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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26302/2023 del 19/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente ha chiesto la revisione della sentenza di patteggiamento (Tribunale di Prato, art. 444 c.p.p.) per omicidio colposo e incendio colposo, deducendo la scoperta di nuovo elemento probatorio (una consulenza tecnica allegata) che dimostrerebbe la sua estraneità alle manomissioni dell'impianto elettrico. Denuncia altresì vizio motivazionale per il mancato esame, da parte della corte territoriale, degli allegati da 1) a 6) dell'istanza di revisione. Sostiene infine che la Corte abbia interpretato erroneamente la disciplina di revisione delle sentenze di patteggiamento (introdotta con legge n. 134/2003), escludendo la rilevanza del novum sulla base della irrevocabilità della sentenza.

La decisione

La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse correttamente valutato la consulenza tecnica come non fondata su acquisizioni tecniche o scientifiche nuove e quindi non idonea, di per sé, a costituire prova nuova ai sensi dell'art. 630 c.1 lett. c) c.p.p. Inoltre ha richiamato il principio giurisprudenziale secondo cui, quando la revisione riguarda una sentenza di patteggiamento, le prove nuove devono essere valutate secondo la regola di giudizio del rito speciale (art. 129 c.p.p.): pertanto gli elementi devono essere tali da dimostrare, secondo quel parametro, cause di proscioglimento. Le doglianze della difesa sono state giudicate generiche e aspecifiche. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; è stato disposto l'oscuramento dei dati personali.

Norme richiamate

  • art. 630, comma 1, lett. c), codice di procedura penale

    Disciplina la revisione per scoperta di nuove prove; la Corte ha applicato il principio che le prove nuove possono essere anche quelle non acquisite o non valutate nel giudizio precedente, ma devono essere idonee a rimettere in discussione la responsabilità penale in termini di ragionevole sicurezza.

  • art. 634 codice di procedura penale

    Prevede l'ordinanza relativa alle istanze di revisione; la Corte d'appello ha pronunciato l'ordinanza di inammissibilità ai sensi di questa norma.

  • art. 444 codice di procedura penale

    Regola il giudizio abbreviato e il patteggiamento; la sentenza impugnata era frutto di patteggiamento, circostanza che modifica il parametro di valutazione delle prove nuove in sede di revisione.

  • art. 129 codice di procedura penale

    Stabilisce il parametro di giudizio nel rito del patteggiamento; la Corte ha ritenuto che, per le sentenze di patteggiamento, le prove nuove vanno valutate secondo tale regola, ossia devono dimostrare la sussistenza di cause di proscioglimento valutate con il parametro del patteggiamento.

  • Legge n. 134/2003

    Ha reso possibile la revisione anche delle sentenze di patteggiamento; la Corte ha confermato la vigenza della norma ma ne ha precisato l'applicazione nei limiti indicati dalla giurisprudenza, con la valutazione delle prove nuove secondo l'art. 129 c.p.p.

  • Costituzione, artt. 27 e 111

    Richiamati in relazione a questioni di legittimità costituzionale sulla revisione delle sentenze di patteggiamento; la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione, confermando l'interpretazione che impone di valutare le prove nuove con il parametro del patteggiamento.

  • Corte cost. n. 186/2000

    Citata in relazione al rigetto di ragioni di esonero dalla condanna alle spese; la sentenza è richiamata come principio per la mancata ragione di esonero rispetto alla condanna pecuniaria.

Massime di principio

  • La revisione per "prove nuove" (art. 630 c.1 lett. c) c.p.p.) richiede che il nuovo elemento sia tale da mettere seriamente in dubbio, con ragionevole sicurezza, la veridicità del compendio probatorio che ha portato alla condanna.
  • Quando la sentenza impugnata deriva da un patteggiamento (art. 444 c.p.p.), le prove nuove devono essere valutate secondo il parametro del rito speciale (art. 129 c.p.p.): occorre dimostrare, con riferimento a quel parametro, l'esistenza di cause che giustifichino il proscioglimento.
  • Una consulenza tecnica non è automaticamente "prova nuova" rilevante: deve basarsi su acquisizioni tecniche o metodologiche effettivamente nuove o su elementi prima inaccessibili; la mera diversa interpretazione di elementi già noti difficilmente basta.
  • Le doglianze generiche o aspecifiche (es. riferimenti non puntuali ad allegati o a presunti elementi decisivi senza spiegare come incidono sul giudicato) sono inammissibili; l'istanza di revisione deve specificare e documentare il nesso tra novum e possibile esito favorevole.
  • Se si chiede revisione dopo un patteggiamento, è utile: a) allegare la prova nuova in modo completo; b) spiegare perché non poteva essere acquisita o valutata prima; c) illustrare chiaramente come, secondo nuove tecniche o evidenze, essa altera il giudizio con il parametro del patteggiamento.
  • La mancata ammissione del ricorso può comportare condanna alle spese e sanzioni (es. somma alla Cassa delle ammende): è quindi importante valutare preliminarmente la concretezza e la novità effettiva delle prove prima di proporre l'istanza.

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