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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3441/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di appello che aveva confermato la condanna per lesioni personali aggravate (40 giorni di prognosi, concorso con Scalas Fabio) e per minaccia. L'avvocato del ricorrente ha svolto otto motivi, contestando: (1) travisamento delle prove dichiarative e errata applicazione dell'art. 52 c.p. (legittima difesa), sostenendo che si trattò di una colluttazione e non di un'aggressione unilaterale; (2) mancato riconoscimento dell'eccesso colposo in legittima difesa; (3) violazione e falsa applicazione dell'art. 612 c.p. (minaccia) per presunto travisamento delle dichiarazioni di alcuni testimoni; (4) vizio nel trattamento sanzionatorio per un presunto giudizio di mera equivalenza tra circostanze senza adeguato esame di specifici elementi dedotti in gravame.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi proposti miravano a una rivalutazione del compendio probatorio (prova dichiarativa) non consentita in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto che la decisione di merito avesse svolto un puntuale e congruo scrutinio dell'attendibilità della persona offesa e delle testimonianze, motivando adeguatamente l'esclusione della legittima difesa e dell'eccesso colposo, nonché la responsabilità per minaccia. Per l'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 52 cod. pen.

    La Corte ha interpretato la scriminante della legittima difesa come inapplicabile: il ricorrente è stato ritenuto autore di condotta aggressiva, avrebbe potuto allontanarsi (commodus discessus) e mancava il requisito di proporzione tra offesa e reazione; inoltre la scriminante non è invocabile da chi abbia concorso a determinare la situazione di pericolo (duello, spedizione punitiva).

  • art. 612 cod. pen.

    Il delitto di minaccia è stato ritenuto integrato sulla base della credibilità della persona offesa e di altri testi; la Corte ha valutato che la confusione del momento potesse giustificare l'assenza di registrazione puntuale delle parole da parte di alcuni testimoni.

  • art. 192 comma terzo cod. proc. pen.

    Richiamato il principio secondo cui le regole sulla necessità di riscontri esterni non si estendono alle dichiarazioni della persona offesa: tali dichiarazioni possono reggere da sole l'accertamento della responsabilità purché il giudice effettui un rigoroso e motivato esame della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata la norma che prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità; la Corte ha inoltre disposto il pagamento alla Cassa delle Ammende in presenza di profili di colpa nel ricorso.

  • art. 133 cod. pen.

    In tema di circostanze attenuanti generiche, la Corte ha ricordato che il giudice di merito può basare la decisione sul (solo) elemento che ritiene prevalente: la valutazione del merito sulle attenuanti non è sindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata.

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentita la semplice rivalutazione della prova testimoniale o dichiarativa: i motivi devono evidenziare violazioni di diritto, illogicità manifesta o insufficiente motivazione dell'atto impugnato, con riferimento puntuale ai passaggi decisionali da censurare.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare una condanna se il giudice di merito le valuta con rigore e motivazione sulla credibilità intrinseca e soggettiva; la difesa deve quindi individuare contraddizioni oggettive e radicali per scalfire tale valutazione.
  • La legittima difesa è esclusa quando il soggetto ha concorso a determinare la situazione di pericolo, ha avuto la possibilità di allontanarsi o quando manca il requisito della proporzione tra offesa e reazione; la difesa deve provare l'attualità del pericolo e l'impossibilità di diversa reazione.
  • Per invocare l'eccesso colposo in legittima difesa è necessario dimostrare non solo l'asserita situazione difensiva ma anche che l'iperreazione sia comprensibile in termini di errore inevitabile; non è un'alternativa autonoma ma dipende dai presupposti della scriminante.
  • Sul capo di minaccia, la valutazione della prova può tenere conto del contesto e della concitazione: l'assenza di riferimenti identici tra testimoni non annulla in automatico la credibilità complessiva se il quadro testimoniale si mostra coerente.
  • Ricorsi che appaiono volti esclusivamente a rinnovare la ricostruzione fattuale possono essere dichiarati inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni (Cassa delle Ammende) se emergono profili di colpa nella proposizione.

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