggio in giudicato e prova della notificazione del titolo esecutivo; il Ministero si è costituito con una comparsa di mero stile, senza contestare l’inadempimento né fornire indicazioni sull’esecuzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto comprovata l’esistenza del giudicato, la sua notificazione e il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Poiché il Ministero non ha contestato la mancata esecuzione e l’an e il quantum del credito erano incontestati, ha ordinato all’Amministrazione di ottemperare entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, rilasciando alla ricorrente la carta elettronica del docente e accreditandovi 2.500 euro, pari a 500 euro per ciascuno dei cinque anni scolastici, oltre agli accessori di legge previsti dall’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, assegnandogli 60 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. L’incarico commissariale non comporta compenso, in quanto connesso ai doveri d’istituto. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
Consente di proporre il ricorso per l’ottemperanza delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice nell’ordinare l’esecuzione del giudicato e nel nominare, ove necessario, un commissario ad acta.
Il ricorso esecutivo nei confronti delle amministrazioni pubbliche è stato ritenuto tempestivo perché proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, riconosciuta nel caso concreto per 500 euro per ciascun anno scolastico.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È richiamato quale fondamento degli accessori di legge dovuti sulla somma riconosciuta alla docente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la produzione della copia asseverata del titolo e dell’attestazione del passaggio in giudicato, unitamente alla prova della notificazione, consente di verificare l’esistenza e l’esecutività del giudicato e il rispetto del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
- Quando l’amministrazione non contesta la dedotta inottemperanza né fornisce elementi sull’esecuzione del titolo, e risultano incontestati l’an e il quantum della prestazione dovuta, il giudice può ordinare direttamente l’adempimento individuando contenuto, importo e termine dell’obbligazione amministrativa.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, condizionandone l’intervento all’ulteriore inerzia dell’amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato per l’esecuzione.
- L’attribuzione della carta elettronica del docente può essere eseguita mediante rilascio della carta e accreditamento dell’importo complessivo spettante per gli anni scolastici riconosciuti dal titolo giudiziale, oltre agli accessori di legge.
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