Cassazione Penale, Sentenza n. 18418/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Scidone impugnava l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che, in sede di riesame, aveva confermato gli arresti domiciliari e l'obbligo di presentazione alla P.G. precedentemente disposti nei suoi confronti, in qualità di indiziato per i reati di intestazione fittizia (art. 512‑bis c.p.) e riciclaggio (art. 648‑bis c.p.). L'imputato deduceva: (i) carenza e contraddittorietà di motivazione circa la sussistenza del dolo specifico richiesto per l'intestazione fittizia e la qualificazione della condotta; (ii) mancata prova della gravità indiziaria, con riferimento alle intercettazioni e alla documentazione che indicherebbe investimenti di denaro propri e non riconducibili al presunto socio occulto; (iii) censura per la ritenuta inutilizzabilità di documentazione redatta in francese; (iv) illogicità e insufficienza della valutazione circa le esigenze cautelari, in particolare l'attualità del pericolo di reiterazione e il pericolo di fuga, considerata la posizione personale dell'indagato (incensurato, pregressa osservanza delle misure).
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i primi due motivi relativi alla gravità indiziaria, ritenendo che il Tribunale avesse adeguatamente motivato l'esistenza di gravi indizi in ordine all'essere Scidone socio apparente di Giorgi e che il dolo specifico potesse essere esclusivo di un concorrente (Giorgi) senza escludere la responsabilità dell'intestatario formale. Sulla terza censura (documenti in francese) la Corte ha dichiarato l'inammissibilità della valutazione perché non dedotta nella sentenza rescindente. Sul quarto motivo (esigenze cautelari) la Corte ha invece accolto il ricorso: ha rilevato che il Tribunale non ha compiuto una valutazione prognostica adeguata e circostanziata circa l'attualità del pericolo di reiterazione e del pericolo di fuga, trascurando elementi personali e fattuali rilevanti (incensuratezza, cessione della quasi totalità delle quote). Per tale motivo la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la cessazione della misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla P.G.
Norme richiamate
art. 512‑bis cod. pen. (intestazione fittizia)
L'intestazione fittizia è reato istantaneo che si perfeziona nel momento della difformità tra titolarità formale ed effettiva; il dolo specifico di eludere norme di prevenzione può essere presente esclusivamente in uno dei concorrenti e deve essere valutato con riferimento alla dinamica complessiva delle operazioni economiche.
art. 648‑bis cod. pen. (riciclaggio)
Gli atti di acquisizione e gestione di risorse di provenienza illecita rientrano nella valutazione complessiva della condotta, anche ai fini della qualificazione come reato di riciclaggio o reimpiego.
art. 273 cod. proc. pen. (gravi indizi di colpevolezza)
La valutazione della gravità degli indizi è rimessa al giudice della cautela; le censure difensive che chiedono diversa valutazione del compendio indiziario possono costituire censure di merito non sindacabili in questa sede se non compiono una profonda incisione sulla prospettazione accusatoria.
art. 274 cod. proc. pen. (presupposti per le misure cautelari personali)
L'attualità del pericolo di reiterazione non richiede l'individuazione di occasioni imminenti, ma una valutazione prognostica basata su modalità della condotta, personalità del soggetto e contesto socio‑ambientale; la motivazione deve essere specifica e circostanziata, e l'assenza di tale motivazione giustifica l'annullamento della misura cautelare.
art. 626 cod. proc. pen. (comunicazioni in caso di annullamento)
Disposto l'invio di comunicazione alla Procura Generale per gli adempimenti di competenza a seguito dell'annullamento dell'ordinanza.
Massime di principio
- Il reato di intestazione fittizia è istantaneo: la sua consumazione va valutata nel singolo momento in cui nasce la discrepanza tra titolarità formale ed effettiva; operazioni successive possono influenzare la valutazione del dolo ma non necessariamente lo escludono.
- La presenza del dolo specifico può essere attribuita anche soltanto ad uno dei soggetti coinvolti; tuttavia il giudice deve motivare con riferimento alla dinamica delle operazioni economiche perché attesti la consapevolezza dell'intestatario formale.
- La valutazione della gravità indiziaria è riservata al giudice della cautela e le impugnazioni che chiedono una diversa valutazione del materiale probatorio possono essere considerate censure di merito non risolvibili in sede di legittimità salvo errori logici o mancanze motivazionali macroscopiche.
- Per la conferma di misure cautelari occorre una motivazione prognostica specifica sull'attualità del pericolo di reiterazione o di fuga: non è sufficiente un'affermazione generica; vanno considerate personalità, condotta passata, cambiamenti fattuali intervenuti e concrete occasioni future.
- Documenti in lingua straniera o elementi documentali prodotti dalla difesa devono essere tempestivamente dedotti nei motivi di precedente impugnazione per poter essere valutati in sede di legittimità; altrimenti la Corte può non esaminarli per carenza di deduzione nella sentenza rescindente.
- La mancata motivazione adeguata sulle esigenze cautelari può portare all'annullamento senza rinvio e alla cessazione immediata della misura cautelare.
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