Cassazione Penale, Sentenza n. 14808/2022 del 15/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché l'imputato è deceduto (morte intervenuta il 6/04/2021) successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione. Per tale motivo il reato è estinto e il rapporto processuale è esaurito; è preclusa ogni pronuncia di proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129, comma secondo, c.p.p. Sentenza annullata per estinzione del reato. Decisione del 23/02/2022.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 497-bis c.p. deducendo un unico motivo: il trattamento sanzionatorio sarebbe contraddittorio e non corrispondente al minimo edittale. Sosteneva che la Corte territoriale aveva sminuito la rilevanza del comportamento processuale (ammissione dell'addebito e presunto pentimento) e non aveva adeguatamente considerato le condizioni di disagio economico e sociale del Misserianni.
Norme richiamate
Indica la fattispecie penale contestata all'imputato; nel provvedimento è richiamata come titolo di reato oggetto della condanna impugnata
art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.
art. 129, comma secondo c.p.p.
Principio per cui la morte dell'imputato estingue il reato quando interviene dopo la proposizione del ricorso, imponendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e precludendo pronunce sul merito
Massime di principio
- Se l'imputato muore dopo aver proposto ricorso in Cassazione, il giudice della legittimità annulla senza rinvio la sentenza per estinzione del reato e non può decidere nel merito (art. 129, comma secondo c.p.p.).
- La morte dell'imputato esaurisce il rapporto processuale: le questioni sostanziali sollevate nel ricorso (es. adeguamento della pena, valutazione del pentimento, condizioni economiche) non vengono più esaminate sul merito.
- Il difensore deve tempestivamente depositare in cancelleria il certificato di morte per consentire al giudice di dichiarare l'estinzione del reato e l'annullamento della sentenza impugnata.
- Il risultato formale (annullamento senza rinvio) non equivale a una decisione favorevole sul fondamento delle doglianze: l'annullamento avviene per estinzione del reato e non per valutazione delle ragioni del ricorrente.
- In situazioni analoghe è importante distinguere il momento della morte rispetto agli atti processuali: la sorte del gravame e le relative conseguenze procedurali dipendono dal fatto che il decesso sia intervenuto prima o dopo la proposizione del ricorso.
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