Sentenza n. 1607/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale che, da un lato, disponeva la cosiddetta rettifica dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un capannone abusivo di 360 mq e della relativa area di sedime e, dall’altro, ingiungeva la demolizione di un diverso capannone abusivo di 1.700 mq
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La proprietaria ha appellato la sentenza del TAR Campania che aveva dichiarato inammissibili le censure relative all’acquisizione e respinto quelle concernenti l’ordine di demolizione. Ha dedotto che il provvedimento comunale non fosse una mera rettifica dei dati catastali della precedente acquisizione, ma un nuovo atto dispositivo, con il quale era stata acquisita l’intera particella catastale di 4.665 mq, comprendente anche un manufatto abusivo diverso, realizzato in epoca diversa. Ha denunciato violazione dell’art. 42 Cost., dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001, delle regole sulla motivazione e sull’autotutela decisoria, difetto di istruttoria, eccesso di potere e sviamento. Ha inoltre sostenuto che l’acquisizione dell’intera particella eccedesse il limite massimo di dieci volte la superficie utile abusivamente costruita e che il Comune avrebbe dovuto individuare con precisione l’area acquisibile, rispettando il principio di proporzionalità e lasciando al privato la disponibilità della parte eccedente. In prossimità dell’udienza ha prodotto una perizia giurata sull’avvenuta demolizione del capannone di 1.700 mq. Il Comune ne ha eccepito l’inammissibilità per violazione del divieto di nova in appello ai sensi dell’art. 104, comma 2, c.p.a., chiedendo comunque il rigetto dell’appello.
La decisione
L’appello è stato accolto nei limiti relativi all’acquisizione gratuita. Il Consiglio di Stato ha qualificato il provvedimento impugnato come atto a contenuto plurimo, formalmente unitario ma sostanzialmente scindibile in due autonome determinazioni: l’acquisizione gratuita dell’area e l’ordine di demolizione del diverso capannone. La parte relativa all’acquisizione non costituiva una mera rettifica materiale della precedente disposizione del 2014, perché sostituiva l’area di sedime del capannone di 360 mq con l’intera particella catastale di 4.665 mq; pertanto aveva autonoma portata lesiva e non era coperta dalla preclusione derivante dalla precedente sentenza del TAR. L’acquisizione è stata ritenuta illegittima perché la particella di 4.665 mq eccedeva il limite massimo di 3.600 mq, pari a dieci volte la superficie abusiva di 360 mq, previsto dall’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001. Tale limite esprime anche il principio di proporzionalità. Non era possibile computare il capannone di 1.700 mq per giustificare l’estensione acquisita, poiché lo stesso provvedimento ne ordinava la demolizione e non poteva contestualmente presupporne l’inottemperanza. È stato annullato il provvedimento nella sola parte relativa all’acquisizione dell’intera particella, con salvezza dell’ulteriore esercizio del potere: il Comune dovrà rideterminare l’area acquisibile in relazione all’inottemperanza all’ordine di demolizione del capannone di 360 mq, entro il limite legale, e verificare l’eventuale esecuzione dell’ordine di demolizione del manufatto di 1.700 mq. Quanto all’ordine di demolizione del capannone di 1.700 mq, l’appello non conteneva specifiche censure contro il relativo capo della sentenza di primo grado; tale capo era quindi passato in giudicato. La perizia prodotta in appello è stata ritenuta irrilevante, senza necessità di esaminarne ulteriormente l’ammissibilità. Le spese del doppio grado sono state compensate.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001
dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita
L’acquisizione gratuita al patrimonio comunale conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione non può eccedere il limite massimo di dieci volte la superficie utile abusivamente costruita. L’area deve essere determinata in modo coerente con l’opera cui si riferisce l’inottemperanza e il limite costituisce espressione del principio di proporzionalità.
La produzione in appello di una perizia formata prima del giudizio di primo grado è inammissibile se la parte non indica le ragioni che ne impedivano la tempestiva produzione; nel caso concreto, tuttavia, la questione è risultata irrilevante perché il relativo capo della sentenza non era stato specificamente appellato.
art. 42 Cost.
La disposizione è richiamata in relazione ai limiti dell’incidenza ablativa dell’acquisizione gratuita della proprietà privata, ma la decisione fonda l’annullamento principalmente sulla violazione dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 e del principio di proporzionalità.
Massime di principio
- Il provvedimento formalmente unitario che cumula l’acquisizione gratuita di un manufatto abusivo e della relativa area con l’ordine di demolizione di un diverso manufatto è un atto a contenuto plurimo, sostanzialmente scindibile in autonome determinazioni impugnabili separatamente sul piano dei vizi e degli effetti.
- La sostituzione dell’area di sedime indicata in un precedente provvedimento di acquisizione con l’intera particella catastale non costituisce una mera rettifica materiale dei dati catastali, ma una nuova determinazione con autonoma portata lesiva, non coperta dal giudicato formatosi sul precedente atto.
- Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, l’acquisizione gratuita conseguente all’inottemperanza all’ordine di demolizione non può eccedere dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita; l’acquisizione dell’intera particella catastale è illegittima quando supera tale limite.
- Il limite quantitativo previsto dall’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 esprime il principio di proporzionalità e impone all’amministrazione di individuare l’area acquisibile in relazione all’abuso cui si riferisce l’inottemperanza, senza poter includere un diverso manufatto la cui demolizione sia stata soltanto ordinata e non sia stata ancora accertata come ineseguita.
- In appello, il capo della sentenza di primo grado non specificamente censurato passa in giudicato; la produzione documentale volta a contestare quel capo non può riaprire una questione ormai non devoluta al giudice d’appello.
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